Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-10-26, n. 201604479
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Testo completo
Pubblicato il 26/10/2016
N. 04479/2016REG.PROV.COLL.
N. 06250/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6250 del 2010, proposto dal Ministero dello sviluppo economico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
contro
M Euroservice s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati A N C.F. NRDNTN65E28F839A, L R, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Piazza del Popolo, n. 18;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE III n. 02100/2010, resa tra le parti, concernente risarcimento danni autorizzazione a centro tecnico per il montaggio di apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori e merci.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di M Euroservice s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2016 il Cons. I V e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Pucciariello e l’avvocato Rubinacci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe il Ministero dello sviluppo economico (di seguito “MISE”) ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la sentenza del Tar Campania, Napoli, n. 2100/2010, pubblicata il 23.4.2010, con la quale è stato accolto il ricorso di primo grado della M Euroservice s.r.l. (di seguito “M”) e, per l’effetto, sono stati annullati provvedimenti del Dicastero e condannato lo stesso al risarcimento del danno.
In particolare, la sentenza ha, con condanna alle spese di lite:
- dichiarato improcedibile il ricorso principale della M, col quale era stato impugnato il decreto direttoriale MISE 17.5.2007 di reiezione del ricorso gerarchico della M avverso il provvedimento del Dicastero prot. n. 2603 del 29.1.2007, a sua volta di reiezione della domanda della ricorrente per l’autorizzazione a centro tecnico ex art. 7 d.m. 11.3.2005;
- accolto il ricorso per motivi aggiunti, col quale erano stati impugnati:
-- il provvedimento del Dicastero prot. n. 49127 del 20.11.2008 – adottato in sede di riesame, a seguito dell’ordinanza del Tribunale n. 2652 del 27.9.2007, confermata in appello con ordinanza n. 1082/2008, che in sede cautelare tanto aveva disposto e comunque dopo apposita ordinanza sollecitatoria del Tribunale n. 1213 del 17.4.2008 – di reiezione dell’istanza di autorizzazione a centro tecnico ex art. 7 d.m. 11.3.2005;
-- la conseguente nota ministeriale prot. n. 14328 del 13.5.2008 di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di autorizzazione;
- accolto la domanda di risarcimento del danno per perdita di chance , formulata nell’ambito dei motivi aggiunti, condannando conseguentemente il MISE al pagamento alla M della somma di euro 84.474,00;
- dichiarato inammissibili le ulteriori richieste risarcitorie della M (per danno emergente e lucro cessante, nonché per danno morale e all’immagine) giacchè ritenute nuove, in quanto irritualmente formulate solo nell’ambito di una perizia di parte, peraltro non notificata a controparte.
1.2. Il MISE censura la sentenza:
- in via preliminare, perché non avrebbe rilevato l’inammissibilità dell’originario ricorso per incompetenza territoriale del Tribunale adíto;
- nel merito, perché in sostanza:
-- il Giudice di primo grado avrebbe infondatamente dato maggior credito alle deduzioni di merito tecnico-giuridico della ricorrente, piuttosto che alle correlative obiezioni dell’Amministrazione resistente, pur come pure evincibili dagli atti impugnati, in particolare enfatizzando il fatto che l’Amministrazione si sarebbe sottratta ad una verificazione disposta dal Tribunale per dipanare dal punto di vista tecnico, attraverso adeguate puntualizzazioni, le contrapposte tesi delle parti in causa;
-- non avrebbe avuto rilievo dirimente il fatto che un determinato apparecchio (in relazione al quale l’intera vicenda contenziosa prende origine) avrebbe pur sempre conseguito l’omologazione da parte del MISE;
-- la domanda di danno sarebbe stata irragionevolmente accolta, visto che, come pure eccepito, la stessa era stata irritualmente introdotta e sulla stessa l’Amministrazione non avrebbe avuto modo di contraddire;
-- la quantificazione del danno era sì basata su elementi presuntivi ma gli stessi non sarebbero stati, se non addirittura credibili, quanto meno rispondenti alla realtà dei fatti.
2. La M, nel costituirsi, eccepisce (secondo ordine logico e comunque a