Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2018-03-30, n. 201800871

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2018-03-30, n. 201800871
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201800871
Data del deposito : 30 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02089/2017 AFFARE

Numero 00871/2018 e data 30/03/2018 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 14 marzo 2018




NUMERO AFFARE

02089/2017

OGGETTO:

Ministero dell'interno.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dai signori U M, nato a Santa Maria Capua Vetere il 22 settembre 1964, e F M, nato a Frattaminore il 29 giugno 1966, contro il Consorzio cimiteriale tra i Comuni di Frattamaggiore, Grumo Nevano e Frattaminore per l’annullamento del provvedimento del Presidente del Consorzio cimiteriale n. 718 del 1° giugno 2016, notificato il 6 giugno 2016, di diniego dell’istanza del signor U M di assegnazione di un monumentino funerario, nonché di diniego dell’istanza del signor U M di accesso all’elenco da cui risultano gli assegnatari dei 195 monumentini - di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione del Consorzio n. 27 del 15 ottobre 2009 - con l’indicazione della data di protocollo delle relative istanze di assegnazione dei suoli;
del provvedimento del Presidente del Consorzio prot. 1047 del 30 agosto 2016 di non accoglimento dell’istanza del signor U M del 4 maggio 2016 di assegnazione di un monumentino funerario nonché di diniego dell’istanza di accesso all’elenco da cui risultano gli assegnatari in concessione di monumentini funerari nonché, infine, di diniego dell’istanza di accesso all’elenco integrale delle richieste di assegnazione delle concessioni cimiteriali;
di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e consequenziale.

LA SEZIONE

Vista la relazione del Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali – del 21 novembre trasmessa con nota del Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali – del 22 novembre 2017, n. 0016902, con la quale è stato chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

visto il ricorso;

vista la memoria di controdeduzioni alla relazione ministeriale del signor U M;

esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere A S.


Premesso.

1. Il Consorzio cimiteriale tra i Comuni di Frattamaggiore, Grumo Nevano e Frattaminore, con delibera n. 14 del 29 settembre 2014, sulla base dell’articolo 46 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con delibera dell’assemblea consorziale del 27 dicembre 2012 - il quale espressamente prevede che la concessione delle sepolture private in favore di cittadini “avviene secondo le modalità stabilite dal consorzio con apposita deliberazione” - ha stabilito nuovi criteri per l’assegnazione delle concessioni cimiteriali prevedendo che le stesse sarebbero state assegnate ai cittadini richiedenti che avessero presentato specifica richiesta a seguito di apposito avviso, contenente le modalità di accesso alla concessione e che tale avviso sarebbe stato pubblicato per un tempo non inferiore a trenta giorni sul sito web del Consorzio e nella bacheca consortile posta all’interno del cimitero.

La medesima delibera, quindi, ha disposto, a decorrere dalla relativa esecutività, di ritenere privi di ogni effetto giuridico gli elenchi, elaborati negli anni dagli uffici consortili, contenenti i nominativi delle persone richiedenti qualsiasi tipo di concessioni cimiteriali, disponendone la definitiva archiviazione.

2. Il signor U M, che aveva presentato al Consorzio, il 18 dicembre 1990, una richiesta di concessione cimiteriale per l’edificazione di una cappella da contitolare con il fratello F, anch’egli ricorrente, ha chiesto il 7 ottobre 2015 di conoscere l’esito della predetta istanza. Nella corrispondenza che ne è seguita, i ricorrenti hanno altresì chiesto se prima della delibera n. 14 del 2014 vi fossero state assegnazioni di concessioni cimiteriali con riconoscimento di precedenza ai soggetti richiedenti detta assegnazione in uso novantanovennale.

Con nota del 4 maggio 2016, la parte ricorrente ha convertito la domanda di suolo in quella di un monumentino con tipologia verticale da sei loculi ritenendo di essere stato illegittimamente permesso dalla procedura di assegnazione, nonostante l’istanza del 18 dicembre 1990.

Il Consorzio cimiteriale, nel dare riscontro con nota n. 718 del 1° giugno 2016, ha confermato l’adozione dei nuovi criteri e modalità di assegnazione, precisando che comunque il signor U M, collocato al 200° posto negli elenchi cronologici archiviati, non avrebbe potuto conseguire l’assegnazione di un monumentino funerario atteso che la percentuale di quelli spettanti al Comune di Frattaminore, ove il ricorrente risiede, è di n. 39.

