Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-12-27, n. 201807282
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Testo completo
Pubblicato il 27/12/2018
N. 07282/2018REG.PROV.COLL.
N. 01670/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1670 del 2017, proposto da
D P, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cipro, 77;
contro
Comune di Muro Lucano, non costituito in giudizio;
nei confronti
V P, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Basilicata, Sezione I, n. 00155/2017, resa tra le parti, concernente la vendita di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di Muro Lucano.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la memoria prodotta dall’appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2018 il Cons. Elena Quadri e udito per la parte appellante l’avvocato Perrone su delega di Russillo Gerardo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso di primo grado l’istante ha impugnato i provvedimenti con i quali il responsabile del Settore Tecnico del comune di Muro Lucano ha disposto l’alienazione al controinteressato del terreno agricolo appartenente al patrimonio disponibile del Comune, foglio di mappa n. 45, particella n. 361, avente la superficie complessiva di 37 mq., sito in via Fontana degli Angeli, adiacente alla sartoria di sua proprietà e che lo stesso ricorrente aveva interesse ad acquistare.
A sostegno del proprio ricorso l’istante ha dedotto:
1) la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, in quanto, avendo manifestato il ricorrente al Comune con istanza del 6 luglio 2011 l’intenzione di voler acquistare il terreno di cui è causa, l’Ente resistente avrebbe dovuto comunicargli l’avvio del procedimento di evidenza pubblica, indetto il 20 giugno 2013;
2) la violazione dell’art. 12, comma 2, della legge n. 127/1997 e degli artt. 14 e 18 del Regolamento comunale di alienazione degli immobili di proprietà comunale, approvato con delibera C.C. del 7.12.1998, in quanto le predette disposizioni del Regolamento comunale statuivano che per la vendita degli immobili, aventi un valore fino a £. 300.000.000, si doveva procedere alla trattativa privata preceduta da gara ufficiosa, previa affissione di manifesti nel territorio comunale, e che tale forma di pubblicazione doveva essere effettuata anche per gli esiti delle gare, ma il Comune non aveva affisso alcun manifesto sia per l’indizione della gara in questione, sia per il suo esito;
3) la violazione del bando, approvato con determinazione n. 175 del 20 giugno 2013, nella parte in cui prescriveva che l’offerta doveva essere redatta a pena di esclusione “in carta legale”, perché il controinteressato sig. V P in data 26 giugno 2013 aveva sottoscritto l’offerta in carta semplice, come evincibile dalla data della marca da bollo ivi apposta del 5 agosto 2013.
Con ricorso per motivi aggiunti l’istante ha poi impugnato la nota del 28 settembre 2015 con la quale il responsabile del Settore Tecnico del comune di Muro Lucano ha fatto presente di non poter procedere all’apertura del plico contenente l’offerta del ricorrente del 31 luglio 2015, ed ha respinto la connessa istanza di autotutela del 9 settembre 2015, deducendo, oltre alle stesse censure dedotte nel ricorso principale, l’eccesso di potere per carenza di istruttoria.
Con la sentenza indicata in epigrafe il T.A.R. Basilicata ha respinto sia il ricorso principale che i motivi aggiunti, statuendo:
- il rigetto della prima censura, atteso che tutti i procedimenti di evidenza pubblica iniziano con la pubblicazione del relativo bando e/o avviso pubblico, in quanto sono rivolti alla collettività indeterminata di tutte le persone interessate alla presentazione delle relative offerte e perciò a tali procedimenti possono partecipare anche soggetti diversi da quelli, come il ricorrente, che in precedenza avevano già manifestato l’interesse al cd. bene della vita, oggetto del procedimento di evidenza pubblica;
- il rigetto della seconda censura in ragione dell’entrata in vigore dell’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, per il quale risulta sufficiente la pubblicazione per 15 giorni nell’Albo Pretorio on line del bando e dei provvedimenti conclusivi del procedimento, relativo alla vendita della porzione dell’immobile comunale di cui è causa;
- il rigetto della terza censura atteso che, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 642/1972, non possono essere escluse dalle gare le offerte non in regola con l’imposta di bollo, essendo sempre consentita la relativa regolarizzazione, anche successivamente alla loro presentazione.
Con il ricorso all’esame del Collegio l’istante ha proposto appello avverso la sentenza succitata, deducendo le seguenti censure:
1) error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. 241 del 1990;
2) error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, della legge n. 69 del 2009 e degli artt. 14 e 18 del regolamento comunale di alienazione degli immobili di proprietà del comune di Muro Lucano approvato con delibera C.C. del 7.12.1998, nonché carenza di motivazione della sentenza impugnata;
3) error in iudicando per violazione e falsa applicazione del bando di gara in relazione alla sezione “Modalità di redazione dell’offerta” e omessa pronuncia in ordine alla mancanza dell’allegato A nell’offerta presentata dal controinteressato.
