Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-10-25, n. 202209078

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-10-25, n. 202209078
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202209078
Data del deposito : 25 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/10/2022

N. 09078/2022REG.PROV.COLL.

N. 03791/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3791 del 2022, proposto dalla signora A D F, dalla signora M G B e dalla ditta Agricola San Sabino s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , tutte rappresentate e difese dagli avvocati B I e V V, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato B I in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 99;



contro

il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della transizione ecologica (già, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare), il Ministero della cultura (già, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo), l’Autorità di bacino distrettuale dell’appennino centrale, la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell'Umbria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domicialiati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
la Regione Umbria, la Provincia di Perugia, il Comune di Spoleto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;



nei confronti

della ditta Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. e della ditta Terna Rete Italia s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Maurizio Carbone, Fabio Cintioli e Velia Loria, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna, n. 32;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 1026 del 28 gennaio 2022, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della transizione ecologica (già, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare), del Ministero della cultura (già, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo), dell’Autorità di bacino distrettuale dell’appennino centrale, della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell'Umbria e delle ditte Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. e Terna Rete Italia s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 settembre 2022 il consigliere M C e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato, l’appello proposto dalla signora A D F, dalla signora M G B e dalla società Agricola San Sabino s.r.l. avverso la sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 1026 del 20 gennaio 2022.

2. In primo grado, le odierne appellanti hanno impugnato il decreto n. 239/EL-334/297/2019 del 15 ottobre 2019 del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero della transizione ecologia (un tempo, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare), costituente l’approvazione del progetto definitivo della “ costruzione ed esercizio della variante mista aereo – cavo dell'elettrodotto 150 kw S.E. Villavalle– C.P. Spoleto ” e contenente l’imposizione del vincolo preordinato all’asservimento e la dichiarazione di pubblica utilità delle aree interessate dall’opera, unitamente agli altri atti preordinati, presupposti o pregiudiziali al procedimento in questione.

3. Avverso il provvedimento conclusivo del giudizio hanno proposto ricorso le suindicate ricorrenti.

3.1. Le ricorrenti hanno censurato, in sintesi:

a) la violazione dell’articolo 1 sexies del decreto legge, 29 agosto 2003, n. 239, convertito in legge, con modifiche, dall'art.1, legge, 27 ottobre 2003, n. 290; la mancata valutazione delle alternative progettuali; la violazione degli articoli 23, 114 e 116 del d.lgs 50/2016;

b) il difetto d’istruttoria in cui sarebbe incorsa l’amministrazione per non aver tenuto conto di alcuni pareri negativi o comunque critici rispetto alla soluzione progettuale prescelta;

c) l’illegittimità del parere favorevole con prescrizioni n° 2587 del 2017 reso dalla commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS e del provvedimento del 12 gennaio 2018 con il quale il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha escluso il progetto dalla procedura di VIA;

d) la violazione degli articoli 11, 17 e 52 ter del d.P.R. n. 327/2001, sugli avvisi relativi alla procedura espropriativa.

3.2. Si sono costituiti nel giudizio innanzi al T.a.r., il Ministero dello sviluppo economico, quello della transizione ecologica e le società ditta Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. e della ditta Terna Rete Italia s.p.a. (d’ora in avanti, unitariamente designate come “Terna”), resistendo al ricorso.

3.3. Terna ha formulato un’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo del giudizio.

4. Con la sentenza n. 1026/2022, il T.a.r. ha respinto il ricorso e condannato le ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 per ciascuna parte resistente costituita.

4.1. Segnatamente, il primo giudice:

a) ha respinto l’eccezione di irricevibilità del ricorso proposta dalla società Terna, affermando che il termine iniziale di impugnazione “ va individuato nello spirare del termine di pubblicazione presso l’albo pretorio del Comune di Spoleto ”;

b) ha respinto il primo motivo di appello, rilevando che la società proponente ha condotto “ un’istruttoria logica e ragionevole, scevra da profili di palese irrazionalità ”, sia con riguardo alla scelta sul passaggio aereo e non interrato della condotta sia con riferimento all’ubicazione dell’elettrodotto, scelta effettuata all’esito di un iter che ha visto coinvolte tutte le competenti autorità nei rispettivi ambiti di interesse;

c) ha respinto il secondo motivo di appello, rilevando che “ le prescrizioni rese non precludono la valida espressione di un parere favorevole, né tantomeno rendono il contenuto dello stesso perplesso o contraddittorio ”;

d) ha respinto il terzo motivo di appello, in base ad una duplice argomentazione:

d.1) da un lato, ha evidenziato che “ la censura appare manifestamente infondata stante che, da un lato, appare documentalmente comprovato come la Commissione tecnica abbia preso puntuale posizione con riguardo ai vari profili in emersione ”;

d.2) dall’altro, ha rilevato come “ la censura proposta appare, ancora una volta, assumere connotazioni tali da sollecitare una non ammessa sovrapposizione del vaglio tecnico discrezionale di maggiore attendibilità in sede giurisdizionale rispetto a quello, scevro da manifeste carenze in termini di logicità e ragionevolezza, operato dalle autorità a ciò preposte ”;

e) ha respinto il quarto motivo, anche in questo caso sulla scorta di una doppia motivazione, in quanto, per un verso, ha affermato che è “ dirimente ” che l’atto di notificazione collettiva abbia raggiunto il suo scopo “ stante la proposizione del presente gravame ”, mentre, per altro verso, “ la norma in questione si riferisce testualmente ad un numero di destinatari dell’atto superiore a cinquanta, circostanza verificatasi nel caso di specie, in ragione del fatto che a tale elemento e non al numero delle ditte proprietarie occorre riferirsi ”.

5. Avverso la sentenza di primo grado, le interessate hanno proposto appello, ripercorrendo in maniera articolata l’ iter procedimentale che ha condotto

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