Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-06-23, n. 202306169
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Testo completo
Pubblicato il 23/06/2023
N. 06169/2023REG.PROV.COLL.
N. 02857/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2857 del 2023, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati E C, M C e M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M C in Roma, via Giovanni Antonelli 49;
contro
Comune -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Condominio il -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. -OMISSIS- pubblicata il 20/01/2023, non notificata.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 il Cons. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti gli avvocati Lorenzo Coleine in delega dell'avv. Colarizi e R O;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente appellante ha realizzato nel Comune -OMISSIS- un edificio residenziale, in virtù di concessione edilizia n.237 del 5 dicembre 1998 e variante n.28 del 15 febbraio 2001.
2. Ultimata la costruzione, il Comune, a seguito di una serie di sopralluoghi, riscontrava che lo spazio a parcheggio era stato di fatto incluso nell’area di pertinenza di uno dei fabbricati.
3. Di conseguenza, con ordinanza del 15 marzo 2002 n.20, prot. n. 3121, il Comune -OMISSIS- ingiungeva la demolizione di tali opere in quanto abusive, pronunciandosi altresì circa l’obbligo di realizzazione delle aree di parcheggio privato di uso pubblico.
4. Con sentenza -OMISSIS-, il T.A.R. Emilia Romagna adito dichiarava improcedibile il ricorso proposto contro l’ordinanza citata, essendo stata presentata da parte dei proprietari un’istanza di sanatoria per la recinzione abusiva.
5. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. -OMISSIS- accoglieva l’appello, avendo ritenuto sussistente l’interesse al ricorso e fondato il terzo motivo, relativo all’ordine di realizzare i parcheggi ingiunto con l’ordinanza di demolizione.
6. Nel frattempo, con ricorso avanti al T.A.R. per l’Emilia Romagna, sezione di Parma, il Comune -OMISSIS- agiva nei confronti della -OMISSIS-quali aventi causa della stessa società, per vedersi accertato il diritto dell’Ente locale alla realizzazione delle aree di parcheggio privato ad uso pubblico, della superficie di mq. 232,70, ed alla costituzione sulle stesse di una servitù permanente di uso pubblico.
7. Con sentenza n. -OMISSIS- il T.A.R. adito accoglieva la domanda di adempimento dell’obbligazione avente ad oggetto la costruzione delle aree di parcheggio privato ad uso pubblico come da tavola/planimetria richiamata dalla concessione edilizia in sanatoria n. 28 del 15 febbraio 2001, accertando il diritto dell’Amministrazione comunale all’esecuzione della relativa prestazione con conseguente condanna dei sigg. -OMISSIS-a provvedervi; il T.A.R., inoltre, disponeva, ai sensi dell’art. 2932 c.c., la costituzione sulla stessa area di una servitù di uso pubblico.
8. La decisione veniva confermata in appello con decisione n. -OMISSIS-, avverso la quale veniva proposto ricorso per revocazione.
9. Nelle more, gli odierni ricorrenti hanno proposto avanti a questo Consiglio ricorso per l’esecuzione della sentenza della Sez. VI, 9 dicembre 2020 n. 7794; premettendo di aver apposto sui due pilastri posti all’ingresso della loro proprietà dei cartelli contenenti l’invito a non parcheggiare nell’area e di aver ricevuto dal Comune -OMISSIS- ordinanze n. 31/2021 e n. 43/2021, volte alla rimozione dei cartelli, hanno chiesto a questo Consiglio l’(esatta) esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 dicembre 2020 n. 7794, asseritamente violata dalle ordinanze comunali n. 31/202 e n. 43/2021 citate.
10. Il Consiglio di Stato, VI Sezione, con la sentenza n. -OMISSIS-, oggetto del ricorso per revocazione in epigrafe, ha respinto il ricorso per ottemperanza e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale proposto dal comune -OMISSIS-.
