Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-03-21, n. 202302836

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-03-21, n. 202302836
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302836
Data del deposito : 21 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/03/2023

N. 02836/2023REG.PROV.COLL.

N. 00756/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 756 del 2021, proposto dalla società agricola PA di PA CO S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Chichiarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del T.a.r. per l’Abruzzo, sezione I, n. 365 del 19 ottobre 2020, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero per i beni e le attività culturali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022 il consigliere Alessandro Verrico e udito l’avvocato Pietro Chichiarelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del presente giudizio è rappresentato da:

a) la domanda di annullamento dei seguenti provvedimenti:

a1) determinazione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell’Aquila prot. n. 4655 del 12 luglio 2019, recante il parere negativo, ex art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004, sul progetto presentato dalla ditta PA per la realizzazione di una struttura di produzione e trasformazione vitivinicola nel comune di Capestrano – in area tutelata paesaggisticamente ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” in quanto ricompresa nel perimetro del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, classificata come Zona B1 “Trasformabilità mirata” dal Piano Paesistico della Regione Abruzzo e confinante a est con la Zona A1 di protezione integrale e con le aree tutelate come “Boschi” ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 42/2004, a ovest con altra Zona A1 di protezione integrale che si sovrappone alla fascia di tutela e rispetto del fiume TI (art. 142, comma 1, lett. c);

a2) determinazione della Direzione generale del Ministero per i beni e le attività culturali n. 21/2018 del 4 aprile 2010;

a3) la determinazione del comune di Capestrano n. 2881 del 14 ottobre 2019 recante il diniego definitivo al rilascio del permesso di costruire la cantina vitivinicola;

b) la domanda di risarcimento del danno derivante dal rilascio del parere negativo.

2. In particolare, ricostruendo in cronologico l’intera vicenda in esame, si osserva che:

i ) con l’intenzione di realizzare una cantina - sulle aree individuate nel catasto terreni del comune di Capestrano, foglio 42, particelle 96, 98, 99, 100, 102,103,156,157, 158, 159, 167 e foglio 30 part. 509 – 977 - in data 1° giugno 2016 la società agricola PA chiedeva di poter eseguire dei saggi nella zona di interesse archeologico;

ii ) la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell’Aquila, con nota dell’8 novembre 2016, comunicava che in dette particelle non insistevano siti archeologici;

iii ) in data 20 luglio 2017, la ditta PA presentava al comune di Capestrano un progetto per la realizzazione di una struttura di produzione e trasformazione vitivinicola;

iv ) la Soprintendenza, con nota prot. n. 171 dell’11 gennaio 2018, esprimeva parere negativo;

v ) successivamente, in data 22 giugno 2018 la società agricola presentava un secondo progetto, determinando l’avvio di un nuovo procedimento autorizzatorio;

vi ) sulla base del parere negativo espresso dal Comitato tecnico scientifico per il paesaggio di Roma espresso con verbale n. 7 del 14 maggio 2018, la Soprintendenza, con nota prot. n. 0004847 del 31 luglio 2018, comunicava preavviso di parere negativo ai sensi dell’art. 10- bis l. n. 241/90;

vii ) la società agricola, dopo aver presentato in via informale alla Soprintendenza in data 8 novembre 2018 un nuovo progetto, in data 8 aprile 2019 presentava il progetto definitivo al comune di Capestrano, il quale prima esprimeva parere favorevole sotto il profilo paesaggistico e quindi, in data 30 aprile 2019, trasmetteva lo stesso alla Soprintendenza;

viii ) con nota del 22 maggio 2019 prot. n. 3166 la Soprintendenza trasmetteva la richiesta di attivazione del tavolo (nonché la documentazione inerente i precedenti progetti già respinti) al Direttore generale, il quale, con nota prot. n. 16577/P del 13 giugno 2019, trasmetteva l’atto di indirizzo n. 21/2018 del 4 aprile 2010;

ix ) con nota del 14 giugno 2019, trasmessa al comune di Capestrano, la Soprintendenza, richiamando l’atto di indirizzo del Direttore generale, comunicava il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10- bis della l. n. 241/1990 sull’istanza di autorizzazione paesaggistica;

x ) con istanze presentate in data 14, 19, 20 e 21 giugno 2019, la società Agricola PA chiedeva quindi l’accesso agli atti del procedimento non conosciuti e, in relazione a tali richieste, la Soprintendenza, con note prot. n. 4634 e n. 4635 dell’11 luglio 2019, accoglieva solo parzialmente le istanze;

xi ) infine, con nota prot. 4655 del 12 luglio 2019, la Soprintendenza esprimeva il parere definitivo negativo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;

xii) seguiva la determinazione del comune di Capestrano n. 2881 del 14 ottobre 2019 recante il diniego definitivo al rilascio del permesso di costruire la cantina vitivinicola.

3. La società agricola PA di PA CO S.S. proponeva ricorso dinanzi al T.a.r. per l’Abruzzo, sede di L’Aquila (r.g. n. 358/2019), affidandolo a due complessi motivi (estesi da pagina 9 a pagina 34 del ricorso), in tal modo rubricati:

i ) “ Violazione ed erronea applicazione di legge (art. 146 del D.Lgs. 42/2004 in relazione all’art. 10 bis della L. n. 241/1990) - violazione del procedimento - eccesso di potere (difetto assoluto di motivazione - di istruttoria - del presupposto - erroneità - sviamento - arbitrarietà) ”;

ii ) “ Violazione ed erronea applicazione dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004, nonché dell’art. 3 della L. 241/1990. Eccesso di potere, incompetenza, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento di potere, illogicità manifesta ”.

3.1. Con atto di motivi aggiunti la ditta PA contestava il diniego comunale per invalidità derivata.

4. Il T.a.r. per l’Abruzzo, sez. I, con la sentenza