Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-06-30, n. 201703233

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-06-30, n. 201703233
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201703233
Data del deposito : 30 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/06/2017

N. 03233/2017REG.PROV.COLL.

N. 02258/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2258 del 2007, proposto dal signor L T, rappresentato e difeso dall'avvocato F S, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la segreteria della IV sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

contro

Ministero della difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, sezione I, 12 dicembre 2006, n. 2922, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2017 il consigliere Giuseppe Castiglia;

Udito per l’Amministrazione l’avvocato dello Stato Cordì;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il signor L T, ufficiale dell’Aeronautica militare, si è arruolato nel 1989 come allievo ufficiale pilota di complemento e, come appare dal fascicolo della causa, è successivamente transitato in S.P.E.

2. Avendo ultimato il periodo di ferma obbligatoria e maturato sedici anni di servizio, ha chiesto - ai sensi dell’art. 1 della legge 28 febbraio 2000, n. 42 (corrispondente agli attuali artt. 966 e 1803 del codice dell’ordinamento militare) - di essere ammesso a contrarre un ulteriore periodo di ferma biennale con la corresponsione dei relativi benefici economici.

3. Con provvedimento del 6 ottobre 2005, l’Amministrazione ha respinto la richiesta perché il militare sarebbe sì titolare del brevetto di volo, ma non dell’abilitazione al volo militare, persa a seguito di un incidente stradale.

4. Il signor T ha impugnato il provvedimento insieme con gli atti connessi, proponendo un ricorso che il T.A.R. per la Lombardia, sez. I, ha respinto con sentenza 12 dicembre 2006, n. 2922. Il Tribunale regionale ha rilevato che, sebbene l’art. 1 della legge citata non richieda espressamente il possesso dell’abilitazione al volo militare, l’esigenza di tale requisito per l’ammissione alla ferma biennale sarebbe palese nell’intenzione del legislatore per come appare sia dal titolo della legge che dalla relazione illustrativa. In applicazione di tale criterio interpretativo (art. 12 disp. prel. cod. civ.), la normativa di cui il ricorrente ha chiesto l’applicazione si giustificherebbe per la necessità di disincentivare l’esodo dei piloti verso le compagnie aeree civili e dunque non potrebbe trovare applicazione al caso di specie, perché la permanenza in servizio del ricorrente non apporterebbe all’Amministrazione militare l’utilità perseguita dalla norma, della quale verrebbe in concreto meno la funzione incentivante.

5. Il signor T ha interposto appello avverso la sentenza n. 2922/2006, sostenendo di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge: l’essere ufficiale in servizio permanente delle Forze armate, possedere il brevetto di pilota militare, avere ultimato la ferma obbligatoria e maturato almeno sedici anni di servizio. La legge (che in termini non richiede l’abilitazione al volo) sarebbe chiara, non imporrebbe il ricorso criteri ermeneutici suppletivi (sicché il primo giudice avrebbe falsamente applicato l’art. 12 disp. prel. cod. civ.) e intenderebbe non disperdere il bagaglio culturale e di esperienza dei piloti dell’Aeronautica militare, destinati a svolgere anche le funzioni di alta amministrazione per le quali sarebbero stati addestrati.

L’appellante, in conclusione, chiede l’accertamento del proprio diritto ad accedere alla ferma biennale e a ottenere il trattamento economico connesso, nonché il risarcimento del danno da ritardato pagamento.

6. In data 12 marzo 2013, il signor T si è costituito in giudizio con un nuovo difensore.

7. In data 19 giugno 2017 l’Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere all’appello e, il giorno successivo, ha depositato documentazione.

8. All’udienza pubblica del 22 giugno 2017, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

9. In via preliminare, il Collegio ammette la costituzione in giudizio dell’Amministrazione, che avrebbe potuto costituirsi anche in camera di consiglio (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 25 febbraio 2013, n. 5), ma non la documentazione prodotta in violazione del termine a ritroso previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a., c.p.a.;
tale documentazione è pertanto inutilizzabile.

10. Richiamando precedenti ormai remoti, l’appellante sostiene l’autosufficienza della lettura letterale della norma da applicarsi e, in definitiva, invoca il canone in claris non fit intepretatio .

10.1 Senonché questo canone non trova alcun conforto negli orientamenti della giurisprudenza più recente. Al contrario, è ormai consolidato il principio che l'art. 12 delle preleggi, laddove stabilisce che nell'applicare la legge non si può attribuire alla stessa altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall'intenzione del legislatore, non privilegia il criterio interpretativo letterale poiché evidenzia, con il riferimento «all'intenzione del legislatore», un essenziale riferimento alla coerenza della norma e del sistema. Di conseguenza il dualismo, presente nell'art. 12, tra lettera («significato proprio delle parole secondo la connessione di esse») e spirito o ratio («intenzione del legislatore») va risolto con la svalutazione del primo criterio, rilevandosi inadeguata la stessa idea di interpretazione puramente letterale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2012, n. 6392;
Id., 7 ottobre 2013, n. 4920;
Id., sez. IV, 11 febbraio 2016, n. 606;
Cass. civ., sez. lav., 11 febbraio 2014, n. 3036;
Id., sez. III, 20 marzo 2014, n. 6514).

10.2. Ciò premesso in termini generali, è del tutto evidente che la legge - come il suo titolo chiaramente illustra (“ Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari ”) - si prefiggeva l’obiettivo di evitare che, secondo una pratica una volta molto diffusa, i piloti dell’Aeronautica militare, dopo un periodo di tempo relativamente breve, passassero alle dipendenze di compagnie private, che indirettamente finivano di avvalersi delle ingenti risorse spese dall’Amministrazione militare per formare i propri piloti.

10.3. Poiché dunque la ratio palese della norma era quella di trattenere in servizio militari idonei al pilotaggio, del tutto correttamente l’Aeronautica militare ha adottato il provvedimento qui impugnato (giurisprudenza costante: cfr. T.A.R per il Lazio, sez. I bis , n. 5351/2006;
Cons. Stato, sez. IV, n. 1517/2011).

11. L’appello è pertanto infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata.

12. Le spese del presente grado di giudizio seguono le regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

13. Esse sono altresì comprensive della misura indennitaria di cui all’art. 26, comma 1, c.p.a. Al riguardo, il Collegio rileva che l’accertamento di infondatezza del gravame si basa, come dianzi illustrato, su ragioni manifeste, in modo da integrare i presupposti applicativi dell’art. 26, comma 1, c.p.a. secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio [cfr. da ultimo e fra le tante Cons. Stato, sez. IV, n. 2200/2016 e n. 4599/2016;
cui si rinvia ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a., anche in ordine alle modalità applicative e alla determinazione della misura indennitaria].

14. La condanna dell’originario ricorrente ai sensi dell’art. 26 c.p.a. rileva, infine, anche agli effetti di cui all’art. 2, comma 2 quinquies , lett. a) e d), della legge 24 marzo 2001, n. 89, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (conformemente ai principi elaborati dalla Corte di cassazione (cfr. da ultimo sez. VI, n. 22150/2016 e n. 11939/2017).

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi