Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-07-24, n. 201403930
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N. 03930/2014REG.PROV.COLL.
N. 02606/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2606 del 2003, proposto da:
Comune di Sangineto, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati A V e F L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F L in Roma, via del Viminale, n. 43;
contro
L V, I L, G C, G A, F R, P V, C L, G R, T F e M L, rappresentati e difesi dall'avvocato O M, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, via Arno, n. 6;
Palermo C e L A;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA, CATANZARO, SEZIONE II, n. 3193/2002, resa tra le parti, concernente determinazione aliquote imposta comunale sugli immobili (i.c.i.) 2002.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2014 il Consigliere Doris Durante;
Uditi per le parti gli avvocati F L e Stefano Crisci, quest’ultimo su delega dell'avvocato O M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, con la sentenza n. 3193 del 5 dicembre 2002, accoglieva il ricorso n. 683 del 2002 proposto dai signori L V, I L, G C, G A, F R, Palermo C, P V, L A, C L, G R, T F e M L ed annullava la delibera di giunta municipale del Comune di Sangineto n. 22 del 19 febbraio 2002, avente ad oggetto “ Imposta comunale sugli immobili (i.c.i.) – aliquota per l’anno 2002. Art. 6 Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 e successive modifiche ”.
Secondo il TAR, la delibera sarebbe viziata nell’iter procedimentale (il provvedimento impugnato “ viene ad essere il primo atto della sequela procedimentale in cui, nella specie, si è articolata l’approvazione del bilancio. Invero, la delibera in argomento, datata 19.2.2002, ha preceduto finanche l’approvazione dello stesso schema di bilancio, intervenuta solo con delibera di G.M. n° 30 del 28.2.2002”) e per difetto di motivazione (“ In tale prospettiva, hanno fondamento le censure attoree nella parte in cui evidenziano che a nessun dato oggettivo è ancorata – al momento della sua adozione – la delibera di G.M. con la quale è stata determinata l’aliquota ICI per l’anno 2002.…la rivendicata possibilità di svincolare tale statuizione da un bilancio di previsione già approvato rende, comunque, necessario che la stessa si ancori ad una stima effettiva del fabbisogno finanziario dell’Ente per l’anno preso in considerazione, di cui non v’è traccia né nel preambolo dell’atto gravato né in altri e diversi atti, da esso separati, ma necessariamente antecedenti ovvero, al più, contestuali”.
2.- Il Comune di Sangineto ha impugnato la sentenza del TAR assumendone l’erroneità per violazione e falsa interpretazione dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 e successive modifiche;violazione e falsa applicazione del d. lgs. n. 267 del 2000.
3.- Si sono costituiti in giudizio i signori L V, I L, G C, G A, F R, P V, C L, G R, T F e M L - ricorrenti in primo grado - che hanno chiesto il rigetto dell’appello.
4.- Le parti hanno depositato memorie difensive e, alla pubblica udienza del 15 aprile 2014, il giudizio è stato assunto in decisione.
5.- L’appello è fondato e deve essere accolto.
Secondo il TAR, al momento della sua adozione, la delibera di giunta impugnata che ha fissato l’aliquota i.c.i. per l’anno 2002, nella misura del 6 e del 7 per 1000, superiore alla misura minima del 4 per 1000 stabilita dall’art. 6 del d.lgs. n. 504 del 1992, sarebbe del tutto disancorata da stime che riflettono concrete esigenze finanziarie e che sarebbe onere del Comune - prima di determinare le aliquote applicative dell’i.c.i. - svolgere un’adeguata istruttoria preventiva volta ad individuare le spese certe ovvero facilmente prevedibili da finanziare e, solo all’esito, stabilire l’ammontare delle risorse da ricavare con il gettito dei tributi comunali, dando poi contezza in modo congruo e sufficiente delle ragioni che impongono all’ente di applicare l’aliquota più gravosa rispetto ad un altra.
6.- L’assunto del giudice di primo grado non è condivisibile.
Sotto un primo profilo, va osservato che esiste un concreto legame istruttorio tra la decisione impositiva e la presupposta situazione finanziaria dell’ente.
Ci si riferisce all’espresso richiamo ai medesimi criteri previsionali già utilizzati per le decisioni impositive e bilancistiche dell’anno precedente che, secondo le consolidate prassi di contabilità pubblica, rappresentano la base ordinaria per l’impostazione del quadro di finanza pubblica dell’ente locale.
E’ la stessa letteratura ragionieristica - aziendalistica a indicare che l’impostazione della manovra di bilancio debba seguire una metodica di appostazione “incrementale” consistente nel prendere in considerazione le previsioni formulate negli ultimi anni, con riferimento ai bilanci più recenti, nell’esaminare l’andamento nel corso dei relativi esercizi, nell’apportare alle previsioni dell’ultimo bilancio variazioni marginali in più o in meno.
Tale metodica si risolve nel ritenere che per ciascun anno le previsioni di bilancio (in termini di saldi ed equilibrio – entrate e impieghi) vadano assunte in prima battuta coincidenti con le appostazioni già effettuate nell’anno precedente.
