Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-07-19, n. 202406513
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Pubblicato il 19/07/2024
N. 06513/2024REG.PROV.COLL.
N. 08190/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 8190 del 2023, proposto dalla San Raffaele S.p.a., e dalla Irccs San Raffaele Roma S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall' avvocato R B, domiciliataria
ex lege
in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27;
nei confronti
il Commissario ad acta per la Sanità della Regione Lazio, non costituito in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. III n. 2266/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Vista la memoria depositata dalla Regione Lazio in data 28 marzo 2024;
Vista la memoria di replica dell’appellante depositata il 18 aprile 2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 73 del c.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2024 il Cons. A M M e sentiti i difensori delle parti come da verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso per revocazione in esame, le società San Raffaele S.p.a. e Irccs San Raffaele Roma S.r.l. impugnano la sentenza 6 marzo 2023 n. 2266, con la quale questa Sezione, ha accolto l’appello proposto dalla Regione Lazio e, in riforma della sentenza n. 5839/2022 del TAR Lazio, sezione III, ha respinto il ricorso proposto in primo grado dalla parte appellante, avverso la delibera di riduzione del budget adottata dal Commissario ad acta.
Secondo la parte ricorrente, la sentenza del Consiglio di Stato deve essere revocata “essendo stata pronunciata in violazione del principio del contraddittorio, non essendo pervenuto al domicilio elettivo della parte appellata . . . l’avviso dell’udienza pubblica di decisione dell’appello” con conseguente “sconoscenza della data dell’udienza di discussione del gravame e l’impossibilità del difensore delle società appellanti di presenziarvi e svolgere l’attività difensiva”.
La decisione revocanda sarebbe stata, quindi, adottata, secondo la prospettazione del ricorrente, all’esito di udienza pubblica, svoltasi in assenza del difensore delle società appellati che, malgrado si fosse costituto - riproponendo le questioni assorbite nei termini di cui agli artt. 101 co 2 e 46 co. 1 c.p.a - non è stato ritualmente avvisato della fissazione dell'udienza di merito, come confermato dalla visione del fascicolo elettronico del giudizio;lamenta nello specifico l’istante che l’ufficio di segreteria non ha provveduto a comunicare ex art. 71, co 5, c.p.a la fissazione disposta con decreto di cui al comma 3 di detto articolo.
Tanto riferito alla fase rescindente del presente giudizio, il ricorrente, in ordine alla fase rescissoria, chiede che la sentenza di questo Consiglio di Stato sia revocata nei quattro motivi accolti nella sentenza revocanda, con riproposizione delle doglianze assorbite in primo grado – il cui accoglimento avrebbe comunque condotto, a suo dire, all’annullamento del DCA n. 349/2012.
La Regione Lazio si è costituita in giudizio, eccependo nella fase rescindente l’inammissibilità del ricorso per revocazione.
Quanto alla eventuale fase cd. rescissoria, l’Amministrazione regionale conclude per il rigetto del ricorso.
Nella udienza pubblica del 9 maggio 2024, la causa è stata riservata in decisione.
L’oggetto della controversia riguarda la verifica della sussistenza o meno di un errore di fatto revocatorio nella ipotesi - verificatasi nel caso all’esame - in cui la sentenza revocanda sia stata emessa in assenza del difensore che, pur costituito – nei termini ex art. 46 c.p.a. alla data dell’udienza stabilita per la trattazione del ricorso, non abbia ricevuto la relativa comunicazione ex art.71, co. 5, del c.p.a, essendo stati gli avvisi recapitati unicamente ad una sola delle parti del giudizio.
Il ricorso per revocazione proposto dalle società San Raffaele S.p.a. e Irccs San Raffaele Roma S.r.l. deve essere accolto, in questa sede, limitatamente alla fase rescindente;laddove, in applicazione dell’art. 73, comma 3 del c.p.a, il Collegio riserva l’esame della fase rescissoria, assegnando alle parti il termine, ivi indicato, per il deposito di eventuali memorie difensive.
Tale conclusione trova conferma nella giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato sez. IV, sent. 19 gennaio 2012, n. 227), là dove ha chiarito che: “la mancata comunicazione al difensore costituito della data dell’udienza stabilita per la trattazione del ricorso costituisce motivo di revocazione, poiché l’omissione dell’adempimento da parte della segreteria, in assenza di precisi riscontri formalmente inseriti nel fascicolo, induce in errore il Collegio circa la regolare costituzione del contraddittorio, il che integra un errore di fatto riconducibile alla fattispecie di cui all’articolo 395, n. 4 c.p.c.
Analogamente: “l’omesso rilievo del difetto di contraddittorio (comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza in segreteria, sicché la domicilio eletto da difensore nell’atto di appello), costituisce errore di fatto revocatorio ai sensi dell’articolo 106 c.p.a e 395 n. 4 c.p.c. (Cons. St. IV, 12 luglio mila e 13, n. 3765)”.
In presenza di dati (quantomeno) non univoci, tenuto conto della imprescindibile tutela del principio del contraddittorio, che costituisce esplicazione concreta del diritto di difesa “in ogni stato e grado del procedimento”, ex art. 24, comma secondo, Cost., il giudice non può che propendere per la sussistenza del difetto di notifica, allorché non venga inequivocabilmente dimostrata la ricezione dell’avviso (o comunque la conoscenza del contenuto del medesimo), sulla base di prove documentali e comunque certe, e non già ciò deducendo attraverso argomentazioni più o meno plausibili.
Per le ragioni sin qui esposte, e con riferimento alla dedotta violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa (pagg. 6 – 12 ricorso), sussiste l’errore di fatto revocatorio consistente nell’omesso rilievo da parte del giudice della non integrità del contraddittorio all’udienza pubblica fissata per la discussione (e quindi il passaggio in decisione) della causa. Pertanto, il ricorso per revocazione proposto dalle società ricorrenti deve essere accolto nella fase rescindente;mentre, il Collegio riserva l’esame della fase cd. rescissoria, assegnando ex art. 73 n. 3 un temine alle parti per il deposito di memorie;fissa il prosieguo della discussione alla udienza pubblica che sarà fissata con decreto del Presidente della Sezione nel rispetto dei termini di cui alla citata disposizione normativa.
In conclusione il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione.
Riserva la statuizione delle spese alla definizione della fase rescissoria del giudizio.