3. I ricorrenti chiedono l’annullamento del provvedimento del Presidente del Consorzio cimiteriale n. 718 del 1° giugno 2016, notificato il 6 giugno 2016, di diniego dell’istanza del signor U M di assegnazione di un monumentino funerario “ in quanto nessuna manifestazione di interesse è stata presentata… a seguito della pubblicazione dei… band i” per la assegnazione dei suoli cimiteriali e dei monumentini funerari, nonché di diniego dell’istanza del signor U M di accesso all’elenco da cui risultano gli assegnatari dei 195 monumenti - di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione del Consorzio n. 27 del 15 ottobre 2009 - con l’indicazione della data di protocollo delle relative istanze di assegnazione dei suoli, in quanto ritenuta generica e “prima facie di natura emulativa” ed in quanto implicante un’attività di ricerca alla quale l’ente non sarebbe tenuto;
del provvedimento del Presidente del Consorzio prot. 1047 del 30 agosto 2016 di non accoglimento dell’istanza del signor U M del 4 maggio 2016 di assegnazione di un monumentino funerario, in quanto “ non prodotta a seguito di pubblicazione di apposito avviso ”;
nonché di diniego dell’istanza di accesso all’elenco da cui risultano gli assegnatari in concessione di monumentini funerari, perché “ non esiste agli atti d’ufficio un tale tipo di elenco, esistono invece i singoli provvedimenti di assegnazione-concessione in favore di privati cittadini ” nonché, infine, di diniego dell’istanza di accesso all’elenco integrale delle richieste di assegnazione delle concessioni cimiteriali (suoli) da cui risulterebbe che la istanza del ricorrente del 18. 12. 1990, prot. 1052, è collocata al 200° posto del numero cronologico;
di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e consequenziale.

4. A fondamento del ricorso sono dedotti i seguenti motivi.

Violazione art. 3 l. 7/8/1990 n. 241. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità. I ricorrenti ricordano che la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio n. 27 del 15 ottobre 2009 prevedeva che i monumentini verticali composti da sei loculi da realizzare dovevano essere 200 e che il criterio di assegnazione consisteva nello scorrimento dell’ordine cronologico delle istanze relative alla assegnazione in concessione di suolo, già presenti nell’archivio dell’ente e lamentano che sono dunque erronee ed inconferenti le motivazioni di diniego addotte dal Consorzio secondo cui con deliberazione assembleare n. 14 del 29 settembre 2014 sono stati adottati nuovi criteri per l’assegnazione delle concessioni cimiteriali con il venir meno di ogni effetto giuridico dei preesistenti elenchi. I ricorrenti lamentano che il Consorzio abbia richiamato negli atti impugnati in modo insufficiente ed incongruo la nuova disciplina entrata in vigore il 24 ottobre 2014, ripetendo che il signor M non ha presentato alcuna nuova istanza di concessione di suolo cimiteriale dopo tale delibera, senza dare rilievo alla circostanza decisiva che il ricorrente aveva già presentato istanza in data 18 dicembre 1990.

Violazione art. 3 l. 7/8/1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità. I ricorrenti deducono la contraddittorietà tra il provvedimento del Consorzio cimiteriale prot. 718 del 1° giugno 2016 ed il provvedimento del medesimo consorzio prot. 1047 del 30 agosto 2016 poiché nel primo l’Amministrazione conferma l’esistenza degli elenchi dei richiedenti l’assegnazione delle concessioni cimiteriali, specificando che il numero cronologico attribuito nei predetti elenchi all’istanza del signor M è il 200° mentre nel secondo afferma che non esiste agli atti d’ufficio un tale tipo di elenco, esistendo invece i singoli provvedimenti di assegnazione-concessione in favore dei privati cittadini, invitando il ricorrente ad indicare specificamente a quali provvedimenti (singole assegnazioni) è interessato.

