Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-06-30, n. 201602952

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-06-30, n. 201602952
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201602952
Data del deposito : 30 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01332/2016 REG.RIC.

N. 02952/2016REG.PROV.COLL.

N. 01332/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1332 del 2016, proposto da:
Mediterranea Società Cooperativa Sociale Onlus, in proprio e quale capogruppo del costituendo R.T.I. con Senis Hospes Soc. Coop. Sociale, in proprio e quale mandante del costituendo R.T.I., rappresentati e difesi dall'Avv. M P, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria, n. 2;



contro

Residenza dei Renai S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Di Cagno e F P B, con domicilio eletto presso Arnaldo Del Vecchio in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 73;



nei confronti di

Azienda Sanitaria Locale di Brindisi;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE - n. 00256/2016, resa tra le parti, concernente l’affidamento in concessione dell’attività di gestione della R.S.A. di Ostuni.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Residenza dei Renai S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2016 il Cons. Carlo Deodato e uditi per le parti gli Avvocati M P e Alberto Linguiti su delega di F P B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con la sentenza impugnata il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, annullava, in accoglimento del ricorso della Residenza dei Renai s.r.l. (d’ora innanzi RdR), l’aggiudicazione al R.T.I. costituito tra la mandataria Mediterranea società cooperativa onlus e la mandante Senis Hospes società cooperativa sociale (d’ora innanzi: RTI Mediterranea), del quale respingeva il ricorso incidentale, dell’affidamento in concessione, da parte dell’ASL di Brindisi, dell’attività di gestione della R.S.A. di Ostuni.

Avverso la predetta decisione proponeva appello il RTI Mediterranea, contestando la correttezza della statuizione gravata e domandandone la riforma, con conseguenti dichiarazione di inammissibilità o reiezione, nel merito, del ricorso proposto in primo grado da RdR.

Resisteva la RdR, rilevando l’infondatezza dell’appello e riproponendo le censure rimaste assorbite dal gravato giudizio di illegittimità dell’affidamento controverso, del quale chiedeva la conferma, in ipotesi con diversa motivazione.

Non si costituiva, invece, in giudizio la ASL di Brindisi.

Il ricorso veniva trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 16 giugno 2016.



DIRITTO

1.- E’ controversa la legittimità dell’affidamento al RTI Mediterranea, da parte dell’ASL di Brindisi, dell’attività di gestione della R.S.A. di Ostuni, sotto i profili di seguito esaminati.

Il Tribunale di prima istanza ha, in particolare, disatteso il ricorso incidentale proposto dal controinteressato RTI Mediterranea, ed inteso a dimostrare la doverosità dell’esclusione della RdR (e, quindi, l’inammissibilità del ricorso principale per carenza di interesse) per la dedotta nullità del contratto di avvalimento (di garanzia) da essa prodotto, ed ha giudicato illegittima l’aggiudicazione della concessione impugnata, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, per il difetto, in capo al RTI affidatario, del requisito di partecipazione relativo al fatturato specifico, assorbendo le ulteriori censure ed accertando il diritto della società ricorrente all’affidamento della gestione della R.S.A di Ostuni.

Il RTI appellante contesta la correttezza di tale giudizio, sia in ordine alla reiezione del proprio ricorso incidentale, sia in ordine all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale di primo grado, ed insiste nell’invocare la dichiarazione di inammissibilità o la reiezione nel merito di quest’ultimo, in riforma della decisione impugnata.

La società appellata difende, invece, la correttezza della decisione impugnata, della quale domanda la conferma, riproponendo le censure dedotte a sostegno del proprio ricorso originario (e dichiarate assorbite dal TAR).

2.- L’appello è parzialmente fondato, alla stregua delle considerazioni di seguito esposte e nei limiti di seguito precisati, e va accolto.

3.- Seguendo l’ordine delle questioni articolato nell’atto di appello, occorre principiare dall’esame della contestazione del capo di reiezione del ricorso incidentale proposto in primo grado dal RTI Mediterranea (con cui, si ricorda, si assumeva il difetto, in capo alla RdR, dei requisiti relativi al fatturato, sia globale, sia specifico).

3.1- Assume, al riguardo, l’appellante che il contratto di avvalimento in data 23 settembre 2014 con la Fondazione San Raffaele, prodotto dalla RdR al fine di attestare il possesso del suddetto titolo di partecipazione, fosse inidoneo ad dimostrare i requisiti in discussione, siccome privo della necessaria quantificazione e della specifica indicazione delle risorse finanziarie “prestate” dall’impresa ausiliaria, restando formulato in termini inammissibilmente generici.

3.2- La censura è infondata e va respinta.

3.3- Il Collegio non ignora (e, anzi, condivide) l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui l’avvalimento non può risolversi nel prestito di un valore soggettivo puramente cartolare e astratto, ma deve, al contrario, contenere il puntuale e concreto impegno dell’impresa ausiliaria di mettere a disposizione di quella ausiliata le risorse economiche, i mezzi strumentali e, più in generale, l’apparato organizzativo effettivamente necessari alla partecipazione alla gara e all’esecuzione dell’appalto (cfr. ex multis Cons St., sez. III, 29 gennaio 2016, n. 346), ma reputa che, nella fattispecie esaminata, i predetti requisiti risultino integrati.

3.4- Fermo restando, infatti, che il contratto di avvalimento non può risolversi nella indeterminata e tautologica ripetizione letterale della formulazione lessicale della disposizione legislativa di riferimento, ma esige la declinazione negoziale di un vincolo puntuale ed univoco al “prestito” dei requisiti organizzativi, tecnici o finanziari di cui difetta l’impresa ausiliata per la partecipazione alla procedura, l’indagine circa l’efficacia del contratto allegato al fine di attestare il possesso dei

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