Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-01-17, n. 201400244

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-01-17, n. 201400244
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201400244
Data del deposito : 17 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02381/2012 REG.RIC.

N. 00244/2014REG.PROV.COLL.

N. 02381/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul reclamo avverso gli atti del commissario ad acta e liquidazione del compenso al commissario ad acta in relazione al ricorso iscritto al numero di registro generale 2381 del 2012, proposto da:
VALENTINO MARIA GRAZIA, rappresentata e difesa dagli avv. G T e M T, con domicilio eletto presso G T in Roma, viale Castrense, n. 7;

contro

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, in persona del sindaco in carica, non costituito in giudizio;

per l’ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza del CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, n. 459 del 2 febbraio 2010, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO GIURIDICO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DI UN RAPPORTO DI LAVORO SCOLASTICO SUBORDINATO;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 il Cons. Carlo Saltelli e udito per la ricorrente l’avvocato Taglialatela Monica;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

1. Con la sentenza n. 459 del 2 febbraio 2010 la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello proposto dalla signora Maria Grazia Valentino avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez. V, n. 9619 del 18 giugo 2004, ha accertato il diritto della predetta, oltre che alla regolarizzazione contributiva e all’integrale pagamento delle differenze retributive per l’intero periodo di servizio prestato presso il Comune di Santa Maria Capua Vetere, salva la prescrizione quinquennale, anche dell’indennità di fine servizio, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria.

Successivamente la Quinta Sezione del Consiglio di Stato con altra sentenza n. 3703 del 25 giugno 2012 ha ordinato al Comune di Santa Maria Capua Vetere di dare puntuale ed integrale esecuzione alla prima sentenza entro i successivi 60 giorni, nominando per il caso di ulteriore persistente inadempimento quale commissario ad acta il Prefetto di Caserta o suo delegato.

2. Protraendosi l’ingiustificato inadempimento dell’amministrazione comunale, il Prefetto di Caserta con nota 20746/13.11/Gab. del 28 settembre 2012 ha delegato lo svolgimento delle funzioni di commissario ad acta alla dott.ssa R Nuzzo.

Questi con nota in data 26 luglio 2013, depositata l’8 agosto 2013, ha comunicato di aver concluso l’incarico affidatogli, avendo adottato all’esito di una articolata e approfondita attività istruttoria la deliberazione n. 24 del 22 febbraio 2013, ed ha chiesto la liquidazione del compenso spettante.

3. Nell’imminenza della udienza in camera di consiglio del 17 dicembre 2013, fissata per la liquidazione del predetto compenso, la ricorrente ha depositato in data 12 dicembre 2013 brevi note/osservazioni alla relazione del commissario ad acta , deducendo che il credito vantato sarebbe stato soddisfatto solo in parte.

Infatti: a) il calcolo delle differenze stipendiali spettanti sarebbe stato erroneo, non utilizzando “dati rispondenti od oggettivi”;
b) ai fini della determinazione del TFR sarebbe stato considerato un numero di anni inferiori al servizio effettivamente prestato (probabilmente solo dal luglio 1988 al giugno 1982): in particolare il commissario ad acta avrebbe erroneamente posto a fondamento della propria determinazione una nota INPDAP del 2011, che non riguardava il personale in servizio per le scuole superiori anche se gestite dall’amministrazione comunale, laddove per il personale docente incaricato vi era invece l’obbligo di iscrizione e di relativo versamento all’INPS;
ciò senza contare che, poiché i docenti non di ruolo, pur se passati di ruolo, non potevano ricevere alcunché dall’ex Inadel (poi Inpdap e ora Inps) per il periodo per il quale per essi non vi era l’obbligo di relativa iscrizione, alla liquidazione del TFR per l’intero periodo di lavoro (anche quello per il quale non era prevista l’iscrizione obbligatoria all’istituto previdenziale) era obbligato direttamente il Comune di S. Maria Capua Vetere, come statuito dalla sentenza ottemperanda;
c) nessun onere contributivo per contributi non versati, tanto più per interessi e sanzioni, può essere posto a suo carico;
d) per quanto concerne il calcolo degli interessi e della rivalutazione, secondo la ricorrente, il commissario ad acta avrebbe “…considerato probabilmente la data della sentenza da eseguire”, così che spetterebbero somme diverse e superiori.

