Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-11-22, n. 202409393

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-11-22, n. 202409393
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202409393
Data del deposito : 22 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/11/2024

N. 09393/2024REG.PROV.COLL.

N. 05613/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5613 del 2024, proposto da A C, rappresentato e difeso dall’Avvocato F D e da R d’A Di Caramanico, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato F D in Roma, viale Liegi, n. 32;



contro

Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, in persona del Presidente pro tempore , e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore , entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



nei confronti

M L, rappresentato e difeso dall’Avvocato F L e dall’Avvocato C C, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato F L in Roma, via G. P. Da Palestrina, n. 47.



per la riforma

della sentenza n. 5169 del 31 marzo 2024 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante per l’annullamento della deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti (prot. n. CP_DEL - 0000041 - Uscita - 16/02/2023), con la quale è stata disposta l’assegnazione, mediante trasferimento, del posto di Presidente titolare della sezione prima giurisdizionale centrale d’appello di sezione al Pres. M L, nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui i verbali di adunanza del Consiglio di Presidenza, con particolare riferimento al verbale della seduta non pubblica dell’11 gennaio 2023 nella quale è stata espressa preferenza sul Presidente M L rispetto all’odierno appellante, nonché del d.P.C.M. con il quale si è provveduto a recepire tali atti ed all’assegnazione al Presidente M L del posto di Presidente della sezione prima giurisdizionale centrale d’appello.

visto l’appello principale di A C e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di M L;

visto l’appello incidentale di M L e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2024 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito per il controinteressato, il dott. M L, l’Avvocato F L;

viste le conclusioni della parte appellante e delle parti appellate come da verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il presente giudizio concerne l’esito della procedura concorsuale n. 80/2022, indetta con delibera del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti (di seguito, per brevità, “ Consiglio di Presidenza ”) del 7 dicembre 2022 “ per la copertura, mediante trasferimento, di vari posti di funzione di presidente di sezione ”, conclusasi con la delibera n. 0000041 del 16 febbraio 2023 che ha nominato il presidente M L quale candidato più meritevole per la funzione di presidente della sezione prima giurisdizionale centrale d’appello.

1.1. L’odierno appellante, dott. A C, ha impugnato tale delibera avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale) e ne ha chiesto l’annullamento.

1.2. Egli ha dedotto di essere entrato nei ranghi della magistratura contabile in data 11 gennaio 1993 e di avere prestato servizio, in sede di prima assegnazione, presso gli uffici di controllo della Corte dei conti di Milano, svolgendo sin dall’inizio della sua carriera, in via aggiuntiva, funzioni giurisdizionali.

1.3. In particolare, aveva ricoperto le funzioni di sostituto presso la Procura regionale per la Campania, di vice procuratore generale presso la Procura generale, di Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale per la Campania, nonché funzioni giurisdizionali presso la Prima Sezione giurisdizionale d’appello, presso le Sezioni Riunite della Corte dei conti, sia in sede giurisdizionale che in speciale composizione, e presso le Sezioni Riunite della Corte in sede consultiva e deliberante e attualmente ricopriva il ruolo di Presidente aggiunto della Sezione giurisdizionale per il Lazio.

1.4. Con il conferimento dell’incarico contestato, ad avviso del ricorrente in prime cure, il Consiglio di Presidenza avrebbe fatto erronea applicazione dei principi in materia di conferimento degli incarichi previsti dall’art. 32 della delibera del 5 novembre 2019, n. 231 (di qui in avanti anche solo la delibera n. 231/CP/2019, recante i criteri per le nomine, le promozioni e le assegnazioni a posti di funzione di presidente di sezione.

2. A sostegno del ricorso sono state formulate, in unico motivo, le censure di violazione dell’art. 32 citato, l’eccesso di potere per travisamento, la mancata valutazione dei fatti, violazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 per difetto di motivazione, eccesso di potere per disparità di trattamento, evidente irragionevolezza ed ingiustizia manifesta.

2.1. La valutazione operata dal Consiglio di Presidenza sarebbe illogica nella misura in cui aveva attribuito la prevalenza – ai fini della copertura di un posto da Presidente di una Sezione giurisdizionale – ad un candidato che, a differenza dell’odierno appellante principale, non aveva ricoperto costantemente funzioni giurisdizionali nel corso della propria carriera e, inoltre, aveva trascorso un periodo considerevole di oltre nove anni fuori ruolo.

