Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-02-11, n. 201300738
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N. 00738/2013REG.PROV.COLL.
N. 04052/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4052 del 2012, proposto da:
M S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. V B, A G e C A, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. V B in Roma, via Antonio Bertoloni, 35;
contro
Estav Centro-Ente Per i Servizi Tecnico Amministrativi dell'Area Vasta Centro, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. D I, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
nei confronti di
Team Ambiente S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Brugnoletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni N. 26/B;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE, SEZIONE I, n. 745/2012, resa tra le parti, concernente aggiudicazione appalto per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari - risarcimento del danno
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Estav Centro-Ente per i Servizi Tecnico Amministrativi dell'Area Vasta Centro e di Team Ambiente Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2013 il Cons. P A A P e uditi per le parti gli avvocati Gamberini, Marrone su delega di Iaria e Brugnoletti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con bando di gara del 30.11.2010, ESTAV Centro ha indetto la gara “per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari prodotti nelle aziende dell’Area Vasta Centro”, suddivisa in tre lotti.
In esito alla gara, i lotti sono stati aggiudicati alla società Team Ambiente S.p.a., che nella graduatoria relativa al lotto 1 ha preceduto l’ATI capeggiata dalla società M S.p.a. e l’ATI capeggiata dalla società Aimeri Ambiente S.r.l., mentre nelle graduatorie relative ai lotti 2 e 3 l’ATI facente capo ad Aimeri Ambiente s.r.l. si è classificata seconda, precedendo l’ATI capeggiata da M S.p.a..
Avverso tale esito ha proposto ricorso la M S.p.a., in proprio e quale mandataria dell’ATI con L’Arca soc. coop. a r.l., formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Si sono costituite in giudizio ESTAV Centro e TEAM Ambiente S.p.a., la quale ha proposto ricorso incidentale tendente alla esclusione dell’ATI capeggiata da M S.p.a..
Con atto depositato il 19.10.2011, M S.p.a. ha proposto motivi aggiunti contro la nota di ESTAV Centro del 19.8.2011 prot. 1124682 di rigetto dell’istanza con cui la società predetta in data 11.8.2011 aveva chiesto l’annullamento della procedura in autotutela facendo riferimento alla sopravvenuta sentenza del C.d.S. Adunanza Plenaria 28 luglio 2011, n. 13, essendo avvenuta l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica in seduta riservata.
Con sentenza n.745 del 18 aprile 2012, il TAR Toscana, Sez. I, rigettava sia il ricorso incidentale che il ricorso principale.
Con atto spedito il 23 maggio 2012, propone appello la M S.p.a. denunciando l’ingiustizia ed illegittimità della sentenza e riproponendo i motivi rigettati in primo grado.
Propone altresì appello incidentale, notificato il 25 giugno 2012, la Team Ambiente S.p.a. impugnando la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto infondato il ricorso incidentale.
Si è costituita la