TAR Torino, sez. I, sentenza 2021-01-25, n. 202100082
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Testo completo
Pubblicato il 25/01/2021
N. 00082/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00697/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 697 del 2020, proposto da
Picenum Plast s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L M, A K, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Acqua Novara. Vco s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato D A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Idrotherm 2000 s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G Mlli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Consorzio Nazionale per il Riciclaggio dei Rifiuti di Beni A Base di Polietilene (Polieco), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Marvasi, Federico Tedeschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico Tedeschini in Roma, largo Messico n. 7;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione della procedura per la “Fornitura di Tubazioni in PE per Acqua Novara.VCO Spa” CIG: 8316956934, Prot. n. OUT/31092 del 10/09/2020, nonché di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto, ivi compresa la richiesta di comprova requisiti iscrizione Consorzio Polieco del 25/08/2020, il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore di Idrotherm 2000 srl (così erroneamente indicata in atti anziché Idrotherm 2000 spa) Prot. n. OUT/31502 del 14/09/2020, nonché il provvedimento di incameramento della cauzione e contestuale segnalazione all'ANAC Prot. n. OUT/31680 del 15/09/2020 e successiva rettifica del 17/09/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Idrotherm 2000 s.p.a. e di Acqua Novara.Vco s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2021 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stata disposta nei suoi confronti la revoca dell’aggiudicazione della gara per la fornitura di tubazioni in PE per la società Acqua Novara VCO s.p.a.
Deduce parte ricorrente di essere stata invitata alla gara, da aggiudicarsi al prezzo più basso.
In data 10.6.2020 Acqua Novara VCO s.p.a. inseriva nel sistema informatico per la procedura telematica di acquisto un addendum in cui precisava che, ai fini dell’aggiudicazione, “è necessario che il concorrente prima della sottoscrizione del contratto/ordine nei limiti di legge sia in regola con l’iscrizione al Consorzio Polieco”. La ricorrente presentava la propria offerta precisando di non essere iscritta al consorzio Polieco e di non esservi obbligata; in data 29.6.2020 veniva ammessa in gara.
In data 1.7.2020 la ricorrente risultava aggiudicataria.
In data 25.8.2020 la società veniva invitata, ai fini della sottoscrizione del contratto, a documentare l’iscrizione al consorzio, ovvero esibire la documentazione che attestasse che l’aggiudicataria rientrava nelle ipotesi di cui al comma 7 dell’art. 234 del d.lgs. n. 152/2006, aderendo ad un autorizzato sistema alternativo rispetto a quello del consorzio Polieco.
Stante il riscontro negativo da parte della concorrente, l’aggiudicazione veniva revocata con provvedimento del 10.9.2020, con conseguente incameramento della cauzione.
Lamenta parte ricorrente:
1) l’illegittimità della revoca dell’aggiudicazione per violazione di legge, illogicità, arbitrarietà e irragionevolezza in quanto l’iscrizione al consorzio Polieco non sarebbe un obbligo di legge; in specifico la giurisprudenza escluderebbe da anni la sussistenza di un siffatto obbligo e, parallelamente, non sarebbe stato attuato il complessivo sistema previsto dall’art. 234 del codice dell’ambiente, ancora necessitante di norme di attuazione, sicchè non sarebbe ravvisabile alcun ulteriore obbligo in capo ai concorrenti;
2) arbitrarietà e irragionevolezza della richiesta di iscrizione; l’iscrizione al Polieco non atterrebbe all’oggetto dell’appalto, non comporterebbe alcun vantaggio per la stazione appaltante e non sarebbe indicativa dell’affidabilità dell’impresa;
3) illegittimità del provvedimento perché lesivo della concorrenza; il requisito imposto lederebbe la concorrenza in quanto danneggerebbe le imprese che tuttora ritengono di opporsi all’obbligo di iscrizione al consorzio; esso lederebbe altresì il principio di concorrenza tra consorzi, in quanto la normativa ammette la possibilità di iscriversi anche a “sistemi alternativi” finalizzati a garantire da parte dei produttori il rispetto degli obblighi ambientali; la stazione appaltante non avrebbe considerato la possibilità di avvalersi di sistemi alternativi al consorzio Polieco, con effetti di rafforzamento in capo al consorzio Polieco di un monopolio;
4) illegittimità della revoca, in quanto il possesso del requisito sarebbe stato fornito dall’impresa in corso di procedura producendo la sentenza della Corte di appello di Roma n. 739/2019, che avrebbe dichiarato l’assenza di obblighi in capo alla ricorrente di iscrizione al consorzio Polieco.
Si sono costituite le controparti, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo.
Con ordinanza n. 481/2020 di questo TAR l’istanza cautelare è stata respinta.
Con atto di intervento ad opponendum depositato in giudizio in data 24.11.2020 è intervenuto in giudizio il consorzio Polieco, auspicando la definitiva reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 7078/2020 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare.
Con la memoria depositata per l’udienza di merito la società ha, per la prima volta, dedotto di essere iscritta al Consorzio alternativo Ecopolietilene, evidenziando di possedere quindi il requisito che le consentirebbe la sottoscrizione del contratto; ha replicato la stazione appaltante che la richiesta di documentare una iscrizione alternativa era stata formulata alla ricorrente prima della sottoscrizione del contratto, e la condizione non era in quella fase stata soddisfatta; l’iscrizione sarebbe avvenuta solo dopo il termine assegnato dalla stazione appaltante per la stipulazione del contratto e non sarebbe quindi favorevolmente apprezzabile in questa sede.
Parte controinteressata, in discussione, ha altresì contestato l’ammissibilità della deduzione relativa all’intervenuta iscrizione a un consorzio alternativo, in quanto censura sostanzialmente nuova rispetto alle deduzioni di cui al ricorso introduttivo.
All’udienza del 13.1.2021 la causa è stata discussa e decisa nel merito.
DIRITTO
Pare opportuno un breve inquadramento dei presupposti giuridico-fattuali in cui si inseriscono le doglianze della ricorrente.
La ricorrente opera nel mercato delle tubature a base di polietilene.
La società da anni ha in corso un contenzioso con il consorzio Polieco, ritenendo di non essere obbligata ad iscriversi allo stesso.
Il consorzio è previsto dall’art. 234 del d.lgs. n. 152/2006, secondo un sistema introdotto nel nostro ordinamento per la prima volta dal d.lgs. n. 22/1997, in seguito ad una procedura di infrazione aperta nei confronti dello Stato italiano dalla Commissione europea per violazione della normativa comunitaria ambientale.
In termini generali le finalità del consorzio Polieco (e delle strutture ad esso assimilabili, su cui infra) sono quelle di “migliorare la qualità dell’ambiente”, “contribuire alla transizione verso