La ricorrente ha quindi chiesto all’adito giudice dell’ottemperanza di “…emettere ogni utile provvedimento per la piena soddisfazione dei diritti creditori della ricorrente”.

4. Alla ricordata udienza in camera di consiglio del 17 dicembre 2013, dopo la rituale discussione, nel corso della quale è stata prospettata alla ricorrente, ex art. 73, co. 3, c.p.a., la questione rilevabile d’ufficio di inammissibilità e tardività del reclamo avverso la delibera del commissario ad acta , l’affare è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

5. Come emerge dall’esposizione in fatto, la Sezione è chiamata, per un verso, a stabilire se, stante le contestazioni della ricorrente, il commissario ad acta abbia dato corretta ed integrale esecuzione alla sentenza n. 459 del 2 febbraio 2010 (come già ordinato dalla successiva sentenza n. 3703 del 25 giugno 2012), e, per altro verso, a determinare il compenso spettante al predetto commissario ad acta per l’attività svolta.

6. Quanto alla prima questione, si osserva quanto segue.

6.1. Ai sensi del sesto comma dell’art. 114 c.p.a. “il giudice conosce di tutte le questioni relative all’ottemperanza, nonché, tra le parti nei cui confronti si è formato il giudicato, di quelle inerenti gli atti del commissario ad acta . Avverso gli atti del commissario ad acta le stesse possono proporre, dinanzi al giudice dell’ottemperanza, reclamo, che è depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni…”.

Le contestazioni proposte dalla ricorrente avverso l’attività del commissario ad acta, attività concretatasi nella delibera n. 24 del 22 marzo 2013, dovevano pertanto essere oggetto di apposito reclamo e come tale può pertanto essere qualificato l’atto depositato il 12 dicembre 2013.

6.2. Peraltro, anche a voler prescindere dalla sua inammissibilità, atteso che esso non risulta notificato, com’era necessario al Comune di S. Maria Capua Vetere, e che non risulta neppure essere tempestivo, sia che si consideri la data della delibera commissariale, sia che si consideri la diversa data dell’effettivo pagamento delle somme (avvenuta al più tardi all’inizio del mese di luglio), lo stesso è infondato.

6.2.1. In relazione al calcolo delle differenze stipendiali, è sufficiente osservare, per un verso, che l’asserita erroneità costituisce una mera generica petizione di principio, non essendo stato indicato né l’effettivo errore in cui sarebbe incorso il commissario nella sua determinazione, né la diversa somma che effettivamente sarebbe spettata, e, per altro verso, che, in mancanza di altri elementi probatori (che neppure la parte ricorrente è stata in grado di fornire o di indicare) del tutto ragionevolmente il predetto commissario ai fini della ricostruzione di quanto effettivamente percepito ha fatto riferimento alle certificazioni CUD, ai mandati di pagamento ed agli estratti contributivi Inps, quali ulteriori documenti da cui ricavare dati certi ed affidabili.

6.2.2. Dall’esame della documentazione depositata dal commissario non è dato evincere che siano stati posti a carico della ricorrente interessi e/o sanzioni per oneri contributivi non versati o tardivamente versati, così che la relativa contestazione appare al riguardo del tutto pretestuosa e sfornita di qualsiasi prova, anche solo a livello indiziario.

6.2.3. Vaghe e del tutto ipotetiche, e come tali inammissibili, sono le censure relative al presunto errore in ordine al calcolo degli interessi legali e alla rivalutazione monetaria liquidata sulle somme spettanti, costituendo mero dissenso il fatto che quelle liquidate e pagate non corrispondano a quelle attese (tanto più che anche a tal riguardo non può sottacersi che nessun elemento probatorio è stato fornito).

