Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-12-13, n. 202410063
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Testo completo
Pubblicato il 13/12/2024
N. 10063/2024REG.PROV.COLL.
N. 04058/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4058 del 2024, proposto dall’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Fondazione Santa LU, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Roberta Barone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – Age.Na.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
nei confronti
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
del Presidente pro tempore della Giunta Regionale del Lazio nella qualità di Commissario ad acta per la Sanità della Regione Lazio, non costituito in giudizio,
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. III n. 3653/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – Age.Na.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2024 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza n. 2290 del 10 febbraio 2023, il T.A.R. per il Lazio si è pronunciato, con esito reiettivo, sul ricorso proposto dall’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Fondazione Santa LU avverso il decreto del Commissario ad acta per la Sanità della Regione Lazio n. 200/2015, recante “ documento Agenas — Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria “riabilitazione nella regione Lazio fabbisogno criteri di accesso/trasferibilità e tariffe”. Linee di indirizzo per riorganizzazione della rete assistenziale riabilitativa ”.
Le censure di parte ricorrente sono state respinte, “ per quanto riguarda la dedotta illegittimità delle tariffe ”, richiamando “ la sentenza del CdS n. 5964/2014, confermata anche in sede revocatoria con sentenza CdS n. 5285/2015, avente ad oggetto il decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 18 ottobre 2012, recante “Remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale” ”.
Per il resto, il T.A.R. ha respinto il gravame “ sulla base di quanto già deciso con le sentenze del Consiglio di Stato n. 522\2022 e n. n. 7012 del 2022 e, da ultimo, con la sentenza di questo Tribunale n. 470/2023, con la quale questo Tribunale ha ricostruito i precedenti intercorrenti tra le stesse parti del giudizio ”.
Ha quindi osservato il T.A.R. che “ sulla base dei principi affermati in queste sentenze è da rilevare, in relazione al ricorso originario nel quale si lamentava il mancato riconoscimento di un finanziamento delle funzioni, che la sentenza n. 522/2022 ha ritenuto illegittima l’esclusione della Fondazione per l’annualità 2018 dai programmi di assistenza ad elevato grado di personalizzazione della prestazione o del servizio reso alla persona, di cui all’art. 8-sexies, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992 (finanziamento per funzioni), in quanto immotivatamente disposta dall’Amministrazione in contrasto con le statuizioni riguardanti gli anni precedenti, non avendo neppure in giudizio l’Amministrazione dimostrato, evidenziando le effettive poste economiche stanziate e liquidate, la ragionevole necessità di una tale radicale scelta di esclusione anche in relazione alla dedotta e pur indubitabile esigenza di privilegiare, nell’assegnazione delle risorse, le attività di emergenza, di terapia intensiva e di trapianto di organi ”.
Per quanto riguarda, invece, l’inadeguatezza delle tariffe applicate dalla Regione Lazio a remunerare le prestazioni MDC1 erogabili all’interno del reparto cod. 75, ha osservato il giudice di primo grado che le sentenze del Consiglio di Stato sopra citate hanno affermato: “ Ciò premesso, ed al fine di delineare i termini del contrasto, occorre evidenziare che dalla sentenza menzionata sono evincibili i seguenti principi, inerenti alle modalità di valorizzazione delle prestazioni rese dalla Fondazione resistente con riferimento all’attività di Alta Specialità neuro-riabilitativa ex cod. 75-MDC1, per la quale essa è in possesso del titolo di accreditamento, e tali, quindi, da conformare, con l’efficacia propria del giudicato in quanto incidenti in via immediata sulla questione principale che ha innescato la controversia definita con la sentenza impugnata, il rapporto della medesima Fondazione con l’Amministrazione regionale:
- irrilevanza, ai fini della individuazione del corretto trattamento tariffario spettante alle prestazioni erogate dalla Fondazione in cod. 75, quale presupposto della determinazione annuale del livello massimo di finanziamento ad essa assegnabile, della erogabilità delle stesse nell’ambito del suddetto cod. 75 e delle strutture all’uopo accreditate, in quanto rispondenti ai relativi criteri di accesso, atteso che l’eliminazione ope iudicis dei limiti precedentemente esistenti all’accesso al relativo codice assistenziale non incide automaticamente sulla individuazione della tariffa pertinente, la quale deve essere operata facendo applicazione dei criteri di remunerazione di cui al d.m. 18 ottobre 2012 ed al DCA attuativo n. 444/2014;
- conseguente infondatezza della pretesa della Fondazione Santa LU, accreditata per n. 325 posti letto cod. 75-MDC1, di vedere remunerate tutte le prestazioni dalla stessa rese secondo il più elevato livello tariffario previsto dal citato d.m., dovendo il regime tariffario essere modulato secondo l’articolazione da esso prevista sulla base del MDC (Major Diagnostic Categories) di riferimento;
- ininfluenza, ai fini della determinazione del corretto trattamento tariffario per le prestazioni rese in cod. 75, delle pronunce del giudice amministrativo che hanno inciso – in senso ampliativo - sui criteri di accesso allo stesso, dovendo essa essere operata sulla base di autonomi ed incontestati criteri di riferimento, dettati dai citati d.m. 18 ottobre 2012 e DCA n. 444/2014, che hanno essenzialmente riguardo alla classificazione della patologia secondo il criterio di gravità MDC (Major Diagnostic Categories).