La regola è astrattamente connessa alla sempre maggiore cogenza degli obiettivi di risanamento e di pareggio di bilancio che per il Comune di Sangineto, a seguito del dissesto dei primi anni 90, imponevano di usare la massima prudenza nel dosare tanto gli impieghi, quanto gli introiti, con la conseguenza di rendere recessive le manovre finanziarie di deficit e, di converso, ordinarie le previsioni sostanzialmente confermative dell’equilibrio finanziario già assestate nei precedenti esercizi o cicli pluriennali di programmazione finanziaria.
In tale ottica la delibera impugnata ha presupposto l’invarianza del fabbisogno finanziario e confermato le aliquote già determinate nei precedenti esercizi finanziari.
Ciò non significa che non sono state valutate le stime di fabbisogno, ma solamente che sono state ancorate le previsioni ai dati reali e certi contenuti nel bilancio 2001, valutandoli nell’ottica incrementativa.
7.- Ne consegue, quanto all’obbligo motivazionale che, come per qualunque atto impositivo, è assolto con provvedimenti di natura finanziaria a carattere generale, quali in ipotesi la relazione al bilancio previsionale o a quello consuntivo.
Nel caso in esame, la motivazione di mantenere invariata l’aliquota i.c.i. risulta dalla richiamata delibera consiliare n. 51 del 2000 ove è tratteggiato in maniera analitica il quadro finanziario e di politica fiscale dell’amministrazione comunale ritenuto ancora attuale per il nuovo esercizio finanziario.
Il richiamo a questo documento e la circostanza che la decisione impositiva è integralmente confermativa delle aliquote già fissate per l’anno precedente evidenziano l’errore di fatto in cui è incorsa la sentenza impugnata.
8.- Fermo tanto, deve poi osservarsi che la scelta dell’amministrazione comunale in ordine all’aliquota i.c.i. da applicare per un esercizio finanziario non integra un atto propriamente amministrativo da valutare alla stregua dei parametri fissati dalla legge n. 241 del 1990, trattandosi di un atto a contenuto generale che in quanto tale rimane al di fuori della disciplina dettata dalla citata legge che riguarda al contrario gli atti individuali.
D’altra parte né il d.lgs. n. 504 del 1992 che ha istituito l’imposta comunale sugli immobili, dando facoltà al comune di graduare l’aliquota tra il 4 per mille e il 7 per mille, né l’articolo 4 della l. 23 ottobre 1992, n. 421 che dava delega al Governo di istituire l’imposta comunale sugli immobili “ con determinazione di un’aliquota unica da parte del comune in misura variante dal 4 al 6 per mille, con applicazione dell’aliquota minima in caso di mancata determinazione e con facoltà di aumentare l’aliquota massima fino all’uno per mille per straordinarie esigenze di bilancio ”, ha richiesto un particolare obbligo motivazionale.
In conclusione deve ritenersi che il comune non ha in linea di principio l’obbligo di motivare la quantificazione della misura d’imposta all’interno dell’ambito stabilito dalla legge [solamente nei casi in cui sia la stessa legge a vincolare le delibere tariffarie a determinati parametri, ricorre l’obbligo motivazionale;cosa che non ricorre in materia di imposta comunale sugli immobili che è finalizzata al finanziamento delle spese generali del comune (cfr., Cons. Stato, sez. V, 10 luglio 2003, n. 4117;Cass. Civ., sezione tributaria, 8 ottobre 2004, n. 20042)].
Dall'insieme delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, l. 7 agosto 1990 n. 241 e all'art. 6 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, risulta chiaro che il Comune non ha l'obbligo di motivare la quantificazione della percentuale d'imposta all'interno dell'intervallo stabilito, più di quanto abbia l'obbligo di motivare la quantificazione delle singole voci del bilancio di previsione;del resto onerare il comune di una simile incombenza equivarrebbe ad introdurre ulteriori e più specifiche regole di quantificazione dell'imposta, che la legge non ha previsto (in termini, Cons. Stato, V, n. 4117/2003).
Ne consegue che il mero riferimento al soddisfacimento delle esigenze di bilancio integra la motivazione della scelta di fissare l’aliquota più elevata consentita dalla legge.
9.- Sotto altro profilo, diversamente da quanto asserito nella sentenza impugnata, non è prevista dalla legge la rigida consecuzione temporale tra la decisione sullo schema di bilancio e la manovra impositiva.
In base al d. lgs. n. 267 del 2000, nella versione vigente ratione temporis , il procedimento di approvazione del bilancio si sviluppa attraverso l’approvazione da parte della giunta dello schema di bilancio e dei relativi allegati tra i quali è compreso il provvedimento di approvazione delle aliquote e delle tariffe e il successivo esame ed approvazione dello schema di bilancio e degli allegati predisposti dalla giunta da parte del consiglio comunale.
Quindi, il bilancio degli enti locali, come si evince dall’iter procedurale di approvazione, costituisce un sistema di più documenti previsionali tra loro complementari e strettamente legati.
La decisione impositiva, in quanto assunta in un contesto decisionale unitario, non deve seguire la predisposizione dello schema di bilancio ed anzi, secondo le ultime modifiche introdotte in materia (cfr., art. 1, comma 169, l. n. 296 del 2006), l’approvazione delle aliquote e delle tariffe trovano compiuta ed autonoma disciplina anche in ordine ai termini e alle modalità di approvazione delle tariffe e devono precedere l’approvazione del bilancio.
L’appello, in conclusione, deve essere accolto.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate tra le parti in causa sussistendo le eccezionali ragioni consistenti nella peculiarità della fattispecie.