Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-01-05, n. 202300208
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Testo completo
Pubblicato il 05/01/2023
N. 00208/2023REG.PROV.COLL.
N. 01145/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1145 del 2016, proposto dal signor A B, rappresentato e difeso dagli avvocati F P e E N, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F P in Roma, via Maresciallo Pilsudski, n. 118;
contro
Comune di Pistoia, non costituito in giudizio;
nei confronti
la signora D M M, in proprio e in nome del signor M G M, rappresentata e difesa dagli avvocati M S e F Z, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F M in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 87;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sezione Terza, n. 1001/2015, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori D M M e M G M;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 16 novembre 2022, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., il consigliere Alessandro Verrico e uditi per le parti gli avvocati F Z e Francesco Paolini, su delega dell’avvocato E N;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è rappresentato da:
a) il permesso di costruire n. 2 del 5 gennaio 2010 (P.E. n. 1281/2007/2) rilasciato dal Comune
di Pistoia - Area servizi al territorio, ambiente e sviluppo economico - Servizio urbanistica e
assetto del territorio – U.O. Edilizia Privata;
b) il parere della Commissione comunale edilizia del 12 febbraio 2009, nonché il parere CCE del 25 giugno 2009;
c) la proposta per l’emanazione del provvedimento conclusivo ai sensi dell’art. 83 l.r. Toscana
n. 1/2005 a firma dcl R.U.P.
2. Al riguardo, occorre premettere in punto di fatto che:
i) il Sig. B è proprietario di una casa colonica in muratura sita in Pistoia, loc. Bottegone, via Fiorentina n. 596, confinante con un fabbricato ad uso rimessa, con un piano fuori terra ed un piano sottotetto di mq 49,0 e volume di mc 223, libero su tre lati, di proprietà della sig.ra M;
ii) la sig.ra M otteneva in data 5.01.2010 dal Comune di Pistoia il permesso di costruire per realizzare, previa demolizione, un fabbricato ad uso di civile abitazione (con superficie utile di circa mq 332 e volume di mc 1011) comprendente quattro unità immobiliari indipendenti, posto sul confine in adiacenza all’immobile di proprietà B, dichiarando di sfruttare l’indice edificatorio della zona urbanistica B1 nella quale ricade l’immobile in oggetto;
iii) in data 4.08.2011 il sig. B effettuava l’accesso agli atti presso il Comune di Pistoia e in seguito proponeva ricorso dinanzi al T.a.r. Toscana (notificato in data 25.10.2011), impugnando il permesso di costruire;
iv) in data 17.04.2012 veniva depositata la relazione di fine lavori ed in data 8.01.2013 la relazione di collaudo, con esito positivo.
3. Con ricorso al T.a.r per la Toscana (r.g. n. 2097/2011) il sig. B impugnava gli atti in oggetto, deducendo:
a) la violazione degli strumenti urbanistici del Comune di Pistoia (art. 41 N.T.A. variante generale P.R.G.), atteso che l’intervento edilizio della sig.ra M ricadrebbe in parte nella zona di completamento omogenea B1 ed in parte in zona destinata a verde privato (lotto Q del Piano di lottizzazione adottato con delibera C.C. n. 81 del 20 luglio 2006 e approvato con delibera C.C. n. 102 del 16 ottobre 2006). In particolare, la distanza prevista dal progetto tra i confini delle due zone avrebbe dovuto essere pari a 14,50 ml, ma il ricorrente lamentava l’invasione della costruzione in zona destinata a verde privato nella misura di 1,5 ml;
b) l’illegittimità dell’autorizzazione a causa della violazione dell’art. 97 Cost. e degli strumenti urbanistici (violazione art. 24, 29, 34 e 118 Piano strutturale approvato con deliberazione consiglio comunale n. 34 del 2 febbraio 2002 e successivamente modificato con deliberazione consiglio comunale n. 68 del 19 aprile 2004). In particolare, l’aderenza della nuova costruzione con la casa colonica di proprietà B contrasterebbe con l’esigenza di tutela dei valori storici e delle caratteristiche tipologiche della