Violazione art. 3 l. 7/8/1990 n. 241. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità. Violazione del principio del giusto procedimento. I ricorrenti lamentano che l’Amministrazione abbia proceduto alla assegnazione di suoli cimiteriali a seguito di avviso pubblico antecedentemente alla delibera del 24 ottobre 2014, rilevando che l’Amministrazione avrebbe dovuto scorrere cronologicamente le istanze presentate e risultanti dagli elenchi cronologici ancora vigenti al momento dell’adozione della determinazione n. 327 del 15 ottobre 2013, quanto meno nell’assegnazione dei sei monumentini oggetto di rinuncia da parte degli assegnatari in base al criterio cronologico di cui alla delibera n. 27/2009 e poi oggetto di riassegnazione ai sensi della delibera n. 4 del 28 febbraio 2013.

5. Il Ministero riferente ritiene inammissibile il ricorso nella parte in cui sono impugnati i provvedimenti di rigetto dell’istanza di accesso agli atti e, nel merito, infondato il ricorso.

Considerato.

6. La Sezione ritiene inammissibile il ricorso nella parte in cui impugna i provvedimenti di rigetto dell’istanza di accesso agli atti. I criteri cui si ispirano i rimedi avverso il diniego di esibizione di atti e documenti amministrativi sono caratterizzati dall’urgenza che mal si concilia con i tempi propri dei ricorsi straordinari e che implicano l’attribuzione del potere di ordinare all’Amministrazione un facere , potere incompatibile con il carattere consultivo dell’attività svolta dal Consiglio in sede di esame dei ricorsi straordinari. Ed infatti “ Com’è stato chiarito da questo Consiglio (Adunanza generale, 2 giugno 1994 n. 159/94) il rimedio contro il diniego di esibizione dei documenti amministrativi è compiutamente disciplinato dall’art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241 del 1990, la quale prevede una competenza del giudice amministrativo e un rito speciale.

La specialità di tale regime esprime la volontà di assicurare la tutela solo nella sede ed in conformità del processo previsti dalla normativa speciale, volta ad apprestare una tutela con criteri di urgenza, che mal si concilierebbe con i lunghi termini previsti per la proposizione del ricorso straordinario e per la sua istruttoria ”(Cons. Stato, Sez. II, n. 32 del 16 novembre 2011).

Il primo motivo non merita accoglimento. Il Consorzio, nell’esercizio della discrezionalità allo stesso spettante, con deliberazione assembleare n. 14 del 29 settembre 2014, approvata sulla base dei poteri allo stesso spettanti secondo quanto previsto dall’articolo 46 del regolamento di polizia mortuaria, ha adottato nuovi criteri per la assegnazione delle concessioni cimiteriali, anche al fine di assicurare una maggiore trasparenza, attraverso la pubblicazione di un apposito avviso pubblico e disponendo la archiviazione dei preesistenti elenchi contenenti nominativi dei richiedenti di qualsiasi tipo di concessione cimiteriale, con il venir meno di ogni effetto giuridico degli elenchi stessi. Il Consorzio con gli impugnati provvedimenti ha quindi fatto applicazione dei nuovi criteri stabiliti nella deliberazione n. 14. Tali provvedimenti appaiono, pertanto, esenti da vizi logici o gravi carenze valutative.

Quanto al secondo motivo, in disparte le considerazioni, innanzi svolte, sull’inammissibilità in sede di ricorso straordinario delle controversie relative all’accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, la lamentata contraddittorietà non attiene al contenuto della controversia. Il secondo provvedimento che nega l’esistenza degli elenchi non ha rilievo ai fini dell’impugnato provvedimento che è stato adottato in attuazione di una deliberazione che prevede un differente criterio di assegnazione. Pertanto tale motivo va disatteso.

Il terzo motivo è infondato. Il procedimento seguito per l’assegnazione nel 2013 ad altra persona di una concessione cimiteriale non assume rilievo nella controversia oggetto del presente ricorso che attiene a provvedimenti adottati successivamente alla deliberazione n. 14 del 2014. La lamentata contraddittorietà non sussiste poiché con la deliberazione n. 14 del 2014 è stato previsto un nuovo criterio di assegnazione delle concessioni cimiteriali, venendo pertanto meno i criteri in precedenza adottati e l’efficacia delle istanze presentate precedentemente all’approvazione di tale deliberazione.

7. Conclusivamente, alla stregua delle considerazioni fin qui esposte, il ricorso risulta in parte infondato e in parte inammissibile.

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