Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-01-27, n. 202300956
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Testo completo
Pubblicato il 27/01/2023
N. 00956/2023REG.PROV.COLL.
N. 03563/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3563 del 2022, proposto da
A M, rappresentata e difesa dagli avvocati A T, R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
A M S, rappresentata e difesa dagli avvocati F V, G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 2905/2021;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Milano e della prof.ssa A M S;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2022 il Cons. Paolo Marotta e uditi per le parti l’avvocato A T e l’avvocato G C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. La prof.ssa A M e la prof.ssa A M S hanno partecipato ad una selezione pubblica indetta dall’Università degli Studi di Milano per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 12/H2 Storia del diritto Medioevale e Moderno – Settore scientifico–disciplinare IUS/19, presso il Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto; in esito alla procedura selettiva è stata dichiarata vincitrice la prof.ssa A M.
1.2. Avverso il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Milano del 26 maggio 2021, n. 2358, con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione delle candidate da parte della Commissione giudicatrice per la selezione pubblica de qua , la prof.ssa S ha proposto ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, che, con sentenza n. 2905/2021:
- ha accolto alcune delle censure proposte dalla prof.ssa S nel ricorso introduttivo del giudizio, dichiarando assorbite le altre;
- ha dichiarato irricevibile, per tardività, il ricorso per motivi aggiunti (proposto dalla prof.ssa S);
- ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla prof.ssa M, mentre ha respinto il secondo e il terzo motivo del medesimo ricorso.
1.3. In conclusione, il Tar ha disposto “ l’annullamento degli atti impugnati a partire dalla valutazione delle candidate effettuata dalla Commissione ”, precisando che la rinnovazione della valutazione delle due candidate avrebbe dovuto essere effettuata da una nuova Commissione.
1.4. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la prof.ssa A M, contestandola nella parte in cui ha accolto il ricorso introduttivo del giudizio proposto dalla prof.ssa S e ha respinto il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale proposto dalla stessa prof.ssa M.
2. Si è costituita in giudizio l’Università degli studi di Milano, depositando una relazione nella quale viene precisato che l’Amministrazione ha proceduto all’avvio del procedimento per la rivalutazione delle candidate e alla nomina di una nuova Commissione; ha evidenziato che la prof.ssa M ha impugnato sotto diversi profili il decreto rettorale 28 febbraio 2022, prot. 1091/2022, con il quale è stato disposto l’annullamento degli atti della procedura selettiva “ nella parte relativa alla valutazione dei titoli delle candidate ed alla redazione all’esito di motivata relazione finale in cui risulti individuata la candidata maggiormente qualificata, mantenendo fermo […] il verbale n. 1 della precedente Commissione giudicatrice, nonché il verbale 3 della stessa, limitatamente alla valutazione della prova orale ” (eccependo sinteticamente quanto segue: - illegittimità del decreto impugnato perché ha disposto l’annullamento di atti già oggetto di annullamento da parte del TAR, e perciò non più efficaci e non più passibili di ulteriore annullamento; perché introduce elementi ed effetti esorbitanti rispetto alla sentenza del Tar Lombardia; perché annulla gli atti in modo contraddittorio, dato che prevede la salvezza di atti che invece avrebbero dovuto essere tutti travolti in seguito all’annullamento del decreto di nomina della precedente Commissione giudicatrice; - illegittimità del decreto impugnato, nella parte in cui ha disposto che la rinnovazione del procedimento da parte della nuova Commissione giudicatrice debba essere effettuata “mantenendo fermo […] il verbale 1 della precedente Commissione giudicatrice, nonché il verbale 3 della stessa, limitatamente alla valutazione della prova orale” perché asseritamente in contrasto con lo stesso dispositivo del TAR e perché non potrebbe considerarsi ammissibile una valutazione “frazionata” da parte di Commissioni differenti).
3. Si è costituita in giudizio la prof.ssa S, proponendo appello incidentale.
4. Le censure dedotte sia dalla appellante principale che dalla appellante incidentale saranno esaminate funditus nel prosieguo del presente provvedimento.
