Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-06-18, n. 201503085

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-06-18, n. 201503085
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201503085
Data del deposito : 18 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01116/2010 REG.RIC.

N. 03085/2015REG.PROV.COLL.

N. 01116/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1116 del 2010, proposto da:
Reti Televisive Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. G M e A F, con domicilio eletto presso A F in Roma, Via Principessa Clotilde, n. 7;

contro

Comune di Umbertide, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. E P, con domicilio eletto in Roma presso lo Studio Napolitano - De Cilla, Via Zara n. 16;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per l’Umbria, Sezione I, n. 474 del 6 agosto 2009, resa tra le parti, concernente il diniego di autorizzazione alla installazione di un ripetitore di segnale DVB-H.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Umbertide;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2015, il consigliere Dante D'Alessio e uditi per le parti l’avvocato Angelo Clarizia, su delega dell'avvocato G M, e l’avvocato Umberto Segarelli, su delega dell'avvocato E P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- La società Reti Televisive Italiane, di seguito R.T.I., aveva presentato, al Comune di Umbertide, una domanda per ottenere l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle Comunicazioni elettroniche), all’installazione di un ripetitore di segnale DVB-H, per la televisione digitale terrestre mobile, in un immobile sito nel predetto Comune in Via dei Patrioti, distinto in catasto al foglio 59, particella 1608.

1.1.- Il Comune di Umbertide, con provvedimento in data 12 marzo 2008, ha negato alla società R.T.I. l’autorizzazione all’installazione del ripetitore in quanto la richiesta si poneva in contrasto con l’art. 74 del Regolamento comunale per l’installazione di impianti di telefonia cellulare, approvato dal Consiglio comunale con atto n. 68 del 27 giugno 2007.

2.- R.T.I ha impugnato, davanti al T.A.R. per l’Umbria, tale diniego nonché il presupposto regolamento comunale, sostenendone l’illegittimità.

3.- Il T.A.R. per l’Umbria, con sentenza n. 474 del 6 agosto 2009, ha respinto il ricorso.

3.1.- Il T.A.R., in particolare, ha ritenuto applicabile alla richiesta di R.T.I. il Regolamento del Comune di Umbertide, concernente l’installazione di impianti di telefonia cellulare, ed ha ritenuto, quindi, che correttamente il Comune ha fatto applicazione, nella fattispecie, dell’art. 74 del citato Regolamento che vieta l’installazione di nuovi impianti in una serie di siti, fra i quali l’immobile sito in via dei Patrioti, dove R.T.I. voleva collocare il suo ripetitore.

3.2.- Il T.A.R. ha poi respinto anche le doglianze sollevate nei confronti del Regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telefonia cellulare sostenendo la tardività delle censure sollevate e comunque la loro infondatezza nel merito.

4.- R.T.I. ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili.

L’appello non è tuttavia fondato.

5.- Al riguardo, si deve preliminarmente osservare che, come risulta pacificamente dagli atti, l’art. 74 del Regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telefonia cellulare del Comune di Umbertide non consente la collocazione di nuovi impianti nell’immobile sito in via dei Patrioti, distinto in catasto al foglio 59, particella 1608, già sede di un impianto della Telecom.

5.1.- Ciò posto, la prima questione da affrontare riguarda la contestata applicazione delle disposizioni del citato Regolamento comunale anche alla fattispecie riguardante l’installazione di un ripetitore di segnale DVB-H per la televisione digitale terrestre mobile.

5.2.- In proposito, questa Sezione ritiene che, come ha sostenuto anche il T.A.R. per l’Umbria, correttamente il Comune di Umbertide ha ritenuto di dover applicare anche alla richiesta di R.T.I. il Regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telefonia cellulare.

5.3.- Come ha evidenziato il T.A.R. nella sentenza appellata, infatti, l’impianto per il quale R.T.I. ha chiesto l’autorizzazione prevede l’emissione di segnali radiotelevisivi in forma digitale, con la tecnica DVB-H (digital video broadcasting – handheld) che consente la ricezione dei programmi televisivi su apparati mobili (e quindi anche sui telefoni cellulari), e produce emissioni elettromagnetiche che per intensità e frequenza, ai fini della regolamentazione comunale, non possono ritenersi sostanzialmente diverse da quelle prodotte dagli impianti di trasmissione per la telefonia cellulare.

