Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-12-27, n. 202211375
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Testo completo
Pubblicato il 27/12/2022
N. 11375/2022REG.PROV.COLL.
N. 10137/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10137 del 2019, proposto da
Maria Assunta Di Francesco, rappresentata e difesa dagli avvocati M B e S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M B in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;
contro
Ministero dell'università e della ricerca, Università degli studi di Roma
La Sapienza
, Università
Magna Graecia
di Catanzaro, Università degli studi de L'Aquila, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca non costituito in giudizio;
nei confronti
Andrea Di Stefano, Antuono Gemma, Domenico Di Lorenzo, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 4937/2019
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, ora Ministero dell’università e della ricerca e delle Università degli studi di Roma La Sapienza , Magna Graecia di Catanzaro e de L'Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2022, svoltasi in videoconferenza ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis c.p.a., il cons. O F e udito l’avvocato M B per la parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’appellante ha chiesto l’annullamento e/o la riforma della sentenza del TAR del Lazio n. 4937/2019 che aveva accolto solo in parte il ricorso proposto in primo grado avverso il DM n. 546 del 30 giugno 2016 concernente le modalità di svolgimento dei test di ammissione al corso di laurea in Medicina e chirurgia per l’a.a. 2016/2017 e gli atti connessi, senza riconoscerle immediatamente “il rivendicato diritto all’immatricolazione”.
A sostegno della sua impugnazione l’appellante, che è stata nelle more del giudizio ammessa con riserva al corso in base ad ordinanza del Consiglio di Stato n. 2403/2017, ha lamentato i seguenti motivi: 1) omessa pronuncia sulla richiesta di declaratoria di improcedibilità del ricorso per l’avvenuto superamento da parte sua degli esami utili per essere ammessa al secondo anno;2) violazione e falsa applicazione dell’art. 34 comma 2 c.p.a.;3) erronea istruttoria;4) vizio di motivazione della sentenza, erroneità ed illogicità, errata valutazione dell’istruttoria, omessa decisione;5) vizio motivazionale, violazione e falsa applicazione dell’art. 74 c.p.a., dell’art. 112 c.p.c.;6) erroneità della pronuncia, vizio motivazionale, errata valutazione dell’istruttoria, violazione delle norme relative ai concorsi pubblici (DPR 9 maggio 1994 n. 487), violazione del bando di ammissione, dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. ai sensi dell’art. 97 Cost. e del principio del legittimo affidamento, arbitrarietà della p.a.;7) violazione di legge nella strutturazione da parte del MIUR del test;8) erroneità della sentenza impugnata in relazione alla trattazione della censura sulle domande del test non inedite;9) illegittimità della prova somministrata per violazione dell’art. 4 della l.n. 264/99;10) mancata approvazione del MIUR degli atti del concorso;11) violazione del principio dell’anonimato;12) violazione della garanzia della paternità della prova.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’università e della ricerca e le università degli studi La Sapienza di Roma e Magna Graecia di Catanzaro e l’Università de L’Aquila, chiedendo il rigetto dell’appello, in quanto infondato.
Con la memoria depositata in vista dell’udienza di discussione del merito l’appellante ha insistito per la declaratoria di improcedibilità del ricorso comunicando di essere iscritta ormai al VI anno di corso e di aver superato numerosi esami.
All’udienza pubblica del 14 ottobre 2022 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo l’appellante deduce l’erroneità del capo di sentenza sulla mancata declaratoria di improcedibilità del ricorso per avvenuto superamento da parte sua, nelle more del giudizio, degli esami utili per essere ammessa ai successivi anni di corso
Lamenta, in particolare, che Il T.A.R. avrebbe omesso di pronunciarsi sulla sua richiesta in tal senso, formalizzata in memoria.
La suddetta censura è fondata.
