Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-11-02, n. 202209506

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-11-02, n. 202209506
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202209506
Data del deposito : 2 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2022

N. 09506/2022REG.PROV.COLL.

N. 02138/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2138 del 2017, proposto da
R D N, rappresentato e difeso dall'avvocato E A, con domicilio eletto presso lo studio A Placidi Srl in Roma, via Barnaba Tortolini 30;

contro

Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Napolitano in Roma, via Girolamo Da Carpi, 6;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 04103/2016, resa tra le parti, Per l'annullamento e la riforma della Sentenza del TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 4103/2016, depositata in data 26.08.2016, e non notificata, con la quale è stato parzialmente rigettato il ricorso, integrato da motivi aggiunti, n. di R.G. 1089/2009, avente ad oggetto a) dell'Ordinanza n. 182 del 24.11.2008, con la quale il Comune di Giugliano ha disposto l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale del fabbricato e della relativa area di sedime di proprietà del ricorrente e riportata in catasto al foglio n. 55, p.lle 11 e 175 e 176, oggi accorpate all'unica p.lla 175;
b) della Delibera di Giunta Comunale n. 265 del 05.11.2008 che ha disposto la demolizione in danno dell'opera edilizia indicata nel punto sub a) che precede, ponendo a carico dei responsabili degli abusi la relativa spesa quantificata in Euro 160.388,40;
c) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo del diritto del ricorrente;
quanto ai primi motivi aggiunti: a) della Delibera di Giunta Comunale n. 184 del 22.12.2006, con la quale il Comune di Giugliano ha approvato il progetto esecutivo relativo al 3° lotto nell'ambito del generale progetto di “sistemazione e valorizzazione dell'area archeologica di Liternum (progetto di Parco e Museo Archeologico)”;
b) della Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 27.03.1998, con la quale il Comune di Giugliano ha approvato il progetto esecutivo generale per la sistemazione e valorizzazione dell'area archeologica di Liternum;
c) delle Delibere del Consiglio Provinciale di Napoli n.ri 249 e 369 del 29.11.1996, con le quali sono stati approvati il progetto preliminare generale e quello esecutivo generale dell'intervento;
d) della Delibera della Giunta Provinciale n. 1938 del 13.11.1996, con la quale è stato approvato il progetto preliminare generale per il recupero dell'antica Liternum;
e) del Decreto del Comune n. 3/BBAA del 19.03.1998 rilasciato ai sensi dell'art. 7, Legge n. 1497/1939;
f) dei pareri favorevoli (Decreti prot. n.ri 24997/2005 e 5/2006) rilasciati dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio di Napoli sui progetti definitivi relativi al 1° e 2° lotto;
g) dei pareri favorevoli (Decreti prot. n.ri 24162/2006 e 28027/2005) rilasciati dalla Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Napoli e Caserta sul progetto definitivo del 1° e del 2° lotto;
h) del Bando di Gara indetto dal Comune di Giugliano per l'affidamento dei lavori per la sistemazione e valorizzazione dell'area archeologica di Liternum 3° lotto, pubblicato sulla G.U. n. 21 del 18.02.2009;
i) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo del diritto del ricorrente;
nonché, quanto ai secondi motivi aggiunti: a) per la condanna del Comune di Giugliano, in persona del Sindaco p.t., al risarcimento del danno subito dal Sig. R D N in conseguenza dell'avvenuta demolizione del fabbricato riportato in Catasto al Foglio n. 55, p.lla 175, nella misura di Euro 1.061.502,05, ovvero nella diversa somma che l'On.le Giudicante riterrà equo determinare.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Giugliano in Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 ottobre 2022 il Cons. D P e uditi per le parti gli avvocati A G in sostituzione dell'avv. G R in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams";

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con l’appello in esame la odierna parte appellante impugnava la sentenza 26 agosto 2016, n. 4103, Tar Campania, Napoli, Sez. II, con la quale si rigettava la richiesta, proposta per motivi aggiunti, di risarcimento conseguente alla demolizione di un fabbricato realizzato in assenza di titolo abilitativo di proprietà del ricorrente in esecuzione di un provvedimento di acquisizione del fondo del quale, con ricorso principale, si chiedeva l’annullamento.

