Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-05-21, n. 202404523

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-05-21, n. 202404523
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202404523
Data del deposito : 21 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/05/2024

N. 04523/2024REG.PROV.COLL.

N. 06672/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 6672 del 2023, proposto dalla Città di Lecce Hospital Gvm Care & Research s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Flavio Iacovone, Francesco Sciaudone e Giancarlo Luglini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

l’Azienda Sanitaria Locale di NT, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mariangela Carulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Isabella Fornelli e Paolo Scagliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione seconda, n. 711 del 3 maggio 2023, resa tra le parti, concernente il riconoscimento di indennità per il periodo corrispondente alla permanenza di pazienti ospedalieri nei reparti di oncologia e ematologia in una clinica privata.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di NT e della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2024 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi per le parti gli avvocati Flavio Iacovone, Paolo Scagliola e Mariangela Carulli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La Città di Lecce Hospital Gvm Care & Research gestisce il presidio “D’Amore Hospital” di NT, struttura autorizzata all’esercizio nelle discipline di chirurgia generale e di ortopedia e traumatologia per 50 posti letto, di cui 40 accreditati.

1.2. Nel contesto del potenziamento delle reti di assistenza sanitaria territoriale resosi necessario per fronteggiare l’emergenza causata dalla pandemia da covid 19, nel periodo 24 marzo – 3 giugno 2020 (quindi per 72 giorni), presso il “D’Amore Hospital” è stato trasferito il reparto di oncoematologia del presidio ospedaliero pubblico “San Giuseppe Moscati” di NT (lo stesso presidio è stato infatti riconvertito in hub covid 19 e si è dunque dovuto evitare di esporre al virus pazienti fragili ed immunodepressi).

1.3. Presso la struttura della clinica D’Amore sono stati quindi trasferiti gli arredi, i beni e le forniture utili al funzionamento del reparto di ematologia ed è stata disposta la dislocazione del personale dell’Asl di NT al fine di organizzare il reparto di oncoematologia presso la parte di struttura immobiliare messa a disposizione.

1.4. In particolare, la società Città di Lecce Hospital Gvm Care & Research ha messo a disposizione presso la sua clinica diversi ambienti. In via esclusiva, gli ambulatori medici al piano terra, il primo piano dedicato all’accettazione dei day service , il secondo piano dedicato alle degenze, gli ambulatori medici al piano terra, il primo piano dedicato all’accettazione dei day service e il secondo piano dedicato alle degenze. In condivisione, gli ambienti comuni del piano terra. Inoltre, ha reso disponibile per il periodo di utilizzo taluni servizi quali consulenze mediche del cardiologo e dell’anestesista, radiodiagnostica per immagini e analisi cliniche, servizio di triage all’ingresso, servizio centralino, servizio accettazione, servizio di pulizia e sanificazione, servizio di manutenzione, nonché la fornitura di gas medicali e dei servizi essenziali (acqua, energia elettrica e metano).

1.5. Con deliberazione n. 1131 del 29 maggio 2020, il Direttore generale dell’Asl di NT ha determinato il fondo unico di remunerazione e dei tetti di spesa provvisori per l’acquisito di prestazioni da erogarsi nell’anno 2020 in regime di ricovero ordinario da parte delle Strutture Private Accreditate insistenti nel suo ambito territoriale. In applicazione della delibera di Giunta regionale n. 525 dell’8 aprile 2020 (avente ad oggetto l’istituzione della rete ospedaliera di emergenza “ Piano Ospedaliero SARS – Cov2 ” e adottata ai sensi dell’art. 3 del DL 17 marzo 2020 n. 18), l’Asl ha quindi determinato in euro 5.500,00 al mese l’indennità da corrispondere alla casa di cura D’amore per il periodo di utilizzo corrispondente alla permanenza nella sua sede del reparto di oncoematologia, precisando che “ la stima è stata effettuata avuto riguardo, secondo quanto previsto dall’art. 6, co. 8, del D.L. n. 18/2020, ai valori medi delle correnti quotazioni di mercato per le zone e le tipologie d’immobile di interesse ” e che comunque l’indennità così determinata andava portata in detrazione dal tetto di spesa assegnato per il periodo corrispondente alla permanenza del reparto di ematologia.

1.6. Contro la suddetta determinazione la società Città di Lecce Hospital Gvm Care & Research ha proposto ricorso al Tar di Bari.