5.4.- Del resto, la ratio ispiratrice del citato Regolamento comunale, come si dirà poi più ampiamente, è quella di disciplinare la collocazione degli impianti che producono l’emissione di frequenze elettromagnetiche al fine di minimizzarne i possibili effetti pregiudizievoli per il territorio e per la popolazione.

5.5.- Ciò trova esplicita conferma nell’inserimento tra i procedimenti soggetti a necessaria autorizzazione, ai sensi dell’art. 87, comma 1, del d.lgs. n. 259 del 2003, anche di quelli aventi ad oggetto le stazioni radio base per le « reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre » e nella circostanza che l’art. 71 del citato Regolamento comunale, nel disciplinare i procedimenti autorizzatori per i quali è richiesta l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, fa riferimento alla installazione di «infrastrutture per impianti radioelettrici», in modo ampio e generale.

6.- Si deve ritenere quindi legittimo il diniego opposto dal Comune di Umbertide, in applicazione della suddetta disciplina regolamentare, alla richiesta di autorizzazione fatta da R.T.I.

7.- R.T.I. ha peraltro sostenuto l’illegittimità anche del Regolamento comunale sulla base del quale il Comune ha adottato il provvedimento di diniego.

7.1.- Si deve, al riguardo, ricordare che la legge n. 36 del 22 febbraio 2001 (legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), ha, fra l’altro, disciplinato l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per la telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ed ha assegnato ai Comuni il potere di adottare un regolamento « per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici » (art. 8, comma 6).

Tale potere è espressione dell’autonoma e fondamentale competenza che i Comuni hanno nella disciplina dell'uso del territorio e può tradursi nell'introduzione di regole poste a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico, o ambientale, o storico artistico, ovvero, per ciò che riguarda la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nell'individuazione di siti che, per destinazione d'uso e qualità degli utenti, possano essere considerati “sensibili” alle immissioni radioelettriche, e quindi inidonei alle installazioni degli impianti (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 306 del 23 gennaio 2015, Sez. VI, n. 3282 del 25 maggio 2010).

7.2.- Sebbene tale disposizione preceda l’entrata in vigore del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al d.lgs. n. 259 del 1 agosto 2003, la giurisprudenza ha chiarito che la citata disposizione dettata dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 trova pacifica applicazione anche nei procedimenti, riguardanti le installazioni di infrastrutture di comunicazione elettronica, disciplinati ora dall’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 1° agosto 2003 (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 898 del 17 febbraio 2010).

8.- Sulla base di tale normativa e delle ulteriori disposizioni dettate, in materia di esposizione ai campi elettrici e magnetici, dalla legge della Regione Umbria n. 9 del 14 giugno 2002, il Comune di Umbertide ha, quindi, inteso disciplinare la futura collocazione degli impianti di comunicazione elettronica, attraverso un apposito regolamento che detta la disciplina generale per il rilascio delle autorizzazioni per l’installazione di impianti radio base di telefonia mobile, prevede regole generali (ed astratte) di regolamentazione dei procedimenti per la corretta installazione degli impianti, e costituisce il parametro per valutare la legittimità degli atti autorizzativi.

9.- Quanto ai contenuti che, in generale, può avere il regolamento comunale previsto dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, la giurisprudenza ha affermato che, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti, i comuni possono dettare regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali etc.). I comuni non possono però imporre limiti generalizzati all’installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l’interesse pubblico alla copertura di rete del territorio nazionale (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 723 del 14 febbraio 2014).

9.1.- In conseguenza non sono stati ritenuti legittimi limiti alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile, eventualmente contenuti nella disciplina regolamentare comunale, di carattere generale, e riguardanti intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1955 del 16 aprile 2014, Sez. VI, n. 9414 del 27 dicembre 2010). Né si è ritenuto possibile imporre limiti di carattere generale giustificati da un’esigenza di tutela generalizzata della popolazione dalle immissioni elettromagnetiche, dal momento che a tale funzione provvede lo Stato attraverso la fissazione di determinati parametri (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1955 del 16 aprile 2014), il rispetto dei quali è verificato dai competenti organi tecnici.

