Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-09-26, n. 201304816
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Testo completo
N. 04816/2013REG.PROV.COLL.
N. 10270/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10270 del 2010, proposto da:
R S, rappresentato e difeso dall'avv. A G, con domicilio eletto presso A G in Roma, via Muzio Clementi, 58;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 09892/2009, resa tra le parti, concernente recupero somme per riconoscimento progressione stipendiale periodo studi universitari.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2013 il Cons. U R e uditi per le parti gli avvocati A G e l'avvocato dello Stato Antonio Grumetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Si deve premettere che l’appellante, il quale si era laureato il 17.12.1981, era stato successivamente nominato Tenente commissario in data 15.12.1983 a seguito del superamento di concorso pubblico riservato ai laureati.
Con il presente gravame impugna la sentenza del TAR del Lazio che ha respinto la sua richiesta di annullamento del provvedimento di recupero di maggiori somme stipendiali erogategli con la sola esclusione dei ratei per i quali non era maturata la prescrizione ed ha negato il diritto alla completa valorizzazione stipendiale del periodo di studi universitari.
Il ricorso è affidato alla denuncia di due separate rubriche relative rispettivamente all'erroneità della decisione per violazione del principio dell'affidamento e dell'articolo 15 delle preleggi, per l'inesattezza dell’affermazione per cui vi sarebbe stata l’abrogazione tacita dell'art. 9 del R.D. n. 3458/1928 e dell'articolo 30, terzo comma del d.p.r. n. 1079/1970, nonché per violazione dell'articolo 8 del decreto commissariale 31 luglio 2003; in subordine eccepisce l’illegittimità costituzionale degli articoli 17 e 18 del d.l. 6 giugno 1981 (convertito con modificazioni legge 6 agosto 1981 n. 432) per palese contrasto con gli articoli 3,36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non consentirebbero il riconoscimento del beneficio in questione.
L'Amministrazione della Difesa si è solo formalmente costituita in giudizio senza produrre né documenti né scritti difensivi.
Chiamata all'udienza pubblica, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.
L’appello è infondato.
___1.§. Con il primo motivo si lamenta l'erroneità della decisione del TAR fondata sulla giurisprudenza che ritiene recessiva la tutela dell'affidamento del dipendente incolpevole rispetto al diritto della p.a. al recupero delle somme indebitamente erogate.
Tale tesi sarebbe erronea perché nel caso in esame era stato annotato nello stato di servizio il provvedimento datato 13 marzo 1985 con cui, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del Decreto Commissariale il 31 luglio 1923, erano stati computati i quattro anni della laurea come servizio effettivo. Per cui l'Amministrazione non avrebbe più potuto recuperare le somme erogate oltre il termine stabilito dalla legge n. 241/1990, così come del resto affermato dalla Corte dei Conti, Sezioni Riunite con la sentenza numero 7/2007.
L’assunto non ha pregio.
In linea di principio si deve ricordare che la giurisprudenza, dalla quale non si ritiene di doversi discostare, ha sempre affermato:
-- che la non ripetibilità delle maggiori somme corrisposte dall'Amministrazione al dipendente può trovare riscontro solo in specifiche disposizioni normative (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 03 dicembre 2010, n. 8503);
-- che, nel caso di indebita erogazione di denaro ad un pubblico dipendente, l'affidamento di quest'ultimo e la sua stessa buona fede non sono di ostacolo all'esercizio da parte dell'Amministrazione del potere di recupero, del cui esercizio non è peraltro tenuta a fornire un’ulteriore motivazione relativamente all'elemento soggettivo riconducibile all'interessato (cfr. Consiglio Stato, Sez. VI, 17 gennaio 2011 , n. 232);
-- che la percezione di emolumenti non dovuti da parte dei pubblici dipendenti impone all’Amministrazione l'esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme ai sensi dell'art. 2033 c.c.: il recupero è atto dovuto, privo di valenza provvedimentale (cfr. : Consiglio Stato, Sez. IV, 10 dicembre 2010 , n. 8725; Consiglio Stato , sez. VI, 09 dicembre 2010 , n. 8639; Consiglio Stato, Sez. VI, 09 dicembre 2010 , n. 8639; Consiglio Stato , sez. VI, 14 ottobre 2010 , n. 7503, Consiglio Stato , sez. V, 02 luglio 2010 , n. 4231, ecc.).
-- che l’interesse pubblico in tali casi è "in re ipsa" e non