Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-01-30, n. 202400908

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-01-30, n. 202400908
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400908
Data del deposito : 30 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/01/2024

N. 00908/2024REG.PROV.COLL.

N. 08024/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8024 del 2019, proposto dal Ministero per i Beni e le Attività culturali, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Maresca Vittoria, non costituita in giudizio;
il Comune di Sorrento, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;

per la riforma

- della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli (Sezione Settima) n. 01890/2019, depositata il 4 aprile 2019, limitatamente al capo sulle spese.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 il consigliere Marina Perrelli e viste le conclusioni di parte appellante come in atti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e provincia hanno chiesto la riforma della sentenza n. 1890/2019 del T.a.r. per la Campania, Napoli (sezione settima), depositata il 4 aprile 2019, limitatamente al capo relativo alle spese.

1.2. L’amministrazione appellante ha esposto che il giudice di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso proposto dalla sig.ra V M confermando l’ingiunzione di rispristino n. 470/2011 relativamente ad una legnaia con tettoia in tegole ed annullandola con riferimento agli ulteriori interventi “per non avere tenuto conto il Comune di Sorrento dell’autorizzazione in sanatoria di cui al decreto 196/2011.” .

Alla luce del parziale accoglimento, il T.a.r. ha applicato la regola della soccombenza ed ha posto le spese, liquidate in euro 2000,00, oltre accessori, a carico solo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, “mentre, in ragione della successione degli atti relativi alla pluralità di interventi realizzati dalla ricorrente” le ha compensate con il Comune di Sorrento.

1.3. Il Ministero appellante deduce l’erroneità della sentenza sul solo capo relativo alle spese poiché le domande della ricorrente, odierna appellata, non sono state accolte nella loro interezza e l’amministrazione è risultata soccombente esclusivamente con riguardo al capo della sentenza che censura la contraddittorietà tra l’ingiunzione di ripristino n. 470/2011 e il decreto n. 196/2011 del Comune di Sorrento.

Pertanto, ad avviso dell’appellante andrebbe applicata nella specie la consolidata giurisprudenza secondo la quale il rigetto di alcune delle domande proposte dalla stessa parte configura l'ipotesi di parziale soccombenza reciproca che giustifica la compensazione totale o parziale delle spese di lite, in applicazione del principio di causalità (Cass. 14 ottobre 2016, n. 20838).

2. Il Comune di Sorrento e la sig.ra V M non si sono costituiti in giudizio.

3. Con istanza, ai sensi dell’art. 52 c.p.a., depositata il 12 novembre 2019, l’amministrazione appellante ha chiesto di poter rinnovare la notifica effettuata in data 3 ottobre 2019 all’avvocato A I, quale difensore della sig.ra V M, e non andata a buon fine a causa del mancato recapito del plico poiché il destinatario risulta sconosciuto o irreperibile.

4. Con decreto presidenziale n. 1716 del 15 novembre 2019, “ considerato che, come da documentazione in atti, la notificazione ha avuto esito negativo, in quanto è stata effettuata presso lo studio dell’avv.to difensore dell’appellata sig.ra V M nel giudizio in primo grado, presso lo studio in Napoli, P.zza Bovio n. 8;
invece come risulta dalla ricevuta di notifica, tale notifica non risulta tuttavia essersi perfezionata perché, stando a quanto riportato dall’addetto al servizio postale s’è verificata l’“irreperibilità del destinatario”
è stato concesso “il termine perentorio di giorni 15 (quindici) escluso il periodo di sospensione dei termini di feriali, per il completamento della notificazione all’avv.to A I – e (…) l’ulteriore termine di giorni 7 (sette), dal perfezionamento della notificazione, per il deposito presso la Segreteria della Sezione” .

5. All’udienza del 15 dicembre 2023, viste le conclusioni del Ministero appellante, depositate il 12 novembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile poiché non risulta che l’appellante abbia provveduto nel termine perentorio assegnato a rinnovare la notifica alla sig.ra Maresca, né abbia provveduto a depositare copia della documentazione comprovante l’adempimento dell’onere processuale posto a suo carico presso la Segreteria della Sezione.

7. La fattispecie in questione è regolata dall'art. 93, comma 2, c.p.a. ai sensi del quale, "Qualora la notificazione abbia avuto esito negativo perché il domiciliatario si è trasferito senza notificare una formale comunicazione alle altre parti, la parte che intende proporre l'impugnazione può presentare al presidente del tribunale amministrativo regionale o al presidente del Consiglio di Stato, secondo il giudice adito con l'impugnazione, un'istanza, corredata dall'attestazione dell'omessa notificazione, per la fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione o per la rinnovazione dell'impugnazione" .

7.1. La giurisprudenza di questo Consiglio ha chiarito che tale disposizione “esclude che il mancato perfezionamento della notifica produca, di per sé, l'effetto dell'irricevibilità dell'appello, ma esige che la parte appellante, ai fini della rinnovazione della notificazione presso il nuovo domicilio del procuratore della parte appellata, chieda al Presidente del Consiglio di Stato l'assegnazione di un (nuovo) termine perentorio. (...) La finalità della disposizione (...) è ravvisabile nell'esigenza di apprestare un meccanismo processuale che assicuri, in ogni caso, la fissazione di un termine perentorio entro il quale dev'essere perfezionata la notificazione dell'impugnazione, allo scopo di assicurare la certezza della validità della costituzione del rapporto processuale nel giudizio di secondo grado. In coerenza con le esigenze di certezza sottese alla disposizione in esame, la stessa dev'essere interpretata ed applicata come prescrittiva di un onere processuale” (Cons. Stato, sez. III, 21 febbraio 2012, n. 917;
Cons. Stato, sez. VI, 14 gennaio 2009, n. 141).

7.2. L'art. 93, comma 2, c.p.a. dev'essere, pertanto, interpretato come impositivo di un adempimento processuale la cui inosservanza implica il consolidamento della decadenza della parte appellante dal potere di impugnazione (Cons. Stato, sez. III, 9 gennaio 2017, n. 22).

8. Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello del Ministero dev’essere, pertanto, dichiarato irricevibile.

9. Nulla va disposto con riguardo alle spese attesa la mancata costituzione delle parti appellate.

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