10.1. La decisione, dopo aver richiamato la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 5 maggio 2016 n. 1794 (ove si è affermato, testualmente, che “ l’omessa realizzazione del parcheggio costituisce una palese violazione del titolo abilitativo e costituisce un abuso edilizio insuscettibile di condono, perché impedisce la realizzazione di determinate opere di urbanizzazione primaria ”), ha rilevato che nella sentenza della Sezione n. -OMISSIS-non è stato escluso in assoluto l’obbligo di realizzazione del parcheggio, ma è stato sancito che lo stesso doveva avvenire attraverso l’utilizzo di strumenti diversi rispetto all’ordinanza di demolizione.
Nel caso di specie il ridetto obbligo è stato già imposto e soddisfatto con la realizzazione del parcheggio in conseguenza dell’accoglimento della domanda di accertamento da parte del T.A.R. per l’Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, con la sentenza n. -OMISSIS- confermata in grado di appello con sentenza della Seconda Sezione del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, sicché “ l’ordine di rimozione adottato dal comune non contrasta con il giudicato afferente alla sentenza della Sezione n. -OMISSIS-, in quanto la statuizione in essa contenuta ha effetto limitato e perimetrato alla illegittimità dell’ordinanza di demolizione 15 marzo 2002 n. 20 e alla mancata definizione della successiva richiesta di sanatoria, peraltro riferiti ad una vicenda superata dagli eventi successivi. D’altronde, per ulteriore completezza, va sottolineato che il giudicato formatosi sulla sentenza della Seconda sezione del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- è (anche) successivo a quello formatosi sulla sentenza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, di cui qui si chiede l’esecuzione. Infatti, la detta sentenza n. -OMISSIS- è stata impugnata con ricorso per revocazione dichiarato inammissibile dalla Sezione seconda del Consiglio di Stato con sentenza n. -OMISSIS-; così che il relativo giudicato è comunque successivo a quello di cui alla citata sentenza n. -OMISSIS- ”.
11. Avverso la decisione sul giudizio di ottemperanza è stato proposto ricorso per revocazione.
11.1. Parte ricorrente anzitutto lamenta che la sentenza revocanda, in motivazione, richiama la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V del 5 maggio 2016 n. 1794, “ non pertinente con la fattispecie, in quanto ad altro si riferisce ”.
11.2. Vi sarebbe, poi, contrasto tra giudicati; le sentenze richiamate nella pronuncia revocanda sarebbero riferite a processi distinti.
11.3. La sentenza n. -OMISSIS-ha ritenuto che l’ordine di realizzare i parcheggi non sia consentito, sulla base del principio generalissimo di cui all’art. 23 della Costituzione, per cui non è vero, come obietta la pronuncia n. -OMISSIS-, che la statuizione contenuta nella sentenza n. -OMISSIS-“ ha effetto perimetrato alla illegittimità dell’ordinanza di demolizione 15 marzo 2002 n. 20 e alla mancata successiva richiesta di sanatoria ”, avendo invece affermato la inesistenza di una norma, che imponga d’imperio una siffatta specifica prestazione di fare.
Inoltre, non si comprenderebbe il richiamo alla richiesta di sanatoria, visto che l’ordinanza comunale non ne fa alcun cenno.
11.4. Il Comune si sarebbe anche sottratto all’ordine, “ nel riesaminare l’affare, di riconsiderare la fattispecie ”; riesame effettuato dalla sentenza revocanda, mentre il Comune non avrebbe tenuto un comportamento conforme a quello imposto dal giudicato.
11.5. Ove non si ritenesse sussistente il lamentato contrasto tra giudicati riferibile all’art. 395, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., si dovrebbe ritenere, comunque, presente l’ipotesi di errore di fatto di cui al n. 4 dell’art. 395 c.p.c.
La sentenza n.-OMISSIS-ha dedicato la sua assorbente attenzione al tema dei parcheggi; solo di riflesso facendo un accenno alla demolizione ingiunta con l’ordinanza del 15 marzo 2002. L’errore, dunque, sull’oggetto e portata della sentenza -OMISSIS-sarebbe evidente, finendo per essere un errore di fatto.
12. Il Comune intimato, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità delle censure revocatorie, non sussistendo alcun contrasto tra giudicati, data la prevalenza del