Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-12-03, n. 201908273

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-12-03, n. 201908273
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201908273
Data del deposito : 3 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/12/2019

N. 08273/2019REG.PROV.COLL.

N. 04479/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4479 del 2009, proposto dal Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è ex lege domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. G P e dall’avv. G A D M, con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore, in Roma, alla Via Salaria n. 280;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Sezione I, n. -OMISSIS-, pubblicata mediante deposito in segreteria il 13 marzo 2009, notificata il 17 marzo 2009, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2019 il Cons. Roberto Politi e uditi per le parti l’avv.to dello Stato Fabrizio di Rubbo e l’avv. Sabina Lorenzelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso n. -OMISSIS-, proposto innanzi al T.A.R. del Veneto, il signor -OMISSIS-, Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri in congedo, chiedeva l’annullamento del provvedimento in data 20 febbraio 2006, nonché l’accertamento dell’inesistenza, totale o parziale, della pretesa creditoria dall’Amministrazione nei propri confronti, riguardante il pagamento dell'importo globale omnicomprensivo, pari ad € 34.100,79 a titolo di recupero di somme in precedenza erogate ed asseritamente non dovute.

Precisa l’Amministrazione appellante, quanto alla posizione del sig. -OMISSIS-, come quest’ultimo sia stato giudicato non idoneo permanente e in modo assoluto al s.m.i. ed al servizio d'istituto dell'Arma, ma idoneo al transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.

Con decreto n. 6326 del 21 novembre 2001, veniva quindi collocato:

- in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio per giorni 657 dal 14 settembre 1999 al 1° luglio 2001;

- ed in congedo assoluto a decorrere dal 2 luglio 2001;

mentre, in data 23 aprile 2003, veniva autorizzato al passaggio nei ruoli civili, con la precisazione che l’odierno appellato era da considerare in aspettativa con il trattamento goduto all’atto dell’emissione del giudizio di non idoneità, dalla data di cessazione dal servizio nei ruoli dell’Arma sino a quella del giorno precedente l'effettiva assunzione in servizio in qualità di personale civile.

Al sig. -OMISSIS- venivano corrisposti:

- dal 14 settembre 1999 al 14 settembre 2000, l'intero trattamento economico spettante;

- dal 15 settembre 2000 (decorsi 12 mesi dal collocamento in aspettativa) al 31 gennaio 2001, il trattamento economico pure in misura piena;

- dal 1° febbraio 2001 al 15 marzo 2001 (decorsi 18 mesi dall’aspettativa), il trattamento in misura ridotta del 100%;

- dal 16 marzo 2001 al 30 giugno 2001, il trattamento ridotto del 100%;

- dal 1° luglio 2001 al 30 settembre 2001, il trattamento pieno;

- dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2003, il trattamento economico di quiescenza e, nella mensilità di ottobre 2001, i ratei di 13^.

In ragione dell’emersione di asserite anomalie riguardanti la misura degli emolumenti percepiti, l’Amministrazione avviava procedimento di recupero, da effettuarsi mediante 136 trattenute mensili di € 250,74 l’una, per un totale di € 34.100,79.

2. Avverso l’anzidetto recupero somme, il sig. -OMISSIS- proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. del Veneto;
il quale, con sentenza n. 609 del 2009, accoglieva il mezzo di tutela.

3. Tale pronunzia muove dall’assunto che l’Amministrazione avrebbe omesso di considerare il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, dall’interessato contratta ed in ragione della quale il medesimo è stato dichiarato non idoneo permanente e in modo assoluto al s.m.i. ed al servizio d'istituto dell'Arma (ed idoneo al transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del ministero della Difesa).

Contesta l’appellante Amministrazione che siffatta circostanza corrisponda al vero, dal momento che:

- in data 21 novembre 2001, la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa (decreto n. 6326), ha disposto il collocamento dell’interessato in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, per la durata di giorni 657 dal 14 settembre 1999 al 1° luglio 2001, a norma dell'articolo 15, terzo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599;

- con decreto PREVIMIL n. 251/N del 13 marzo 2007, è stato confermato che l'infermità sofferta dal sig. -OMISSIS- è riconosciuta non dipendente da causa di servizio ed è stata respinta la richiesta di concessione dell'equo indennizzo.