2.2. Nel corso della seduta il relatore della proposta aveva evidenziato che « il collega C attualmente è Presidente aggiunto presso la Sezione giurisdizionale Lazio, è il primo della graduatoria perché più anziano in ruolo anche se è stato promosso con il collega L » e che « è stato sempre nell’area della giurisdizione, ha ricoperto nella sua carriera anche le funzioni di Procuratore regionale per la Campania e poi è arrivato in qualità di Presidente aggiunto alla Sezione Lazio. Nel periodo in cui era Consigliere presso la Sezione d’appello ha svolto, per un periodo abbastanza lungo, il ruolo di Presidente facente funzione in quanto Consigliere più anziano ».

2.3. Nonostante tale sintesi delle qualifiche del ricorrente, il Consiglio di Presidenza, a seguito di votazione a scrutinio segreto, aveva ritenuto recessivo il profilo del ricorrente rispetto a quello del presidente L, in relazione al quale il medesimo relatore aveva rilevato che « il collega L, a parte un periodo abbastanza lungo (circa 9 anni) di incarichi fuori ruolo, ha svolto gran parte della sua carriera in Procura e da ultimo ha svolto le funzioni di Presidente aggiunto della Prima Sezione di Appello ».

2.4. La scelta in questione era avvenuta, a maggioranza, esclusivamente sulla base dell’utilizzo del punteggio discrezionale da parte dei componenti del Consiglio, previsto dal comma 1, lett. b), del citato art. 32.

2.5. L’esercizio di tale potere discrezionale avrebbe dovuto essere motivato attraverso un confronto tra i curricula degli interessati, nella specie mancante.

2.6. La mera attribuzione del voto di preferenza espresso da ciascun membro del Consiglio di Presidenza, secondo la tesi del ricorrente in prime cure nonché odierno appellante principale, non avrebbe potuto ritenersi sostitutiva della valutazione comparativa, atteso che il giudizio finale del Consiglio di Presidenza non poteva risultare frutto di una mera addizione numerica, ma doveva essere il risultato di una valutazione complessiva di tutta l’attività professionale del candidato e del suo curriculum , alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dalla normativa applicabile.

2.7. Si sono costituiti nel primo grado del giudizio la Corte dei conti e il controinteressato M L, resistendo al ricorso, e quest’ultimo ha eccepito, altresì, l’inammissibilità del ricorso per tardività.

2.8. All’udienza pubblica del 20 dicembre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

3. Infine, con la sentenza n. 5169 del 31 marzo 2024, il Tribunale, dopo avere respinto l’eccezione di tardività proposta dal controinteressato, ha respinto il ricorso.

3.1. Ad avviso del primo giudice, il punteggio complessivo riportato dai candidati è derivato in parte da un’attività vincolata di mera ricognizione dell’anzianità maturata e, per l’altra parte, dalla valutazione individuale dei componenti, ognuno dei quali ha attribuito il punteggio aggiuntivo a sua disposizione al candidato ritenuto in possesso di maggiore attitudine alla funzione da assegnare.

3.2. Se, quindi, nella prima ricognizione il servizio prestato rileva in modo unitario e sotto un profilo essenzialmente quantitativo, in sede (di attribuzione del punteggio) discrezionale esso va scrutinato analiticamente ed in termini qualitativi, onde verificare in chiave prognostica se lo stesso sia espressivo di migliore attitudine alla nuova funzione.

3.3. Nella specie, sette componenti del Consiglio di Presidenza hanno espresso la loro preferenza nei confronti del presidente L, ciascuno attribuendogli il punto previsto dalla disciplina citata, per un totale di 7 punti, mentre il ricorrente ne ha ottenuti 2 (due sono state le schede bianche).

4. Con le censure proposte, ha osservato ancora il Tribunale, è stata contestata in primo luogo la comparazione effettuata tra i curricula dei candidati.

4.1. Il ricorrente ha lamentato che il proprio percorso professionale sarebbe più ricco rispetto a quello del controinteressato, che nel corso della propria carriera è rimasto 9 anni fuori ruolo.

4.2. In merito, pur a fronte della particolare valenza delle esperienze professionali acquisite dal ricorrente, come del resto connaturale ai candidati che aspirino ad incarichi quale quello in questione, il Tribunale ha tuttavia rimarcato che, a fronte dell’attività valutativa di natura discrezionale del Consiglio di

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