Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-10-26, n. 201806091
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Pubblicato il 26/10/2018
N. 06091/2018REG.PROV.COLL.
N. 02237/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2237 del 2017, proposto dal C.S.M. - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
La signora I B, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 1032/2017, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2018 il Cons. A V e udito per l’Amministrazione appellante l’avvocato dello Stato Giovanni Palatiello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso n. 14345 del 2015, proposto dinanzi al T.a.r. Lazio, la signora I B, già titolare di un contratto di collaborazione a tempo determinato con il C.S.M. ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 37/2000 per la durata della consiliatura 2010/2014 - esattamente dal 4 ottobre 2010 al 25 settembre 2014 - per svolgervi le mansioni di assistente di un componente, ha impugnato le determinazioni di cui alla nota del 2 novembre 2015, prot. P19723/2015, con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura comunicava alla stessa l'esclusione dal concorso pubblico a dieci posti di addetto ai servizi generali in prova, area I, livello economico iniziale, " non risultando, ovvero avendo omesso di dichiarare, il possesso dei requisiti di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 2 secondo le modalità indicate dal punto 10 del 16° comma dell'art. 3 del bando di concorso ".
2. Il T.a.r. Lazio, sede di Roma, Sezione I, ha accolto il ricorso e ha condannato l’Amministrazione alla refusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente. Secondo il Tribunale, in particolare:
a) la ratio sottesa alla individuazione del requisito di ammissione è quella di garantire il possesso di una pregressa esperienza professionale in capo ai partecipanti al concorso e ciò a prescindere dal tipo di contratto di lavoro attraverso il quale il servizio è stato prestato, pertanto non appare ragionevole escludere coloro che, seppure attraverso contratti di collaborazione coordinata e continuativa, hanno svolto attività di contenuto analogo a quelle richieste nel requisito e come tali idonee a denotare eguale capacità professionale e attitudine all'impiego cui si aspira;
b) “ dalla documentazione versata in giudizio, risulta una sostanziale corrispondenza tra le mansioni previste per i posti messi a concorso e quelle di "assistenza e segreteria" di un componente del Consiglio svolte dalla ricorrente, come risultanti dal contratto in data 4 ottobre 2010 allegato alla domanda di partecipazione ”;
c) in ossequio al principio del favor partecipationis , tra le varie interpretazioni possibili di una clausola del bando deve essere preferita quella che consente l'ammissione alla selezione pubblica della ricorrente.
3. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente rigetto integrale del ricorso originario.
In particolare, l’Amministrazione appellante ha sostenuto le censure riassumibili nei seguenti termini:
I) Erronea interpretazione dell’art. 2 del bando di concorso;
II) Illegittima equiparazione di profili lavorativi differenti;violazione dell’articolo 3 della legge n. 37/2000.
3.1. Non si è costituita la signora I B, nel corso del secondo grado del giudizio.
4. All’udienza del 18 ottobre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
5. Con il primo motivo, l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza impugnata, sostenendo che le mansioni rilevanti ai fini dell’ammissione al concorso, alla luce del regolamento di disciplina del personale del C.S.M. ed in particolare di quanto previsto dall’allegata tabella A, quadro 1, “ erano quelle esercitate in funzioni corrispondenti a quelle di addetto ai servizi generali e/o di autista, che rientrano nel livello economico 1, e non in anche in quelle, diverse, di assistente, cui è riconosciuto il livello economico 2 ”.
5.1. Con il secondo motivo, l’appellante lamenta l’erroneità della pronuncia di primo grado, in quanto in essa non sono stati esposti i dati di fatto e gli aspetti giuridici che consentirebbero, secondo il giudice, di affermare il carattere di analogia delle prestazioni rese dalla signora B presso il CSM con quelle richieste dal bando.
Peraltro, l’assoluta specificità delle funzioni svolte dalla stessa, confermate dalla particolarità del relativo inquadramento disciplinato dall’art. 3 del decreto legislativo n. 37/2000, relativo alla istituzione del ruolo del personale amministrativo della segreteria e dell’ufficio studi e documentazione del Consiglio Superiore della Magistratura, a norma dell'articolo 13 della l. 28 luglio 1999, n. 266, impedirebbe l’equiparazione ai menzionati profili di cui alla tabella A, quadro 1, allegata al regolamento di disciplina del personale del C.S.M.
