Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-01-03, n. 202300090

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-01-03, n. 202300090
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300090
Data del deposito : 3 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/01/2023

N. 00090/2023REG.PROV.COLL.

N. 04770/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4770 del 2018, proposto da
P A in proprio e nella qualità di amministratore unico della Pura Puglia S.r.l. - Sede Crispiano (Ta), rappresentato e difeso dagli avvocati F G, D L T, M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M L in Roma, via Capodistria, 12;

contro

Comune di Crispiano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dei Giubbonari n. 47;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. 17/2018


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Crispiano;

Vista la memoria del 10 novembre 2022 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 dicembre 2022 il Cons. R M C.

Nessuno è presente per le parti;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

L’originario ricorrente impugnava l’ordinanza del Dirigente dell’U.T.C. del Comune di Crispiano n. 103 del 13 dicembre 2010, notificata in data 16 dicembre 2010, con cui era stata ingiunta, ex art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la demolizione, entro il termine di novanta giorni, delle opere abusivamente realizzate (in difformità dai titoli abilitativi edilizi in possesso della S.r.l. Pura Puglia) in Crispiano presso la struttura turistica alberghiera “Quis Ut Deus”.

Il Tar per la Puglia, con la sentenza impugnata, respingeva il ricorso.

Appellata ritualmente la sentenza, resisteva il Comune di Crispiano.

Con ordinanza 3106/2018 il Consiglio di Stato sospendeva l’esecutività della sentenza impugnata.

All’udienza di smaltimento del 16 dicembre 2022 la causa passava in decisione.

DIRITTO

Con memoria del 10 novembre 2022 l’appellante riferiva che il procedimento di cui alla SCIA in sanatoria presentata al SUAP del Comune di Crispiano si era concluso positivamente e dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.

Sulla dichiarazione non sono sorte contestazioni.

L’appello deve essere, conseguentemente, dichiarato improcedibile e le spese processuali, in considerazione delle ragioni della decisione, compensate.

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