2. Il Tar, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 711 del 2023), ha respinto il gravame, compensando le spese di giudizio. Lo stesso Tribunale ha ritenuto che il decreto legislativo 17 marzo 2020, n. 18 (sul potenziamento delle reti di assistenza territoriale nell’emergenza covid) all’art. 3, commi 1 e 2, facesse riferimento, per un maggiore riconoscimento dei costi, solo all’ipotesi in cui fossero stati messi a disposizione congiuntamente personale, locali e servizi. In sostanza, il personale della clinica D’Amore non si sarebbe fatto carico dei pazienti oncologici, avendo provveduto il personale del reparto trasferito dal presidio ospedaliero pubblico, e comunque sarebbe stata assorbente l’aspetto relativo alla cessione temporanea dei locali.

2.1. D’altra parte, il Tar ha anche rilevato come il citato art. 3 non contenesse indicazioni sulla remunerazione di qualsivoglia modalità di apporto delle strutture private, cosicché la conseguente delibera regionale (D.G.R. n. 525/2020) ha tenuto conto sul punto “ delle Linee Guida del Ministero della Salute (nota prot. 0007648-20/03/2020) recante “Emergenza COVID – 19 e flussi informativi NSIS: codifiche e tempistiche di trasmissione ” e quindi delle tariffe DRG derivanti dall’applicazione delle citate codifiche.

2.2. Il giudice di primo grado ha poi ritenuto infondata anche la doglienza relativa all’irragionevolezza della D.G.R. n. 525/2020 nella parte in cui ha applicato per analogia alla remunerazione della “Modalità D” il criterio di quantificazione delle requisizioni in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, ai sensi dell’art. 6 del DL n. 18 del 2020.

2.3. Allo stesso modo, è stata ritenuta infondata anche la censura relativa al concreto calcolo effettuato dall’Asl, non potendosi ritenere, come affermato dalla ricorrente, che il caso in esame fosse da ricomprendere nell’ambito di una cessione di ramo d’azienda piuttosto che della concessione del godimento di un bene immobile.

3. La suddetta sentenza è stata impugnata dalla Città di Lecce Hospital Gvm Care & Research sulla base dei motivi di appello di seguito sinteticamente indicati:

i) la decisione del Tar sarebbe erronea laddove non ha ritenuto applicabile l’art. 3, comma 3, del DL n. 18 del 2020 (la norma prevedeva che le struttura sanitare privare durante l’emergenza covid mettessero a disposizione non solo le strutture, ma anche il personale necessario, inteso comprensivo oltre che del personale medico specialistico, delle altre professionalità necessarie – infermieri, oss, personale tecnico);

ii) il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto applicabile in via analogica la disposizione di cui all’art. 6, comma 8, del DL n. 18 del 2020 sulla quantificazione dell’indennizzo spettante in caso di requisizione delle strutture alberghiere o di analoghe caratteristiche alla struttura sanitaria;

iii) non sarebbe sussistita nel caso in esame una lacuna normativa che consentisse l’applicazione in via analogica di altre disposizioni, tenuto conto che l’attività prestata sarebbe stata configurabile nell’ipotesi disciplinata dal citato art, 3, comma 3;

iv) la sentenza del Tar sarebbe stata erronea anche nel ritenere che, essendo prevalente la resa di una disponibilità dei locali, nella remunerazione conseguente si dovesse tener conto della teoria contrattuale del c.d. assorbimento.

4. La Regione Puglia e la Asl di NT si sono costituite per resistere in giudizio rispettivamente il 26 settembre 2023 e l’11 gennaio 2024.

5. Parte appellante ha depositato ulteriori documenti il 9 febbraio 2024.

6. La Regione Puglia e la Asl di NT hanno depositato memorie il 23 febbraio 2024, cui ha replicato l’appellante il 5 marzo 2023.

6.1. In particolare, la Regione Puglia, oltre a confutare i motivi di appello, ha ribadito, nell’atto di costituzione, quanto rappresentato in primo grado in ordine alla inammissibilità del ricorso in ragione della tardiva impugnazione della delibera regionale D.G.R. n. 525 del 2020.

7. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 26 marzo 2024.

8. Preliminarmente, va esaminata l’eccezione di tardività del ricorso. Secondo la Regione Puglia la società ricorrente avrebbe tardivamente impugnato la D.G.R. n. 50 del 10 aprile 2020 (il ricorso introduttivo è stato notificato il 2 luglio

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