5.2. I due motivi di appello, da esaminare congiuntamente in ragione del rapporto di stretta connessione tra loro, risultano fondati.
5.3. Il Collegio intende premettere che, ai sensi del primo comma dell'art. 2 del bando in esame: “ Al concorso di cui all'art. 1 sono ammessi a partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: … b) abbiano esercitato un'attività di servizio di almeno tre anni in posizioni o profili professionali corrispondenti all'Area /A, livello economico 1, del Regolamento di Disciplina del Personale del C.S.M., presso Amministrazioni centrali dello Stato, Organi di rilievo costituzionale o in Autorità amministrative indipendenti ”.
5.3.1. Al punto 10 del 16° comma dell'art. 3 del bando, è previsto peraltro che i candidati debbano dichiarare in sede di domanda di partecipazione, redatta in conformità allo schema ad esso allegato, “ Il possesso dei requisiti di cui alla lett. b) del primo comma dell'art. 2 del presente bando con l'indicazione della tipologia di contratto di lavoro, della durata complessiva nonché della data di inizio ed, eventualmente, quella di termine, area, livello, posizione economica e profilo professionale, nonché l'indicazione dell'Amministrazione nella quale sono state rese ”.
5.4. In particolare, il regolamento di disciplina del personale del C.S.M. prevede che all’Area A, livello economico 1, appartiene il personale che, ai sensi dell’articolo 10 (“Sistema di classificazione”), all’interno dei processi lavorativi di supporto alle attività istituzionali del Consiglio, svolge compiti operativi e gestionali in attuazione degli indirizzi ricevuti, sulla base di conoscenze teoriche e pratiche, anche con l’utilizzo di apparecchiature complesse ed un grado di esperienza discreto;ha la responsabilità di risultati parziali rispetto ai processi più ampi;ha relazioni interne ed esterne di natura semplice.
5.4.1. In ragione della tabella A, quadro 1 allegata al citato regolamento, il personale dell’Area I è inquadrato nei profili di Addetto ai servizi generali, di Autista e di Assistente, nei livelli economici corrispondenti, di norma, al grado di complessità dei compiti assolti od assolvibili.
5.4.2. In particolare, secondo la declaratoria, i profili di addetto ai servizi generali e di autista prevedono l’accesso al livello economico 1, mentre per il profilo di assistente l’accesso è al livello economico 2.
5.5. Nella procedura concorsuale in esame la signora I B, da quanto riportato nel verbale del 23 settembre 2015 del “Gruppo di lavoro per la valutazione preliminare sulla ritualità e sulla ammissibilità delle domande di partecipazione al concorso pubblico per 10 posti di addetto ai servizi generali”, veniva esclusa “ per mancanza del requisito di cui all’art. 2 lett. b) del bando, ritenendosi insussistente la corrispondenza tra mansioni all’epoca esercitate e profilo professionale richiesto nel bando di concorso. Quanto alle funzioni come assistenti, suffraga tale impostazione lo stesso orientamento del Consiglio che, nel determinare, in via generale, il compenso per gli assistenti dei componenti con contratto di collaborazione continuativa, lo ha parametrato a quello degli assistenti di ruolo ex B2 ”.
6. Alla luce di quanto considerato, questo Collegio, ai fini dell’accoglimento dell’appello, deve pertanto rilevare che:
a) il bando, come visto, nell’individuazione dei requisiti di ammissione al concorso, fa esplicito e specifico riferimento all’esercizio di “ un'attività di servizio di almeno tre anni in posizioni o profili professionali corrispondenti all'Area /A, livello economico 1, del Regolamento di Disciplina del Personale del C.S.M. ”;
b) alla chiarezza espositiva della lex specialis della procedura in esame si associano, peraltro, le specifiche previsioni del regolamento di disciplina del personale del C.S.M., nonché della allegata tabella A, al quale la prima fa rinvio;
c) in conclusione, la specificità della complessiva disciplina richiamata non lascia spazio ad ingiustificate applicazioni analogiche, a fortiori se, come nel caso di specie, l’estensione debba seguire un duplice passaggio logico: invero, in primo luogo, occorrerebbe equiparare il livello economico 2 (profilo di assistente) con il livello economico 1 (profili di addetto ai servizi generali e di autista), in secondo luogo occorrerebbe assimilare l’esercizio dell’attività di servizio richiesta all’esercizio delle funzioni in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
7. Ciò considerato, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado n. 14345 del 2015.
8. La particolarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.