Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-06-05, n. 202305497

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-06-05, n. 202305497
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202305497
Data del deposito : 5 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/06/2023

N. 05497/2023REG.PROV.COLL.

N. 02362/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2362 del 2023, proposto da
F C, rappresentata e difesa dall'avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale - Campania, Ufficio Scolastico Regionale - Lazio, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 4839 del 14 giugno 2022, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 il Cons. Marco Morgantini;

Nessun avvocato è comparso per le parti costituite;


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente agisce al fine di ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 4839 del 14 giugno 2022 di questa sezione VII del Consiglio di Stato, la quale, nel riformare la sentenza di primo grado, ha stabilito che le autorità nazionali sono tenute a valutare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro dell’UE – la Bulgaria, nel caso di specie – e le qualifiche o l’esperienza professionale ottenute in quest’ultimo nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro, in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all’attività di cui si tratta.

1.1. Nel caso di specie, giova qui brevemente ricordare, si trattava del riconoscimento del titolo professionale di abilitazione all’insegnamento conseguito in Bulgaria a seguito del corso teorico-pratico “scienze pedagogiche, indirizzo professionale pedagogia dell’insegnamento” presso l’Università degli Studi di Tarnovo “SS. Cirillo e Metodio”.

1.2. I principi conformativi ai quali l’attività della pubblica amministrativa si sarebbe dovuta attenere, più in particolare, sono contenuti in modo particolareggiato nel § 10, dalla lettera a) alla lettera f), e nel § 13 della sentenza ottemperanda, che ha annullato i provvedimenti ministeriali, recanti il diniego del riconoscimento, sulla base della motivazione, censurata da questo Consiglio di Stato, secondo cui mancherebbe l’attestazione dello svolgimento di un anno di esperienza professionale a tempo pieno nelle scuole statali bulgare nei precedenti dieci anni, considerando che la formazione conseguita in Bulgaria dovrebbe qualificarsi come professione non regolamentata.

1.3. Sulla questione dei titoli conseguiti in Bulgaria, va solo qui soggiunto, è intervenuta di recente l’Adunanza plenaria con la sentenza n. 18 del 28 dicembre 2022, la quale ha confermato i principî e l’orientamento interpretativo seguito dalla VII Sezione anche nella sentenza qui ottemperanda.

2. In questa sede la ricorrente agisce, come detto, per l’ottemperanza di tale sentenza, che non risulta essere stata in effetti ad oggi eseguita dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (di qui in avanti, per brevità, il Ministero).

Quest’ultimo, costituitosi nei predetti giudizi, non ha eccepito nulla in ordine all’inottemperanza, tuttora persistente, del dictum giudiziale.

3. Il ricorso per l’ottemperanza va accolto.

3.1. L’eseguendo giudicato imponeva al Ministero (ora dell’Istruzione e del Merito) di rideterminarsi sull’istanza di riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Bulgaria dall’odierno ricorrente, come emerge dal passaggio motivazionale della sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza da ultimo richiamato.

3.2. Non consta tuttavia che ciò sia avvenuto ad oggi, nonostante sia nel frattempo intervenuta anche la citata sentenza dell’Adunanza plenaria sulla questione dei titoli conseguiti in Bulgaria.

3.3. Pertanto, va ordinato al Ministero di dare piena ed esatta esecuzione, attraverso il riesame dell’istanza di riconoscimento in allora avanzata dagli odierni ricorrenti, secondo i principi affermati nel giudicato tra le parti e da ultimo ribaditi nella citata sentenza n. 18 del 28 dicembre 2022.

3.4. A questo scopo, tenuto conto che quest’ultimo risale al giugno del 2022, può essere assegnato un termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, o notificazione se fatta anteriormente.

3.5. Per il caso di persistente inottemperanza viene nominato commissario ad acta il capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con facoltà di sub-delega nominativa.

4. Le spese sono infine regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.

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