9.2.- Anche la Corte costituzionale, nell’esaminare la legittimità costituzionale di disposizioni dettate (con legge) dalla Regione Lombardia che prevedevano distanze minime da una serie di siti sensibili, ha affermato, con le sentenze n. 331 del 7 novembre 2003 e n. 307 del 23 settembre 2003, il principio che tali disposizioni sono illegittime se pongono limiti generali che, in particolari condizioni di concentrazione urbanistica di luoghi specialmente protetti, potrebbero addirittura rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, con la conseguenza che i « criteri di localizzazione » si trasformerebbero in « limitazioni alla localizzazione ». Mentre le disposizioni poste a tutela di siti sensibili sono legittime se comunque consentono « una sempre possibile localizzazione alternativa » e non « l'impossibilità della localizzazione ».

10.- In proposito, anche questa Sezione ha di recente affermato (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 306 del 23 gennaio 2015) che si deve ritenere consentito ai Comuni, nell’esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico, ai sensi dell’ultimo inciso del comma 6 dell’art. 8 della legge n. 36 del 2001.

Nel regolamento comunale possono, infatti, essere ammessi anche limiti di carattere generale all’installazione degli impianti purché sia comunque garantita una possibile localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale.

10.1.- In conseguenza possono ritenersi legittime anche disposizioni che non consentono (in generale) la localizzazione degli impianti nell’area del centro storico (o in determinate aree del centro storico) o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole ed ospedali), purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree.

11.- Sulla base delle esposte considerazioni non possono ritenersi illegittime le disposizioni contenute nel regolamento del Comune di Umbertide che limitano (o impediscono) la collocazione di nuovi impianti in determinate aree del territorio comunale posto che comunque tali limitazioni non è stato dimostrato che impediscono la realizzazione della rete delle infrastrutture elettroniche.

12.- In particolare, la funzionalità del servizio non può dirsi compromessa per il divieto imposto nell’area individuata da R.T.I. per la collocazione del suo impianto tenuto conto che il divieto posto sulla singola particella, puntualmente individuata, non impediva ad R.T.I. di partecipare al procedimento di cui all’art 75 dello stesso Regolamento, volto all’individuazione di siti alternativi decentrati ove collocare l’impianto.

12.1.- La circostanza (chiarita dal Comune nella sua memoria in data 15 aprile 2015) che, prima della nuova pianificazione urbanistica impositiva della preclusione di cui all’art. 74, sulla particella in questione, ubicata in una zona altamente abitata del centro urbano, vi fosse già posizionato un impianto di proprietà della Telecom e che tale struttura era stata oggetto di diverse petizioni da parte della cittadinanza volte ad ottenere una sua delocalizzazione in un luogo con minore densità abitativa, rende peraltro esplicite le ragioni, che non appaiono manifestamente illogiche, che hanno determinato la prescrizione regolamentare impositiva del divieto di nuove installazioni in quel sito.

13.- Per le esposte ragioni le censure sollevate da R.T.I. nei confronti del Regolamento comunale del Comune di Umbertide, a prescindere da ogni questione sulla loro tempestività, devono ritenersi comunque infondate.

14.- R.T.I. con il terzo motivo di appello ha sostenuto che il T.A.R. ha omesso di pronunciarsi sul motivo con il quale aveva sostenuto che sulla sua domanda si era oramai formato il silenzio assenso, ai sensi dell’art. 87 del codice delle comunicazioni.

14.1.- Anche tale motivo non è fondato.

Si deve, infatti, osservare che, ai sensi dell’art. 87, comma 5, del d.lgs. n. 259 del 2003, il termine per la formazione del silenzio assenso (90 giorni dalla presentazione dell’istanza, ai sensi del comma 9 dello stesso articolo) risulta sospeso ove vengano richieste integrazioni della documentazione prodotta. In tal caso il termine ricomincia a decorrere dall’avvenuta integrazione della documentazione richiesta.

Nel caso di specie, il Comune, con nota del 23 ottobre 2007, aveva richiesto una integrazione della domanda presentata il 2 ottobre 2007, in relazione alla verifica della regolarità del progetto con il Regolamento comunale, ma tale integrazione non risulta poi inviata. Non poteva, pertanto, essersi formato il silenzio assenso sulla richiesta in questione.

14.2.- Peraltro, l’art. 20, comma 3, della legge n. 241 del 1990 chiarisce che il formarsi del silenzio assenso non impedisce all’Amministrazione, quando ne ricorrono i presupposti, di provvedere, in via di autotutela, in modo espresso sulla questione sottoposta al suo esame, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della stessa legge.

15.- In conclusione, per tutti gli esposti motivi, l’appello deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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