Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2018-03-30, n. 201800871

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2018-03-30, n. 201800871
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201800871
Data del deposito : 30 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

<a data-decision-id="634f0731-92e4-5ea3-9efd-0afba2c3f213" href="/decisions/itcshhbzk6ijqohpmq">N. 02089/2017</a> AFFARE

Numero 00871/2018 e data 30/03/2018 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 14 marzo 2018


NUMERO AFFARE 02089/2017

OGGETTO:

Ministero dell'interno.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dai signori U M, nato a Santa Maria Capua Vetere il 22 settembre 1964, e F M, nato a Frattaminore il 29 giugno 1966, contro il Consorzio cimiteriale tra i Comuni di Frattamaggiore, Grumo Nevano e Frattaminore per l’annullamento del provvedimento del Presidente del Consorzio cimiteriale n. 718 del 1° giugno 2016, notificato il 6 giugno 2016, di diniego dell’istanza del signor U M di assegnazione di un monumentino funerario, nonché di diniego dell’istanza del signor U M di accesso all’elenco da cui risultano gli assegnatari dei 195 monumentini - di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione del Consorzio n. 27 del 15 ottobre 2009 - con l’indicazione della data di protocollo delle relative istanze di assegnazione dei suoli; del provvedimento del Presidente del Consorzio prot. 1047 del 30 agosto 2016 di non accoglimento dell’istanza del signor U M del 4 maggio 2016 di assegnazione di un monumentino funerario nonché di diniego dell’istanza di accesso all’elenco da cui risultano gli assegnatari in concessione di monumentini funerari nonché, infine, di diniego dell’istanza di accesso all’elenco integrale delle richieste di assegnazione delle concessioni cimiteriali; di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e consequenziale.

LA SEZIONE

Vista la relazione del Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali – del 21 novembre trasmessa con nota del Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali – del 22 novembre 2017, n. 0016902, con la quale è stato chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

visto il ricorso;

vista la memoria di controdeduzioni alla relazione ministeriale del signor U M;

esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere A S.


Premesso.

1. Il Consorzio cimiteriale tra i Comuni di Frattamaggiore, Grumo Nevano e Frattaminore, con delibera n. 14 del 29 settembre 2014, sulla base dell’articolo 46 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con delibera dell’assemblea consorziale del 27 dicembre 2012 - il quale espressamente prevede che la concessione delle sepolture private in favore di cittadini “avviene secondo le modalità stabilite dal consorzio con apposita deliberazione” - ha stabilito nuovi criteri per l’assegnazione delle concessioni cimiteriali prevedendo che le stesse sarebbero state assegnate ai cittadini richiedenti che avessero presentato specifica richiesta a seguito di apposito avviso, contenente le modalità di accesso alla concessione e che tale avviso sarebbe stato pubblicato per un tempo non inferiore a trenta giorni sul sito web del Consorzio e nella bacheca consortile posta all’interno del cimitero.

La medesima delibera, quindi, ha disposto, a decorrere dalla relativa esecutività, di ritenere privi di ogni effetto giuridico gli elenchi, elaborati negli anni dagli uffici consortili, contenenti i nominativi delle persone richiedenti qualsiasi tipo di concessioni cimiteriali, disponendone la definitiva archiviazione.

2. Il signor U M, che aveva presentato al Consorzio, il 18 dicembre 1990, una richiesta di concessione cimiteriale per l’edificazione di una cappella da contitolare con il fratello F, anch’egli ricorrente, ha chiesto il 7 ottobre 2015 di conoscere l’esito della predetta istanza. Nella corrispondenza che ne è seguita, i ricorrenti hanno altresì chiesto se prima della delibera n. 14 del 2014 vi fossero state assegnazioni di concessioni cimiteriali con riconoscimento di precedenza ai soggetti richiedenti detta assegnazione in uso novantanovennale.

Con nota del 4 maggio 2016, la parte ricorrente ha convertito la domanda di suolo in

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