Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-05-29, n. 202305237

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-05-29, n. 202305237
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202305237
Data del deposito : 29 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/05/2023

N. 05237/2023REG.PROV.COLL.

N. 00807/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 807 del 2018, proposto dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Me), in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati R L e A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Roma, via Venti Settembre, n. 1;



contro

Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Comune di San Cataldo, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 06621/2017, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2023 il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Nel giudizio di primo grado il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha agito per l’annullamento del decreto del 26 febbraio 2014 con il quale il Ministero dell’Interno, in applicazione dell’art. 7, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149, aveva disposto la reintegrazione delle somme trattenute a titolo di sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilità interno dell’anno 2011 nei confronti di una serie di Comuni nei cui confronti il provvedimento sanzionatorio non si era ancora consolidato.

2. Questo l’antefatto della vicenda:

-- l’art. 7, comma 2, lettera a), decreto legislativo n. 149 del 2011 aveva previsto che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l’ente locale inadempiente, nell’anno successivo a quello dell'inadempienza, dovesse essere assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato, per un importo comunque non superiore al 3% delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo;

-- in applicazione di tale previsione, il Ministero dell’Interno, con decreto del 26 luglio 2012, aveva disposto la riduzione dell’accesso al fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo nei confronti di tutti gli enti locali risultati inadempienti rispetto al predetto obbligo di osservanza del patto di stabilità relativo all’anno 2011;

-- il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, destinatario di una sanzione di € 860.688,00, aveva impugnato per quanto di proprio interesse il decreto 26 luglio 2012, ottenendone la sospensione in via cautelare con ordinanza del TAR Sicilia – Catania n. 1180/2012 del 19 dicembre 2012;

-- senonché, pronunciandosi sul ricorso per regolamento di competenza promosso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (in seguito MEF) e dal Ministero dell’Interno, questo Consiglio, riunitosi in Adunanza Plenaria, con ordinanza n. 11 del 7 maggio 2013 ha dichiarato competente a dirimere la controversia il TAR Lazio – Roma, riconoscendo quindi l’incompetenza del TAR Sicilia – Catania;

-- a valle della decisione in punto competenza, il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha omesso di riassumere la causa davanti al competente TAR Lazio – Roma entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza del Consiglio di Stato, sicché il provvedimento sanzionatorio nei suoi confronti è divenuto definitivo;

-- nel frattempo, la Corte Costituzionale, adita da diverse Regioni italiane, con sentenza n. 219 del 19 luglio 2013 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, decreto legislativo n. 149 del 2011 nella parte in cui prevedeva l’applicazione del menzionato meccanismo di riduzione dell’accesso al fondo sperimentale di riequilibrio o al fondo perequativo anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome;

-- su richiesta da parte del Ministero dell’Interno di chiarimenti sugli effetti e sull’ambito di applicazione della citata sentenza della Corte Costituzionale, il MEF, con nota prot. n. 2260 del 13 gennaio 2014, dopo aver richiamato il “ principio giuridico secondo cui gli accertamenti di illegittimità costituzionale compiuti dal Giudice delle leggi esplicano, sul piano temporale, effetti ex tunc e quindi retroattivi, con il solo limite dei rapporti giuridici esauriti in quanto consolidati.. ”, ha affermato che la reintegrazione delle somme trattenute a titolo di sanzione era dovuta unicamente in favore dei Comuni che avevano impugnato nei termini il decreto del 26 luglio 2012;

-- in adesione al

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