Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-08-16, n. 202207140
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Testo completo
Pubblicato il 16/08/2022
N. 07140/2022REG.PROV.COLL.
N. 03867/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 3867 del 2021, proposto da
Picenum Plast S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F M, L M e A K, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Acqua Novara.VCO S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato D A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Idrotherm 2000 S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Morbidelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio Nazionale per il Riciclaggio dei Rifiuti di Beni A Base di Polietilene (Polieco), non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, 25 gennaio 2021, n. 82, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acqua Novara.Vco S.p.a. e di Idrotherm 2000 S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2022 il Cons. G M e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Picenum Plast S.p.a. ha partecipato alla procedura per la «Fornitura di Tubazioni in PE» , indetta da Acqua Novara.VCO S.p.a. (d’ora in poi Acqua Novara), risultando aggiudicataria. Ai fini della sottoscrizione del contratto, la stazione appaltante richiedeva la prova del possesso del requisito di esecuzione del contratto rappresentato dall’iscrizione al Consorzio POLIECO, quale consorzio costituito ai sensi dell’art. 234 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al fine di gestire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilità, per avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero; in alternativa, la stazione appaltante chiedeva all’aggiudicataria «di esibire l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente con cui è stato esonerato dalla partecipazione al Polieco in quanto rientrante nelle ipotesi di cui al comma 7, dell’art. 234, del Codice dell’Ambiente» .
L’aggiudicataria comunicava di non essere iscritta al Polieco , né di esservi tenuta ai sensi dell’art. 234 sopra richiamato.
2. Con provvedimento del 10 settembre 2020, Acqua Novara ha disposto la revoca dell'aggiudicazione e con provvedimento del 14 settembre 2020 ha aggiudicato la fornitura alla Idrotherm 2000 S.p.a.
4. Con ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, la Picenum Plast ha impugnato i predetti provvedimenti. Con sentenza 25 gennaio 2021, n. 82, il Tribunale adito ha rigettato il ricorso ritenendo infondate tutte le censure dedotte.
5. La società Picenum Plast ha proposto appello riproponendo i motivi del ricorso di primo grado in chiave critica della sentenza di cui chiede la riforma.
6. Si è costituita in giudizio Acqua Novara.VCO S.p.a., chiedendo che l’appello sia respinto.
7. Resiste in giudizio anche la società Idrotherm 2000 S.p.a., concludendo per la reiezione del gravame.
8. All’udienza pubblica del 24 febbraio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Con il primo motivo (cfr. p. 7-16 dell’appello), articolato in diversi profili di censura, la società appellante deduce l’ingiustizia della sentenza per aver respinto il terzo motivo di ricorso, con il quale veniva contestata la richiesta formulata dalla stazione appaltante di fornire, in vista della stipula del contratto, la prova di «essere in regola con gli obblighi di partecipazione al Consorzio Polieco» . La sentenza ha