Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-03-25, n. 201301642
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N. 01642/2013REG.PROV.COLL.
N. 03674/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3674 del 2012, proposto da:
Azienda Sanitaria Locale Salerno in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avv. V C, con domicilio eletto presso Italo Cardarelli in Roma, via Alessandria n. 208;
contro
Società Medica Valeggia Spa in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avv. N M e S F, con domicilio eletto presso N M in Roma, via Garigliano, n.11;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA SEZIONE III n. 00235/2012
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Società Medica Valeggia Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2013 il Cons. R C e uditi per le parti gli avvocati Frattallone
L’Azienda Sanitaria Locale Salerno aveva proposto appello per l’annullamento della sentenza n. 235/12 del Tar Veneto, di ottemperanza al decreto ingiuntivo n.28 del 30.5.2008 del Tribunale di Padova, relativo al pagamento di somme.
Il Consiglio di Stato, Sezione III°, con ordinanza n.2118/2012 ordinava al Commissario ad acta per la Regione Campania di depositare la documentazione relativa al piano di rientro del settore sanitario entro il 15.1.1912 disponendo, nelle more, la sospensione della sentenza del Tar Veneto.
Con nota in data 4.12.2012 sono stati depositati atti da parte della società appellata dai quali risulta che la Asl, nelle more del giudizio di appello, ha ottemperato completamente e senza condizioni alcuna al dictum della sentenza di primo grado, pagando integralmente il quantum dovuto con integrale soddisfazione di ogni pretesa da parte della appellata (fatt. a saldo n.6468/12).
Il Collegio ritiene pertanto che vada dichiarata la cessazione materia del contendere ai sensi dell’art. 34 co.5 del cod. proc. amm. avendo l’appellata, già ricorrente in primo grado, realizzato completamente il proprio interesse ed essendo divenuta ormai inutile la pronunzia del giudice sull’appello della Azienda.
Spese e onorari del giudizio possono essere compensate in relazione alla peculiarità della fattispecie.