6.2.4. In ordine al TFS, la Sezione è dell’avviso che le conclusioni cui è pervenuto il commissario ad acta , dando applicazione alla nota operativa dell’INPDAP n. 34 del 26 ottobre 2011, sono ragionevoli e condivisibili, atteso che non può dubitarsi che l’obbligo di corrispondere tale indennità sussiste nei limiti in cui la stessa è dovuta per legge: pertanto, poiché solo con delibera n. 528 del 20 giugno 1988, il Consiglio di amministrazione dell’ex INADEL aveva stabilito l’obbligatorietà dell’iscrizione all’ente del personale assunto a tempo determinato a decorrere dalla data della stessa deliberazione, sempre che fosse prestato almeno un anno di servizio continuativo, i servizi resi con contratto a tempo determinato prima di detta data non danno luogo all’iscrizione all’ex INADEL e non solo utili ai fini del calcolo della relativa indennità.

6.3. In definitiva il reclamo avverso la delibera del commissario ad acta deve essere respinto.

7. Quanto alla liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta , si osserva quanto segue.

7.1. In data 23 agosto 2012 è entrato in vigore il regolamento approvato con d.m. 20 luglio 2012, n. 140 (Determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale del compenso per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), il cui art. 41 (Disposizione temporale) ha stabilito che le relative norme <<….si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore>>
e quindi anche ai giudizi pendenti, secondo il criterio tempus regit actum , ogni qual volta il giudice proceda, come nel caso di specie, alla liquidazione del compenso successivamente al 23 agosto 2012.

Prima della sua entrata in vigore, la disciplina degli aspetti procedurali e sostanziali (tariffe) della liquidazione dei compensi al commissario ad acta (e di ogni altro ausiliare) nominato dal giudice amministrativo, si rinveniva negli artt. 50, 57, 71, 168, 170 e 275 t.u. n. 115 del 2002, integrati in via analogica, nell’ipotesi di liquidazione di un acconto, dalle norme sancite dagli artt. 66, co. 3 e 4, e 67, co. 5, c.p.a. ( ex plurimis C.d.S., sez. V, 28 aprile 2011, n. 2532;
sez. IV, 30 novembre 2010, n. 8363, cui peraltro si rinvia a mente dell’art. 88, co. 2, lett. d), c.p.a.).

In particolare, fermi restando gli aspetti procedurali non incisi dal ricordato d.m. n. 140 del 2002, in ordine ai criteri di determinazione dei compensi e delle spese si pone un duplice interrogativo e cioè: 1) se continuino o meno ad essere applicabili l’art. 50 t.u. n. 115 cit. – che per la misura degli onorari rinvia ad una apposita tabella (mai emanata), da approvarsi con regolamento ministeriale, redatta avuto riferimento alle tariffe professionali - nonché l’art. 275 t.u. cit., che fa salve, in via transitoria, le tariffe professionali di cui al d.P.R. n. 352 del 1988 e successive modificazioni (cfr. ex plurimis C.d.S., sez. V, 28 aprile 2011, n. 2532 cit.);
2) se il d.m. n. 140 del 2012 sia applicabile anche a dipendenti pubblici nominati ausiliari del giudice amministrativo, come nel caso di specie, e chiamati ad assolvere prestazioni analoghe a quelle rese da liberi professionisti;
al primo quesito deve darsi risposta negativa in quanto l’art. 9, co. 1 e 5, del d.l. n. 1 del 2012 cit. (convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), che costituisce la base normativa del d.m. n. 140 del 2012), ha abrogato non solo il sistema delle tariffe professionali ma anche tutte le disposizioni vigenti che ad esse rinviavano;
inoltre, la complessiva riforma della materia, operata con caratteri di generalità e senza deroghe, sortisce pertanto l’effetto di far venir meno tutte le disposizioni (primarie, secondarie ed attuative) che, direttamente o indirettamente, si riferiscono al sistema tariffario degli ordini professionali, con la ulteriore conseguenza (imposta dalla necessità di evitare lacune), della sostituzione delle abrogate tabelle con i nuovi parametri;
al secondo quesito deve darsi, viceversa, risposta affermativa in quanto la disciplina regolamentare del 2012, assume un valore residuale e di chiusura, essendo applicabile in via analogica a casi non espressamente contemplati (art. 1, co. 1, secondo periodo), ed è da preferirsi una interpretazione che non frammenti la (fin troppo intricata) disciplina normativa in materia ma, al contrario, la riconduca ad unità (C.d.S., sez. V, 28 aprile 2011, n. 2532).