5. Con memorie difensive e di replica le parti costituite hanno avuto modo di rappresentare compiutamente le rispettive tesi difensive.
6. All’udienza pubblica del 29 novembre 2022, sulle conclusioni dei difensori delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
6.1. Con il primo motivo, la prof.ssa M deduce: ingiustizia ed erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto che la Commissione abbia espresso una valutazione “non chiara” e “non intellegibile” ed ha pertanto annullato gli atti del concorso relativi alla valutazione dei titoli delle candidate.
In estrema sintesi, dopo aver illustrato l’operato della Commissione giudicatrice, con particolare riferimento ai tre profili oggetto dei rilievi iniziali del Rettore e ritenuti rilevanti dal Tar, l’appellante principale ha evidenziato che tali rilievi non fossero fondati e comunque non potessero identificare profili di illegittimità nell’operato della Commissione.
La conclusione contraria del Tar risulterebbe pertanto inesatta in linea di fatto e si tradurrebbe sostanzialmente in un inammissibile sindacato sul merito dell’operato della Commissione.
6.2. Il motivo è fondato.
6.3. Il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia individua i parametri di valutazione, cui le Commissioni esaminatrici debbono attenersi nello svolgimento delle procedure per la selezione dei docenti universitari.
Nel caso di specie, nella prima seduta, la Commissione ha proceduto alla individuazione del punteggio massimo da assegnare ai diversi parametri (senza indicare sotto - punteggi). In coerenza, con i parametri stabiliti dal Regolamento e i criteri determinati nella prima seduta per l’attribuzione dei punteggi, la Commissione ha proceduto nella seconda seduta alla valutazione dei titoli delle candidate.
La valutazione dei titoli non è incoerente né con le norme regolamentari né con i criteri predeterminati dalla Commissione.
La valutazione dei titoli delle candidate è avvenuta non titolo per titolo, ma complessivamente in relazione ai titoli ascrivibili ad una determinata categoria. Tale modus operandi deve ritenersi compatibile con le modalità di reclutamento dei professori universitari; in relazione al particolare percorso di accesso alla carriera accademica, non è sempre facilmente operabile una parcellizzazione dei punteggi da assegnare (con sentenza n. 5532/2020, questo Consiglio ha riformato una sentenza del Tar Lombardia che proprio con riguardo ad altra procedura concorsuale della Università degli Studi di Milano aveva annullato gli atti di valutazione per mancata predeterminazione dei sub-punteggi, evidenziando che né il Regolamento di Ateneo né il Bando di concorso prevedevano la predisposizione di una griglia di sub-punteggi; in assenza di specifica impugnazione, non era censurabile l’operato della Commissione che non aveva proceduto alla previa determinazione dei sub – punteggi).
Attraverso i punteggi assegnati ai titoli delle candidate ascrivibili ad una medesima categoria, è possibile ricostruire l’iter logico – motivazionale seguito dalla Commissione esaminatrice nella valutazione dei curricula delle due candidate.
6.4. Premesso che la valutazione dei titoli da parte delle Commissioni esaminatrici rientra nell’ambito della discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione, rispetto alla quale il sindacato giurisdizionale, pur non esaurendosi nel mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dalla autorità amministrativa, si concretizza nella verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza, quanto a criterio tecnico e procedimento applicativo, fermo restando che resta comunque precluso al giudice ingerirsi nelle scelte discrezionali della Pubblica Autorità, sostituendo le proprie valutazioni a quelle opinabili dell'Amministrazione, nel caso di specie, in relazione ai profili valutativi denunciati (valutazione dei curricula delle candidate in relazione all’attività didattica e alla attività gestionale, organizzativa e di servizio), per le ragioni di seguito indicate, non vengono in rilievo elementi di macroscopica illogicità o irragionevolezza delle valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice.
6.5. In riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata dal Rettore nel corso del procedimento di concorso, la Commissione esaminatrice ha precisato che la valutazione era stata effettuata sulla base degli elementi dichiarati dalle candidate nel proprio curriculum , allegato alla domanda di partecipazione al concorso, e che il punteggio assegnato per ciascuna voce era stato stabilito con riguardo all’attività