La pronunzia appellata, inoltre, si porrebbe in violazione della previsione di cui all’art. 16 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (recante lo Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), laddove si sostiene che il sig. -OMISSIS- abbia fruito del periodo massimo di aspettativa (18 mesi), mentre la citata disposizione normativa prevede un diverso periodo (l’aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata, salvo i casi previsti dalla legge”).

L’Amministrazione avrebbe, quindi, correttamente operato, in quanto al ricorrente erano applicabili:

- dalla data del 15 settembre 2000, la riduzione stipendiale del 50%, ai sensi dell'articolo 26 della legge 187/1976;

- dalla data del 15 marzo 2001, la riduzione stipendiale del 100%, ai sensi del medesimo articolo di legge;

ed avrebbe dovuto permanere in tale posizione stipendiale (a zero), ai sensi dell’art. 2, comma 7, del D.I. 18 aprile 2002, per tutto il periodo successivo, in attesa del transito nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.

4. In data 26 giugno 2009, la parte appellata si è costituita in giudizio;
ed ha, in vista della trattazione nel merito della controversia, depositato memoria conclusionale (14 ottobre 2019).

Nel predetto scritto difensivo, viene evidenziato che:

- la C.M.O. di II istanza di Padova (verbale del 23 aprile 2002) ha ritenuto (sia pure in ordine all’erogazione del beneficio economico dell’equo indennizzo) che la patologia denominata “stato ansioso reattivo” (ovvero, la medesima patologia che aveva condotto alla dichiarazione di non idoneità permanente ed assoluta del Sig. -OMISSIS- al s.m.i. ed al servizio d’istituto nell’Arma dei Carabinieri) fosse dipendente da causa di servizio;

- il comma 7 dell’art. 69 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 dispone che “ qualora l’infermità che è motivo dell’aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell’aspettativa il diritto dell’impiegato a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario”;

conseguentemente rivendicandosi la spettanza, per l’intero periodo della aspettativa c.d. ordinaria (14 settembre 1999 – 15 marzo 2001), dell’intera retribuzione in godimento.

Soggiunge inoltre l’appellato che, con nota prot. n. 11/53-6 in data 10 agosto 2011, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo, senza operare riserva alcuna in merito all’esito della controversia (con affermata acquiescenza rispetto ai contenuti della sentenza del T.A.R. per il Veneto in questa sede appellata), disponeva che, “ atteso che a carico della S.V. sono in corso due procedimenti di recupero somme, avviati con lettere nn. 263357NN/86-5-2005 e 263357NN/39/86-56-2005 datate rispettivamente 23/08/2010 e 22/09/2010, il cui cumulo residuo ammonta ad € 31.939,26 questo Centro provvederà a rideterminare, per il solo mese corrente, l’importo della rata, compensando il debito con il credito dovuto a titolo di arretrati. Nel mese di settembre p.v. sarà ripristinata la data di recupero già in corso di applicazione”.

Argomenta l’appellato, dalle indicazioni come sopra riportate, la cessazione della materia del contendere;
e conclude insistendo, subordinatamente alla declaratoria anzidetta, per il rigetto dell’interposto appello.

5. Il ricorso viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 26 novembre 2019.

DIRITTO

1. Va, preliminarmente, disattesa l’argomentazione con la quale l’appellato assume che sia intervenuta, quanto alla sottoposta vicenda contenziosa, cessazione della materia del contendere.

1.1 Tale convincimento muove, per come dal sig. -OMISSIS- argomentato con la citata memoria depositata in atti il 14 ottobre 2019, dalle sopravvenienze provvedimentali assunte, nelle more della definizione del presente giudizio, dal Ministero della Difesa.