7.2. Ciò precisato, occorre rilevare innanzitutto che l’istanza di liquidazione (depositata nella segreteria di questa sezione in data 9 luglio 2013, entro il termine perentorio di 100 giorni previsto dall’art. 71, co. 2, del D.P.R. n. 115 del 2002 ) è tempestiva.

Inoltre, quanto alla concreta determinazione del compenso, deve osservarsi che la delineata riforma del micro ordinamento di settore concernente la determinazione dei compensi dei professionisti è imperniata: sul passaggio dal sistema delle tariffe a quello dei parametri non vincolanti che assumono, pertanto, un valore puramente orientativo per il giudice (C.d.S., sez. atti normativi, 5 luglio 2012, n. 3126/2012, parere reso sullo schema di regolamento in questione);
sulla eliminazione di spese generali forfettarie, con la conseguenza che tutte le spese sostenute dal professionista devono essere rigorosamente provate e che tali spese includono anche quelle relative agli eventuali ausiliari di cui si è avvalso (art. 1, co. 2);
sulla esclusione, dal compenso, di oneri e contributi a qualunque titolo dovuti (art. 1, co. 2);
sul carattere omnicomprensivo del compenso, abbracciando ogni tipo di corrispettivo incluso quello dovuto per le attività accessorie (art. 1, co. 3);
sulla effettività della prestazione del professionista, come reso palese dalla considerazione degli incarichi non conclusi e di quelli che costituiscono la prosecuzione di precedenti (art. 1, co. 5);
sono previsti criteri di liquidazione del compenso (solo orientativi), suddivisi secondo un profilo soggettivo (tipi di professionisti), oggettivo (tipologia di prestazioni professionali) e funzionale (parametri generali e specifici per la valutazione delle prestazioni).

7.3. Nel caso in esame il commissario ad acta ha espletato un’attività di carattere amministrativo –contabile, concernente in particolare la determinazione delle somme spettanti all’interessata in ragione del rapporto di lavoro subordinato intercorso con l’amministrazione locale e di quella da versare all’ente previdenziale per la doverosa regolarizzazione della posizione contributiva, il tutto previa ricognizione, ricerca, accertamento e sistemazione di tutti gli elementi documentali a tal fine necessari, liquidando le relative somme e procedendo anche all’instaurazione di un sia pur limitato contraddittorio sul punto con il difensore dell’interessata, al quale è stata trasmessa la deliberazione n. 24 del 22 febbraio 2013, prima del pagamento delle somme stesse.

Per la corretta individuazione del compenso spettante può farsi pertanto orientativamente riferimento al genus delle perizie estimative contabili (ed alle relative disposizioni contenute nel Capo III del d.m. n. 140 del 2012 (Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili , specialmente quelle di cui agli artt. 15, lett. c) –Tipologia di attività - 17 –Parametri generali - 21 –Valutazioni, perizie e pareri– nonché al riquadro 3, della Tabella C –Compensi spettanti agli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ) e per il valore dell’attività svolta può, sempre orientativamente, tenersi conto dell’importo complessivamente liquidato (sia al creditore che all’ente previdenziale), pari a circa €. 50.000,00 (cinquantamila);
ai fini della giusta determinazione del compenso deve aversi riguardo non solo della percentuale corrispondente alla prima fascia del menzionato riquadro 3 (valore fino ad euro 1.000.000, da 0,80% a 1%), ma anche della complessità e della difficoltà dell’attività istruttoria espletata (che consente la maggiorazione del compenso fino al 100%), nonché dell’attività amministrativa resasi indispensabile per la puntuale ed integrale esecuzione del giudicato.

In ragione dei parametri indicati, può essere liquidata la complessiva somma di €. 1.000,00 (mille) a solo titolo di compenso, nulla potendo essere riconosciuto a titolo di spese sostenute, non essendo stata al riguardo prodotta alcuna documentazione).

8. In conclusione deve essere respinto il reclamo avverso gli atti del commissario ad acta, così qualificate le brevi note depositate il 12 dicembre 2013, nulla dovendo essere statuito sulle spese di giudizio, stante la mancata costituzione dell’amministrazione comunale di S. Maria Capua Vetere, e deve essere liquidato il compenso al commissario ad acta , come da motivazione.

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