Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-04-29, n. 202403884
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Testo completo
Pubblicato il 29/04/2024
N. 03884/2024REG.PROV.COLL.
N. 04847/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4847 del 2018, proposto dalla Società Cava Fusi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G C, E R e P F, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Cicerone, n.44,
contro
- la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M C e P P, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato C B in Roma, viale delle Milizie, n.34;
- la Provincia di Varese, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Daniele Albertini, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
- il Comune di Uboldo, il Comune di Cerro Maggiore e l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Lombardia, non costituiti in giudizio;
nei confronti
del Comune di Gerenzano, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Lombardia, Sezione Quarta, n. 2307 del 1° dicembre 2017, resa tra le parti, concernente il decreto di compatibilità ambientale per il progetto di gestione dell’ambito di recupero ATEg3 del vigente Piano Cave laddove contempla prescrizioni e misure mitigative.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e della Provincia di Varese;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 7 febbraio 2024 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi per le parti gli avvocati P F, C B, in sostituzione per delega dell’avvocato P P, e Daniele Albertini;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso numero di registro generale 3498 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto innanzi al T.a.r. Lombardia, la Società Cava Fusi S.r.l. (di seguito anche la Società) aveva chiesto l’annullamento:
a ) del decreto della Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti della Regione, di pronuncia di compatibilità ambientale, del progetto di gestione produttiva dell'A.T.E. g3 del vigente piano cave della Provincia di Varese sito nel Comune di Uboldo;
b ) del parere della Provincia di Varese del 3 maggio 2011, prot. 161;
c ) dell’autorizzazione all’escavazione della provincia di Varese 23 marzo 2012, n. 1170 prot. 26801/9.5/9 (atto impugnato, come quello a seguire, coi motivi aggiunti);
d ) dell’atto ex art. 11 1.r. 14/1998 della Provincia di Varese del 19 settembre 2011 prot. 82737.
2. A sostegno del ricorso la Società aveva dedotto, tra l’altro, che la manutenzione delle strade provinciali non poteva non competere all’ente proprietario non costituendo un onere imputabile ad un soggetto privato. Con il gravame integrativo la Società, pur evidenziato “ il carattere di presupposizione necessaria ” rispetto al previo Decreto di Compatibilità Ambientale, con conseguente automatico suo travolgimento in caso di annullamento di quest’ultimo, ha riproposto le censure già precedentemente articolate ed ha ulteriormente dedotto, in via subordinata, la illegittimità per vizi propri dell’Autorizzazione Escavatoria “ in relazione all’intento di addossare alla ricorrente la manutenzione con ciclicità triennale di un tratto di strada provinciale ” (cfr. pagina 23 del ricorso per motivi aggiunti)
3. Nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale adìto (Sezione IV) ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha respinto il ricorso ed i motivi aggiunti;
- ha condannato parte ricorrente alle spese di lite (€ 3.500,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti).
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
- “ la prestazione di facere imposta dalla Provincia trae diretta origine (e ragionevole motivazione) dal progetto presentato dall’operatore economico interessato e non mero pretesto in esso, al fine
di traslare su un soggetto privato (come tale non tenuto) oneri di natura esclusivamente pubblica, senza una precisa disposizione di legge che ciò consenta ”
- “ le prescrizioni contestate dalla ricorrente sono state legittimamente inserite, in quanto non emesse in contrasto con alcuna diretta disposizione normativa (sia essa primaria o secondaria), proporzionate al tipo di attività svolgere (e alle conseguenze di impatto ambientale prevedibili) oltre che emesse ad esito di contraddittorio effettivo con il privato interessato ”;
- non vi sarebbe contrasto con la sentenza del medesimo T.a.r. n. 5016/2009.