Ritiene il Collegio che nel caso non possa trovare applicazione l’articolo 4, comma 2 bis, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, introdotto dalla legge di conversione 14 agosto 2005, n. 168.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza del 28 gennaio 2015 n. 1, ha precisato che, con riferimento al favorevole esito di alcuni esami del corso di laurea in Medicina e chirurgia, l'accesso al quale sia stato reso possibile esclusivamente dal favorevole esito del giudizio di primo grado, non è invocabile l’art. 4, comma 2 bis, d.l. n. 115 del 2005, conv. in l. n. 168 del 2005 (che prevede il conseguimento di un’abilitazione o di un titolo anche nel caso in cui l’ammissione alle prove previste dal bando sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela). Invero, tale norma (avente natura eccezionale e, per tale ragione, non suscettibile di applicazione analogica), non è applicabile alle selezioni di stampo concorsuale per il conferimento di posti a numero limitato, né il superamento del test di ammissione al corso di laurea costituisce una abilitazione o un titolo (il cui conseguimento rappresenta l’indefettibile presupposto per l'applicazione della disposizione richiamata).
Questo orientamento restrittivo è stato recentemente confermato dal Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza dell’8 febbraio 2022 n. 881.
Anche prescindendo dalla applicazione della disposizione normativa sopra richiamata, ritiene, tuttavia, il Collegio che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per una declaratoria della cessazione della materia del contendere.
La previsione normativa di prove selettive per l’ammissione al corso di laurea in Medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria, di cui alla legge 2 agosto 1999 n. 264, risponde ad una duplice finalità: da un lato, quella di consentire agli atenei, sotto il profilo organizzativo, la possibilità di garantire un’offerta formativa compatibile con le proprie risorse strumentali e umane, dall’altro, quella di assicurare l’accesso al predetto corso ai soggetti in possesso delle cognizioni tecniche e delle capacità attitudinali necessarie per la proficua frequenza di corsi universitari di così elevato livello formativo.
Orbene, deve ritenersi che, nel caso di specie, le predette finalità siano state entrambe utilmente perseguite e soddisfatte.
Si osservi che l’appellante, essendo stata ammessa al corso di laurea in questione in forza di un provvedimento di natura cautelare, ha dimostrato nei fatti di possedere le doti attitudinali e le capacità tecniche richieste per la proficua frequenza dei corsi universitari;d’altro canto, non sono state segnalate dalle Amministrazioni resistenti delle disfunzioni, sul piano organizzativo o logistico, legate alla frequenza dei predetti corsi da parte dell’odierna appellante.
A distanza di anni dalla ammissione al corso in laurea, con il superamento di un numero significativo di esami universitari, deve dunque ritenersi soddisfatto l’interesse sostanziale azionato dall’appellante (per effetto della positiva valutazione del percorso accademico da parte delle Istituzioni Universitarie), mentre, di contro, non è ravvisabile (o quantomeno non è stato rappresentato in giudizio) alcun interesse delle Amministrazioni resistenti alla invalidazione del percorso accademico in questione.
Il documentato superamento degli esami universitari comprova la realizzazione della esigenza formativa cui era preordinata l’iniziativa giudiziale intrapresa e, quindi, il soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato in giudizio, i cui effetti non potrebbero essere posti nel nulla, sul piano ontologico, neppure nel caso di reiezione delle domande azionate.
Oltre a ciò, il permanere degli effetti giuridici del percorso accademico utilmente intrapreso dall’odierna appellante si pone in linea con il principio della conservazione degli atti giuridici (nella specie, gli attestati e le certificazioni di superamento degli esami universitari sostenuti) e appare conforme all’interesse pubblico finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, cui pure fa riferimento l’art. 3, comma 1, lett. a), della legge 2 agosto 1999 n. 264, unitamente al criterio dell’offerta potenziale del sistema universitario, ai fini della determinazione del contingente nazionale annuale per l’accesso ai predetti corsi universitari.
Infine, ad ulteriore supporto delle conclusioni cui è pervenuto il Collegio milita l’ulteriore considerazione, secondo la quale deve ritenersi meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico l’interesse a che gli esami non si svolgano inutilmente e che la lentezza dei processi non ne renda incerto l’esito, frustrando le legittime aspettative del privato, che abbia superato le prove di esame (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 9 aprile 2009 n. 108).
Per le considerazioni sopra richiamate, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con assorbimento della trattazione degli altri motivi di ricorso.
La peculiarità della fattispecie dedotta in giudizio giustifica, tuttavia, all’evidenza, l’equa compensazione delle spese di giudizio tra le parti.