Il fatto, invero, che talune patologie neurologiche, che l’Amministrazione riconduceva al cod. 56 prima dell’intervento caducatorio attuato dal G.A. con le sentenze richiamate dalla pronuncia impugnata, siano adesso ricondotte – e quindi erogabili dalle strutture aventi corrispondente titolo di accreditamento – al cod. 75 non importa automaticamente il riconoscimento del più elevato livello tariffario previsto dal d.m. 18 ottobre 2012 e dal DCA n. 444/2014 per le prestazioni neuro-riabilitative caratterizzate dal massimo livello assistenziale, dovendo comunque aversi riguardo, secondo la declinazione fattane dai provvedimenti citati, alla complessità assistenziale del trattamento erogato in relazione alla specifica patologia considerata, conformemente alle esigenze assistenziali del paziente ricoverato in una struttura con cod. 75.
Cade quindi, per effetto di tale costrutto interpretativo, la pretesa della Fondazione Santa LU di ricevere una remunerazione parametrata al più elevato livello tariffario, sulla scorta della mera appartenenza delle patologie all’ambito di quelle che hanno accesso al cod. 75, in forza della quale essa ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti commissariali impugnati in primo grado, senza tuttavia tenere conto dei criteri di differenziazione tariffaria che caratterizzano il d.m. 18 dicembre 2012 ed il DCA n. 444/2014, come innanzi illustrati (cfr. sent. n. 7012/2022) ”.
2. Con la sentenza n. 3653 del 22 aprile 2024, questa Sezione si è pronunciata sull’appello proposto dalla originaria ricorrente avverso la sentenza suindicata.
La Sezione, premesso che “ le censure formulate dalla Fondazione Santa LU concernono dunque la legittimità delle tariffe elaborate dall’Amministrazione a fronte delle prestazioni di riabilitazione rese dall’IRCCS appellante, con particolare riferimento alla mancata applicazione del più elevato livello tariffario riconosciuto dal D.M. del 18/10/12 per tutte le prestazioni neuro riabilitative erogate dalla struttura ”, ha rilevato che “ a tale principale doglianza ha fornito definitivo riscontro la più volte citata sentenza del Consiglio di Stato n. 7012 del 2022 ”.
La Sezione in particolare, premesso che “ il DCA 200/2015 “riabilitazione nella regione Lazio fabbisogno criteri di accesso/trasferibilità e tariffe”. Linee di indirizzo per riorganizzazione della rete assistenziale riabilitativa” costituisce un atto di recepimento delle direttive impartite dall’AGENAS, non avente efficacia diretta nei confronti dei destinatari ” e che “ detto decreto è successivamente confluito nel DCA n. 444 del 2014, atto con efficacia esterna oggetto di separato giudizio e di plurime pronunce della giustizia amministrativa (tra le quali la più volte citata sentenza della III Sezione n. 7012 del 2022), che ne hanno sancito la legittimità ”, ha