Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-04-07, n. 201501750

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-04-07, n. 201501750
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201501750
Data del deposito : 7 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06281/2014 REG.RIC.

N. 01750/2015REG.PROV.COLL.

N. 06281/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6281 del 2014, proposto da:
Società Fratelli Ruggiero a.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. A C, S D C, con domicilio eletto presso S D C in Roma, via Aureliana, 63;

contro

Comune di Montecorice, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. A B, A L G, con domicilio eletto presso A B in Roma,
via Taranto,18;

nei confronti di

S C, in persona del Dirigente responsabile, non costituito;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n.00053/2014, resa tra le parti, concernente revoca del titolo autorizzativo unico rilasciato per la realizzazione di una struttura ricettiva adibita a case ed appartamenti per vacanze- ris.danni.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Montecorice;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2015 il Cons. S A e uditi per le parti gli avvocati Misserini (su delega di Brancaccio), Di Cunzolo e Clarizia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La sentenza in epigrafe della quale la società ricorrente chiede l’annullamento ha parzialmente accolto il ricorso di primo grado dalla medesima proposto al T.a.r. della Campania Sez. di Salerno per ottenere:

.- l’annullamento della determinazione prot. n. 002007 del 19.9.2013, adottata dal S.U.A.P. Cilento, recante la revoca del titolo autorizzativo unico di cui alla nota prot. n. 1317 del 7.11.2011, nonché della nota prot. n. 4716 dell'11.9.2013 del Comune di Montecorice e di tutti gli atti connessi e presupposti, compresi quelli relativi alla conferenza di servizi ed al verbale n. 6 del 22.7.2013 della Commissione Locale per il Paesaggio;

.- inoltre l'ottemperanza alla sentenza n. 1639 del 5.9.2012, passata in giudicato, e la condanna del Comune di Montecorice alla stipula della convenzione urbanistica ed al risarcimento dei danni presenti e futuri.

La gravata decisione ha, in particolare, motivato l’esito del giudizio di primo grado nei termini che seguono;

“deve disporsi l'annullamento del provvedimento impugnato (n. 2007 del 19.9.2013) e dei propedeutici atti comunali, mentre può disporsi l’assorbimento, alla luce della ratio decidendi come dianzi esplicitata, delle doglianze non esaminate.

Devono essere invece respinte:

- la domanda di ottemperanza della sentenza n. 1639/2012 e la connessa domanda di condanna del Comune di Montecorice alla stipula della convenzione, atteso che, a prescindere dalla idoneità della delibera consiliare comunale n. 50/2012 a soddisfare gli obblighi attuativi dalla stessa discendenti, l’avvio del procedimento di riesame, che sfugge in quanto tale alla portata caducatoria della presente sentenza (ferma l’esigenza della sua rinnovazione nel rispetto delle regole e dei principi dianzi esposti), impedisce allo stato di porre in essere gli adempimenti (come la convenzione ex art. 14, punto 6, del Piano Territoriale Paesistico del Cilento Costiero) necessari al perfezionamento dell’efficacia del suddetto titolo unico;

- la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento dell’indennizzo ex art. 21 quinquies l. n. 241/1990, dal momento che il provvedimento di revoca impugnato, che avrebbe potuto legittimare la richiesta, è stato annullato con la presente sentenza;

- la domanda di condanna al risarcimento del danno, anche a titolo di responsabilità precontrattuale, non potendo lo stesso dirsi definitivamente consolidato nella sfera giuridica di parte ricorrente, fino all’esito del (rinnovato) procedimento di riesame”.

Il dispositivo della sentenza di primo grado in esame è stato quindi del seguente tenore:

“definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1712/2013:

- accoglie in parte il ricorso ed annulla per l’effetto il provvedimento impugnato (n. 2007 del 19.9.2013) ed i propedeutici atti comunali;

- respinge la domanda di ottemperanza della sentenza n. 1639/2012 e la connessa domanda di condanna del Comune di Montecorice alla stipula della convenzione attuativa del titolo autorizzativo unico n. 1317/2011;

- respinge la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento dell’indennizzo ex art. 21 quinquies l. n. 241/1990;

- respinge la domanda di condanna al risarcimento del danno, anche a titolo di responsabilità precontrattuale.

Spese compensate.”

Per la migliore comprensione dei fatti connessi con il riprodotto esito del giudizio di primo grado è utile brevemente aggiungere che gli atti in precedenza indicati sono collegati all’iniziativa della Società appellante, che ha chiesto al S.U.A.P. Cilento l'autorizzazione per la realizzazione di una. struttura turistico-ricettiva - a rotazione d'uso - adibita a case ed appartamenti per vacanze nel Comune di Montecorice (SA) in località Agnone.

L'area di intervento (che si estende per circa 6.000 mq.) è ricompresa in zona "di sviluppo turistico" del vigente Programma di Fabbricazione ed è sottoposta ad una pluralità di vincoli paesaggistico-ambientali.

Il progetto presentato al S.U.A.P. Cilento prevedeva l'edificazione, in una zona scarsamente urbanizzata, di un complesso residenziale di circa 20 unità abitative autonome per un volume complessivo di circa 4.000 mc. e con un incremento abitativo medio di circa 100 persone.

In proposito, è opportuno aggiungere che lo strumento urbanistico comunale, per tale tipo di edificazione, prescrive la necessità della previa approvazione di un piano di "lottizzazione convenzionata" (si cfr. l'art. 13 delle N.d.A. del vigente P.d.F.).

Il S.U.A.P. Cilento su istanza della detta Società interessata ha dato corso al procedimento a mezzo della convocazione di una Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 447/1998, all’esito della quale è stato rilasciata l’autorizzazione unica prot. n. 1317 del 7.11.2011, con la quale il Responsabile del S.U.A.P. ha autorizzato la Fratelli Ruggiero s.r.l. a realizzare l'intervento, pur dando espressamente atto nello stesso titolo, che "l'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla sottoscrizione della convenzione prevista dalla normativa del P.T.P.", per addivenire alla quale, in forza dell'art. 14, punto 6, delle N.d.A. del P.T.P., “almeno il 25% della superficie territoriale deve essere "sistemata e ceduta gratuitamente al Comune".”

A tal fine, dopo il rilascio del titolo unico, la Fratelli Ruggiero s.r.l. ha chiesto con istanza prot. n. 6063 del 28.11.2011, a cui ha fatto seguito la successiva nota prot. n. 280 del 20.1.2012, che il Comune di Montecorice addivenisse alla stipula della convenzione, peraltro proponendo che "l'area destinata alla cessione per la realizzazione del verde pubblico sia in parte oggetto di monetizzazione per una estensione di mq.

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