Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-08-01, n. 201404117
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N. 04117/2014REG.PROV.COLL.
N. 02474/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2474 del 2014, proposto da:
Ditta Derenzo A D, rappresentata e difesa dall'avv. L L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G P in Roma, via Cosseria 2;
contro
Ministero dell'Interno, Autorità Portuale di Gioia Tauro, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO: sezione I n.1139/2013, resa tra le parti, concernente la revoca dell’autorizzazione al trasporto merci a seguito di informativa antimafia
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia, del Ministero dell'Interno e dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro;
Viste le memorie difensive;
Vista la memoria del 1.7.2014 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 il Cons. H S, presenti ai preliminari l’Avvocato Ferrentino, su delega di Lentini, e l’Avvocato dello Stato Varrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
l’odierna impresa ricorrente è stata destinataria di un’informativa prefettizia da parte della Prefettura di Vibo Valentia, in forza della quale l’Autorità portuale di Gioia Tauro gli ha revocato l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di autotrasporto;
proposto ricorso, integrato da motivi aggiunti, il Tar, dichiarato improcedibile il primo, ha respinto i secondi, valutando che i fatti posti a fondamento della (seconda) informativa del 29.10.2012 fossero sufficienti e idonei a giustificarla;
con il presente appello è stata impugnata la sentenza, riproponendo e sviluppando gli originari motivi;
Considerato che:
rinviato l’esame della domanda cautelare, in vista dell’udienza pubblica con memoria del 1.7.2014 la difesa ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse all’appello;
la difesa erariale, costituitasi, ha dichiarato a verbale all’udienza del 10.7.2014 di non avere nulla da obiettare e di concordare sulla compensazione delle spese;
Ritenuto che:
al Collegio non resta quindi che dichiarare l’improcedibilità dell’appello, per sopravvenuta carenza di interesse, il che preclude ogni altro accertamento e rende definitiva la sentenza di primo grado;
le spese sono integralmente compensate, sull’accordo delle parti.