In particolare:

- con nota del 23 agosto 2010, l’Amministrazione ha operato una rielaborazione del prospetto di conguaglio delle somme oggetto del recupero avviato con precedente nota prot. n. 39/86 del 10 ottobre 2005 (oggetto del giudizio di primo grado);

- seppure tale atto è stato dichiaratamente adottato “ in esecuzione della sentenza n. 609/2009 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto”, per l’interessato si tratterebbe di “un vero e proprio riesame” della propria posizione, come comprovato dalla successiva nota prot. n. 11/53-6 in data 10 agosto 2011 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con la quale l’appellante Amministrazione, senza far riserva alcuna in merito all’esito del pendente giudizio di appello (quindi, con asserita acquiescenza rispetto ai contenuti della sentenza dell’appellata pronunzia del T.A.R. per il Veneto), disponeva che: “Atteso che a carico della S.V. sono in corso due procedimenti di recupero somme, avviati con lettere nn. 263357NN/86-5-2005 e 263357NN/39/86-56-2005 datate rispettivamente 23/08/2010 e 22/09/2010, il cui cumulo residuo ammonta ad € 31.939,26 questo Centro provvederà a rideterminare, per il solo mese corrente, l’importo della rata, compensando il debito con il credito dovuto a titolo di arretrati. Nel mese di settembre p.v. sarà ripristinata la data di recupero già in corso di applicazione”.

1.2 Come anche recentemente affermato da questa Sezione (cfr. sentenza 7 novembre 2019 n. 7598), l’istituto dell’acquiescenza, per come disciplinato dall’art. 329 c.p.c. ed applicabile al processo amministrativo alla stregua del rinvio esterno formulato dall’art. 39, comma 1, c.p.a., opera pacificamente soltanto con riferimento ad un’impugnazione non ancora proposta, mentre, dopo la proposizione della stessa, è possibile solo una sua espressa rinuncia.

L’acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione ai sensi dell’art. 329, comma 1, c.p.c., si dimostra, dunque, configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, in quanto successivamente è possibile eventualmente la rinunzia espressa all’impugnazione;
e consiste nell’accettazione della pronuncia, ossia nella manifestazione, da parte del soccombente, della volontà di non impugnare, che può avvenire sia in forma espressa che tacita, potendo, in questo secondo caso, ritenersi sussistente soltanto quando l’interessato abbia posto in essere atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione e dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia (in termini, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 19 ottobre 2015, n. 4781;
Sez. V, 23 aprile 2018, n. 2419 e 17 luglio 2014, n. 3802).

Nella vicenda all’esame, ferma la sopravvenienza degli atti sopra indicati rispetto alla proposizione del mezzo di tutela ora all’esame (circostanza, questa, ex se idonea ad escludere la configurabilità dell’acquiescenza), va ulteriormente osservato come la prima delle citate determinazioni (nota del 23 agosto 2010) rechi l’espressa manifestazione di una volontà adempitiva rispetto alla pronunzia in prime cure resa dal T.A.R. Veneto: dovendosi, in proposito, rammentare come la costante giurisprudenza di questo Consiglio escluda che l’esecuzione della sentenza di primo grado da parte dell’Amministrazione pubblica soccombente comporti acquiescenza e/o faccia venir meno l'interesse della stessa all'appello, venendo in considerazione la mera (e doverosa) ottemperanza ad un ordine giudiziale provvisoriamente esecutivo (Cons. Stato, Sez. V, 21 giugno 2017, n. 3030).

Ciò salvo che « emerga in modo esplicito la volontà dell’Amministrazione di accettare l'assetto di interessi conseguente alla sentenza di primo grado » (tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3182;
Sez. VI, 23 luglio 2018, n. 4503).

Nell’escludere, sulla base della lettura delle indicate sopravvenienze, l’emersione di siffatto intendimento da parte dell’appellante Amministrazione (piuttosto, dovendosi dare atto della presenza di una mera volontà attuativa rispetto al dictum di prime cure, non contraddetta – quantunque in difetto della ripetuta manifestazione dell’intento attuativo di esso – anche nei successivi atti dall’appellato pure evocati a sostegno della propugnata tesi), va quindi disattesa – in difetto di una condotta compiutamente qualificabile come “acquiescente” – l’affermata cessazione della materia del contendere.

2. Nel merito, l’appello è fondato.

2.1 Stabilisce l’art. 26, comma 1, della legge 5 maggio 1976 n. 187 che “durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, ai vicebrigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei predetti Corpi di polizia nonché ai cappellani militari in servizio permanente competono, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per i primi dodici mesi e ridotti alla metà per i successivi sei mesi, fermi restando il diritto agli interi assegni per carichi di famiglia e la durata dei successivi periodi, durante i quali nessun assegno è dovuto”.

