Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-03, n. 202302231

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-03, n. 202302231
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302231
Data del deposito : 3 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/03/2023

N. 02231/2023REG.PROV.COLL.

N. 05765/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5765 del 2022, proposto dall’Azienda Sanitaria Locale Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato A C M e dall’avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la signora D C, rappresentata e difesa dall'avvocato G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 05767/2022, resa tra le parti, per l'annullamento:

- del provvedimento n. 1245 del 27 novembre 2014 con il quale è stato revocato l'avviso pubblico per il conferimento di incarico a tempo determinato ex art. 15 septies co. 2 d.lgs. 502/92, di cui alla deliberazione n. 302 del 3 aprile 2012.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della signora D C;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2023 il Cons. Antonella De Miro e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.-La Regione Lazio, con determinazione del Commissario ad Acta n. U00013 del 27 gennaio 2012, ha autorizzato, "in deroga", l’Azienda U.S L RMC alla stipula, previa procedura concorsuale, di due contratti a tempo determinato per l’assunzione di due dirigenti amministrativi.

2.-Al termine della procedura concorsuale la appellata è risultata vincitrice e. in data 27 agosto 2012, la predetta sottoscriveva il contratto individuale di lavoro per la qualifica dirigenziale della durata di un quinquennio, salvo rinnovo.

3.-L’ASL, tuttavia, con nota prot. 55837 del 29 agosto 2012, sospendeva l’incarico riservandosi di comunicare, "quanto prima”, “determinazioni in merito”. La appellata apprendeva che la suddetta procedura era stata sospesa in conseguenza del d.l. n.158/2012, c.d. "decreto Balduzzi", convertito in l. n. 135/2012, che prevedeva la sospensione dei contratti dirigenziali fino alla definizione della riduzione dei posti letto da parte delle singole Regioni.

4.-Con decreto n. U00368 del 4 novembre 2014 la Regione Lazio ha definitivamente stabilito il numero dei posti letto previsti in ambito regionale e l’interessata, quindi, chiedeva la sua immediata assunzione, atteso che era venuto meno il motivo che aveva determinato la sospensione della procedura.

5.-Con deliberazione n. 1245 del 27 novembre 2014 l'ASL Roma "C " revocava l’avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di incarico a tempo determinato ex art. 15 septies, comma 2, d.lgs n. 502/92, di cui alla deliberazione n. 302 del 3 aprile 2012, e gli atti consequenziali, nonché disponeva di risolvere il contratto di lavoro stipulato in data 27 agosto 2014.

6.-Avverso tale determinazione l’interessata ha proposto ricorso innanzi al TAR per il Lazio che lo accoglieva per carenza di motivazione dell’atto censurato.

7.-Per l’annullamento di tale sentenza l’ASL propone ricorso innanzi al Consiglio di Stato, deducendo:

- violazione e falsa applicazione art. 15 comma 13 lett. c) del d.l.n. 95/2012;
violazione e falsa applicazione art. 21 quinquies legge n. 241/90;
contrasto con il giudicato ordinario.

L’appellante precisa che non sussisteva alcun diritto soggettivo all’assunzione come è stato confermato anche dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 8988/2017, pubblicata il 7 novembre 2017, confermata in appello con sentenza n. 1763/2020 pubblicata il 24 settembre 2020, passata in giudicato. E sottolinea che con il provvedimento impugnato in primo grado l’Azienda ha rimosso la violazione di una norma di legge, sicché più che di una revoca si tratterebbe di un annullamento in autotutela.

8.-Le parti hanno presentato memorie.

9.-Alla data del 19 gennaio 2023 la causa è stata tratta in decisione.

DIRITTO

1.-Come risulta dagli atti, la ASL Roma C, ora

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