5. Avverso tale pronuncia la Società ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 1° giugno 2018 e depositato il 14 giugno 2018, lamentando, attraverso sette motivi di gravame (pagine 11-23), quanto di seguito sintetizzato:
I) Sull’inammissibilità dei motivi aggiunti ;
II) Sulla corretta ricostruzione dei fatti: erronea valutazione e interpretazione di atti e documenti di causa ;
Nel merito . Sulle censure afferenti la prescrizione avente ad oggetto interventi di realizzazione e di manutenzione del manto stradale della s.p. 527:
III) Errata valutazione in diritto. Nullità delle prescrizioni ;
IV) Sul quarto motivo di ricorso. Errata valutazione in diritto. Illegittimità delle prescrizioni. Carenza di motivazione e di istruttoria. Travisamento ;
V) Sulla sesta censura. Errata valutazione in diritto. Illegittimità delle prescrizioni. Carenza di motivazione e di istruttoria. Travisamento ;
VI) Sulle ultime quattro censure. Errata valutazione in diritto. Illegittimità delle prescrizioni. Carenza di motivazione e di istruttoria. Travisamento ;
Quanto alla prescrizione afferente il ritombamento dell’area di cava come discarica:
VII) Carenza di istruttoria e di motivazione .
5.1. Con il primo motivo, l’appellante contesta l’erroneità della sentenza di primo grado laddove dichiara inammissibile “ per carenza di interesse ” il “ ricorso per motivi aggiunti, nella parte in cui viene contestata l’autorizzazione all’escavazione per vizi propri, trattandosi di censure proposte a mero titolo cautelativo, come dalla stessa ricorrente ammesso nei suoi scritti difensivi ”. Secondo l’appellante la motivazione sarebbe erronea, in quanto la prescrizione afferente agli interventi manutentivi, redatta pure nell’autorizzazione escavatoria, è efficace e immediatamente lesiva. Il fatto che, nel ricorso principale, la Cava Fusi abbia auspicato che nel dialogo procedimentale la Provincia rinunciasse a detta (illegittima) richiesta, non ne fa ex se cadere l’effettività e la lesività. Del resto, la formula utilizzata nell’autorizzazione escavatoria per dettare la prescrizione non lascia dubbi in merito alla sua perentorietà e obbligatorietà. Vi si legge, infatti, che “ le operazioni di fresatura e stesura del tappeto di usura hanno una ciclicità triennale e quindi, la società dovrà impegnarsi a sostenere le spese di rifacimento del manto stradale anche prima della scadenza del decennio ”. Pertanto, la prestazione addossata alla società non è lasciata a ipotetica valutazione futura, ma è considerata dalla Provincia dovuta ex se .
5.2. Con il secondo motivo, l’appellante deduce l’erroneità della sentenza gravata nella parte in cui “ Sempre preliminarmente ” ricostruisce i fatti negligendo un elemento rilevante al quale viene attribuito un significato improprio.
A tal proposito la società deduce che, in seno al procedimento di approvazione del progetto ex art. 11 L.R. 14/1998, la stessa fu costretta a presentare un’integrazione progettuale ventilante disponibilità a “ contribuire al rifacimento del manto d’usura dopo dieci anni dal decorrere dell’autorizzazione all’escavazione ”. Si tratta appunto di imposizione provinciale quale condizione dell’assenso al rilascio dell’autorizzazione escavatoria. Nell’identico contesto la società subito dichiarò “ in merito alla prescrizione riguardante il rifacimento del manto stradale della s.p. 527 … che pur accettando quanto prescritto al fine dell’ottenimento dell’approvazione del P.G.P. ATEg3” essa “ritiene la stessa illegittima ”. Questa formale contestazione dell’illegittimità della prestazione impostale valse proprio ad evitare l’acquiescenza che il T.a.r. ritiene invece essersi consolidata. La quale è oltre tutto esclusa dal fatto che il decreto v.i.a. e gli atti presupposti e conseguenti (inclusa l’autorizzazione escavatoria) sono stati tutti tempestivamente impugnati.
5.3. Con il terzo motivo, l’appellante contesta la decisione del T.a.r. nella parte in cui assume che sulla prescrizione afferente agli interventi di realizzazione e manutenzione del manto stradale della s.p. 527 “ il nodo giuridico principale da risolvere (declinato dalla ricorrente come fonte di nullità o comunque di illegittimità degli atti impugnati) consiste