Con ordinanza n. 2217/2017 del 25 maggio 2017 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dall’appellante.
Con ordinanza n. 3032/2018 del 21 maggio 2018 la Sezione ha disposto l’acquisizione della prova documentale dell’avvenuta pubblicazione nell’albo pretorio on line del medesimo Comune della determinazione n. 175 del 20 giugno 2013, avente ad oggetto la decisione di alienare beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile comunale, compreso quello oggetto della presente controversia.
Il Comune intimato ha ottemperato alla suddetta ordinanza depositando la relativa documentazione.
Successivamente l’appellante ha depositato memoria a sostegno delle proprie conclusioni.
All’udienza pubblica del 29 novembre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Ed invero, con riferimento alla prima censura, con la quale l’appellante ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, come giustamente rilevato dal primo giudice, tutti i procedimenti di evidenza pubblica vengono attivati mediante la pubblicazione del relativo bando o avviso pubblico, essendo rivolti alla collettività indeterminata di tutti gli interessati alla presentazione delle relative offerte.
A tali procedimenti può, dunque, partecipare chiunque vi abbia interesse, quindi anche soggetti diversi da quelli, come il ricorrente, che in precedenza avevano già manifestato l’interesse al cosiddetto bene della vita, oggetto del procedimento di evidenza pubblica.
Anche nella fattispecie all’esame del Collegio, quindi, il procedimento di indizione della procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione dei beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile comunale non necessitava di un’apposita comunicazione a soggetti specifici e determinati, come l’appellante.
Riguardo al secondo motivo di doglianza, con il quale l’appellante si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, della legge n. 69 del 2009 e degli artt. 14 e 18 del regolamento comunale di alienazione degli immobili di proprietà del comune di Muro Lucano approvato con delibera C.C. del 7.12.1998, nonché della carenza di motivazione della sentenza impugnata, deve ribadirsi che, successivamente all’entrata in vigore dell’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, per la pubblicità dei provvedimenti di conclusione del procedimento, come quello di specie relativo alla vendita della porzione dell’immobile comunale di cui è causa, risulta sufficiente la pubblicazione per 15 giorni nell’albo pretorio on line del bando dei provvedimenti medesimi.
Con ordinanza n. 3032/2018 del 21 maggio 2018 la Sezione ha disposto l’acquisizione della prova documentale dell’avvenuta pubblicazione nell’albo pretorio on-line del comune di Muro Lucano della determinazione n. 175 del 20 giugno 2013, avente ad oggetto la decisione di alienare beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile comunale, compreso quello oggetto della presente controversia.
Il Comune intimato ha ottemperato alla suddetta ordinanza depositando la relativa documentazione, provvista di regolare visto di pubblicazione all’albo pretorio on-line dal 20 giugno 2013 al 5 luglio 2013.
Né possono condividersi le contestazioni addotte dall’appellante nell’ultima memoria prodotta, con la quale lo stesso asserisce, sostanzialmente, che in realtà la pubblicazione sull’albo pretorio on-line della delibera succitata non sarebbe mai avvenuta, richiedendo la prova informatica della stessa mediante i metadati.
Deve, invero, ribadirsi che dalla documentazione versata in atti risulta fornita la richiesta prova documentale della pubblicazione all’albo pretorio on line, essendo presente in calce agli atti prodotti dal Comune il timbro regolarmente siglato dall’addetto alle pubblicazioni che attesta l’avvenuto adempimento.
Né risulta che l’istante abbia provveduto ad instaurare un formale giudizio per querela di falso per contestare la veridicità della suddetta prova documentale.
Tale prova è, dunque, sufficiente ad attestare l’avvenuta pubblicazione sull’albo pretorio on-line della delibera succitata.
Con riferimento, infine, al terzo motivo dedotto dall’appellante, relativo alla asserita violazione e falsa applicazione del bando di gara in relazione alla sezione “Modalità di redazione dell’offerta” e alla omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado in ordine alla mancanza dell’allegato A nell’offerta presentata dal controinteressato, come già osservato dal primo giudice deve ribadirsi che, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 642/1972, non possono essere escluse dalle gare le offerte non in regola con l’imposta di bollo, essendo sempre consentita la relativa regolarizzazione, anche successivamente alla loro presentazione, derivandone, dunque, anche l’irrilevanza della mancanza dell’allegato A nell’offerta presentata dal controinteressato, perché sostanzialmente contenuto nella stessa.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello è infondato e deve essere respinto.
Nulla deve essere disposto sulle spese, in mancanza di costituzione delle controparti.