Stabiliva, poi, l’art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999 n. 266 ( ratione temporis operante;
ed ora, abrogato dall’art. 2272 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 266) che “ il personale delle Forze Armate, incluso quello dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa e, per la Guardia di Finanza, del personale civile del Ministero delle Finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con Decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica”.

Secondo quanto disposto dal D.M. 18 aprile 2002:

- “il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa … sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego” (art. 1, comma 1);

- “il giudizio di inidoneità è espresso dalla commissione medico-ospedaliera competente che deve fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermità accertata” (art. 1, comma 2);

- “in attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità” (art. 7, comma 2).

2.2 Assume l’appellato che, ai sensi dell’art. 69 (così erroneamente indicato dallo stesso negli scritti difensivi;
e così, parimenti, erroneamente richiamato nella pronunzia appellata: trattasi, invece, dell’art. 68), comma 7 del D.P.R. 3 gennaio 1957 n. 3, “qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario”.

Tale presupposto non si dimostra – quanto alla vicenda all’esame – corrispondente al vero (per l’effetto, dovendosi escludere l’applicabilità della disposizione da ultimo indicata), atteso che l’Amministrazione della Difesa, con decreto n. 251/N in data 13 marzo 2007 (anteriore, quindi, alla sentenza appellata), in conformità al parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, ha escluso la riconoscibilità della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “stato ansioso reattivo”, in difforme avviso rispetto a quanto ritenuto in data 23 aprile 2002 dalla Commissione Medica Ospedaliera del C.M.M.L. di Padova.

Tale atto, non gravato in sede giurisdizionale dal sig. -OMISSIS- (il quale, negli scritti difensivi, affatto omette di evidenziarne l’esistenza) si rivela, con ogni evidenza, preclusivo ai fini del mantenimento, una volta decorso il periodo massimo di aspettativa (18 mesi), del trattamento per quest’ultimo previsto.

2.2 Nell’osservare come l’odierno appellato sia stato collocato, con decreto in data 21 novembre 2001, in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, per la durata di giorni 657 dal 14 settembre 1999 al 1° luglio 2001, a norma dell'articolo 15, comma 3, della legge 31 luglio 1954, n. 599, rileva il Collegio che:

- se durante il periodo di aspettativa, spetta il trattamento nella misura intera per i primi 12 mesi e in misura ridotta al 50% per i sei mesi successivi;

- successivamente al 18° mese, non spetta alcun emolumento.

Deve, quindi, desumersi che il sig. -OMISSIS- avrebbe dovuto essere interessato:

- da riduzione stipendiale, al compimento del primo anno di aspettativa (15 settembre 2000) nella misura del 50%, ai sensi dell'art. 26 della citata legge 187/76;

- da riduzione stipendiale nella misura del 100%, a far data dal 15 marzo 2001, secondo quanto pure disposto dalla norma da ultimo richiamata.

3. Si dimostra, per l’effetto, errata l’appellata pronunzia, nella parte in cui ha omesso di considerare, nel quadro della disamina dell’attività di recupero somme disposta dall’Amministrazione della Difesa, il denegato riconoscimento della riconducibilità a causa di servizio dell’infermità che ha determinato il collocamento dell’interessato in aspettativa: rivelandosi non condivisibile, in quanto per tabulas smentito dagli atti acquisiti al giudizio, la parziale accoglibilità del ricorso promosso dal sig. -OMISSIS- presso il T.A.R. del Veneto, da tale giudice disposta “limitatamente al 50% di quanto corrisposto nel semestre settembre 2000/marzo 2001, e ciò a mente dell'art. 69 del T.U. 3/57, laddove afferma che se l'infermità è riconosciuta dipendente da causa di servizio permane per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto a tutti gli assegni”.

4 A quanto sopra esposto, accede l’accoglibilità dell’appello proposto dall’Amministrazione della Difesa.

Le spese del doppio grado di giudizio, in relazione alla peculiarità della vicenda controversa, possono essere integralmente compensate tra le parti.

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