Il Tar rigettava la domanda per l’assenza di vizi nella procedura di demolizione riconducibili a illegittimità del diniego di condono, per l’assenza di una sanatoria, per la presenza, al contrario, di un indiscusso vincolo archeologico.

Quanto rilevato dunque escludeva che il fabbricato in questione potesse essere commerciabile o suscettibile di una qualsiasi utilizzazione economica e valore economico risarcibile.

Sul piano dell’elemento soggettivo, invece, il Tar riteneva che la complessità del panorama normativo e giurisprudenziale era idonea a rendere scusabile l’errore nell’azione dell’Amministrazione sotto il profilo dell’inefficacia automatica dell’ordine di demolizione derivante dalla presentazione della domanda di un condono edilizio.

Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante, contestava le argomentazioni di rigetto del Tar e riproponeva la domanda risarcitoria, per sussistenza dei relativi presupposti.

Il Comune parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto dell’appello.

Alla pubblica udienza di smaltimento del 10 ottobre 2022 la causa passava in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, appare fondata l’eccezione di inammissibilità dedotta dalla difesa comunale, concernente la mancata impugnazione della sentenza parziale n. 5064/2014.

1.1 Infatti, come correttamente dedotto, in tale pronuncia, ormai passata in giudicato, nel rigettare il terzo motivo di ricorso il Tar ha accertato che il ricorrente non aveva dimostrato che la domanda di condono presentata nel 2004 si riferiva all’immobile demolito, né aveva prodotto in giudizio la relativa domanda di condono del 1986.

1.2 Risulta quindi passato in giudicato l’accertamento giudiziale che l’esame della domanda di condono del 2004 non doveva precedere la demolizione stante l’assenza di prova in giudizio della riconducibilità di essa al manufatto abbattuto;
emerge quindi in radice l’assenza dell’invocato, a fini risarcitori, elemento di antigiuridicità, concernente la presunta condotta antigiuridica del Comune per aver demolito il manufatto senza aver prima esaminato la domanda di condono del 2004.

2. In tale contesto, tutte le censure dedotte a sostegno della sussistenza degli elementi della responsabilità risarcitoria, l’unica che sostiene l’interesse all’impugnativa a fronte della intervenuta demolizione, appaiono irrilevanti, dinanzi al passaggio in giudicato dell’assenza di antigiuridicità dell’elemento oggettivo evocato.

2.1 Come noto, perché sia configurabile la responsabilità della Pubblica amministrazione da provvedimento illegittimo sono necessari: a) l'elemento oggettivo, nel senso dell’illegittimità ed antigiuridicità della condotta autoritativa;
b) l'elemento soggettivo, della colpa della p.a. intesa come apparato;
c) il nesso di causalità materiale o strutturale;
d) il danno ingiusto, inteso come lesione della posizione di interesse legittimo e, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritto soggettivo. Sul piano delle conseguenze e, dunque, delle modalità di determinazione del danno, il fatto lesivo, così come sopra individuato, deve essere collegato, con un nesso di causalità giuridica o funzionale, con i pregiudizi subiti dalla parte danneggiata (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. III , 29/01/2020 , n. 732).

2.2 Nel caso in esame, a fronte della mancata impugnazione della sentenza parziale predetta e del conseguente passaggio in giudicato, manca in radice il predetto elemento oggettivo.

3. Parimenti fondata è l’ulteriore eccezione di inammissibilità dedotta dalla difesa comunale per carenza di interesse in quanto, seppur dovessero risultare fondati i motivi dedotti, resterebbe definitivamente accertata l’assenza della condotta antigiuridica.

3.1 Dall’analisi della sentenza impugnata, infatti, emerge con evidenza come il tar abbia escluso la sussistenza sia dell’elemento soggettivo (cfr. pag. 7 della pronuncia) sia di quello oggettivo (pag. 6 della pronuncia), mentre le censure dedotte in appello si muovono unicamente avverso l’elemento soggettivo (punti 1 e 2 della parte in diritto dell’atto di appello) ed i danni risarcibili (punto 3).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi, stante la peculiarità della fattispecie, per compensare le spese del presente grado di giudizio.

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