Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2011-11-09, n. 201104949

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2011-11-09, n. 201104949
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201104949
Data del deposito : 9 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08159/2011 REG.RIC.

N. 04949/2011 REG.PROV.CAU.

N. 08159/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8159 del 2011, proposto da:


Agricola Roncigliano Srl, rappresentata e difesa dagli avv. G L, C M, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via Costabella 23;


contro

Comune di Mazzano Romano;
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Corpo Forestale dello Stato, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I QUA n. 02710/2011, resa tra le parti, concernente RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN RELAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA STERRATA


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di Corpo Forestale dello Stato;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, n.2710/ 2011di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2011 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati C M e Daniela Giacobbe;


Rilevato che dalla disamina degli atti di causa sono evincibili elementi idonei a giustificare la riforma dell’impugnata ordinanza cautelare tenuto conto, in particolare, della manchevole considerazione dello stato dei luoghi da parte dell’Amministrazione procedente, lì dove, non risulta essere stata valutata la circostanza per la quale nella fattispecie i lavori in contestazione ( risalenti all’anno 2005) riguardano un preesistente tracciato sterrato ( vedi nota del Parco di Veio del 26/10/2005);

Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio cautelare;

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