Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-12-10, n. 201206300
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N. 06300/2012REG.PROV.COLL.
N. 05716/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5716 del 2012, proposto da:
Codacons - Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti agli utenti e consumatori – e Associazione utenti dei servizi radiotelevisivi, in persona dei rispettivi rappresentanti, rappresentati e difesi dagli avvocati M R e C R, con domicilio eletto presso la sede del Codacons, ufficio legale nazionale in Roma, viale Mazzini, 73;
contro
Rai - Radiotelevisione Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato A P, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, piazza delle Muse 8;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III TER n. 3284/2012, resa tra le parti, concernente diniego accesso ai documenti relativi alle testate rainews e tg1
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rai-Radiotelevisione Italiana s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2012 il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Ramadori e l'avvocato Pace;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il Codacons (coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) e l’Associazione degli utenti dei servizi radiotelevisivi impugnano la sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio 11 aprile 2012, n. 3284 che ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato il ricorso proposto dalle odierni appellanti avverso il diniego di accesso opposto dalla RAI sulla istanza del 3 ottobre 2011 finalizzata ad ottenere l’ostensione di una serie di atti e documenti relativi alle testate Rainews24 e Tg1 ( in particolare, l’istanza riguardava la documentazione inerente: a) i palinsesti televisivi programmati e realizzati nei mesi di luglio-agosto-settembre 2011; b) gli ordini di servizio interni; c) gli ordini di servizio che hanno condotto ad affidamenti a troupe esterne per la realizzazione di servizi nel predetto periodo; d) i dati inerenti ai costi di rete; e) i compensi del personale a servizio; f) i compensi dei redattori e degli altri giornalisti in servizio nel periodo luglio-agosto-settembre 2011; g) i turni di servizio del predetto periodo, compresi quelli delle giornate di sabato e domenica).
Gli appellanti censurano la erroneità della gravata sentenza sia nella parte in cui ha ritenuto non legittimata alla proposizione della domanda l’associazione degli utenti dei servizi radiotelevisivi, in quanto non iscritta nell’elenco di cui all’art. 137 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, sia nella parte in cui ha ritenuto infondata la istanza ostensiva del Codacons, in quanto volta ad esercitare un sindacato diffuso sulla attività di gestione dell’ente televisivo, non consentito attraverso lo strumento dell’accesso ai documenti amministrativi, in base al chiaro disposto dell’art. 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Insistono gli appellanti per il riconoscimento della ammissibilità e della fondatezza della istanza di accesso, evidenziando in particolare che la stessa riguarda i contenuti della programmazione di due testate della RAI, nell’ambito di un ristretto periodo nonché alcuni dati specifici afferenti il costo del personale dipendente e non avrebbe pertanto carattere generalizzato e diffuso, come erroneamente ritenuto dai giudici di primo grado.
Si è costituita la Rai per resistere al ricorso in appello e per chiederne la reiezione.
All’udienza del 20 novembre 2012 la causa è stata trattenuta per la sentenza, che viene resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 116, comma 4, Cod. proc. amm..
2.- L’appello è infondato e va respinto.
L’infondatezza nel merito del ricorso consente al Collegio di ritenere assorbita la questione della ritualità e della tempestività della memoria del 6 novembre 2012 prodotta dalle appellanti ed oggetto di specifica eccezione di inammissibilità da parte dell’appellata Rai.
Appaiono anzitutto condivisibili le considerazioni svolte dai giudici di primo grado a sostegno della declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dall’Associazione degli utenti dei servizi radiotelevisivi attesa la evidente carenza del requisito di rappresentatività, desumibile tra l’altro dalla mancata iscrizione della associazione nell’elenco di cui all’art. 137 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206. Come già rilevato dalla Sezione in altra pronuncia relativa al medesimo soggetto ( Consiglio di Stato, VI, 8 febbraio 2012 n. 677 ) non risulta e non è stato dedotto che tale Associazione sia stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 5 della l. 30 luglio 1998, n. 281 (oggi art.137 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 677), né risulta una sua legittimazione ex lege .
Inoltre, non sono emersi nel corso dei due gradi del giudizio specifici elementi – ulteriori rispetto alle mere previsioni dello statuto dell'ente - tali da far ritenere la medesima associazione come un ente stabile, sufficientemente rappresentativo ed effettivamente attivo per la tutela degli utenti.
In ogni caso, osserva il Collegio che indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni di legittimazione in capo ai due soggetti appellanti, la istanza ostensiva dagli stessi proposta non poteva nella specie trovare accoglimento, facendovi ostacolo il divieto previsto dall’art.24, comma terzo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, l’istanza ostensiva denota la sussistenza di un interesse meramente esplorativo in capo alle odierne appellanti, inammissibilmente rivolto ad esercitare un controllo generalizzato su una parte (sia pur delimitata sul piano temporale ai mesi di luglio, agosto e settembre 2011) della attività gestionale e organizzativa dei palinsesti televisivi di Rainews e del Tg1 . L’intento perseguito dai proponenti l’istanza è di verificare la corretta gestione del pubblico denaro che affluisce all’ente radiotelevisivo per il tramite del pagamento del canone, la ottimale organizzazione dei programmi, il loro livello qualitativo in rapporto alle dotazioni di uomini e mezzi a disposizione della RAI. In sostanza, l’obiettivo dei proponenti l’azione ostensiva era di raccogliere materiale documentale non precisamente individuato (né individuabile) ex ante , quantomeno sul piano quantitativo, in vista di una verifica in concreto della efficienza dei servizi televisivi offerti dalle due precitate testate giornalistiche.
Ritiene il Collegio che correttamente tale istanza sia stata denegata sul rilievo del suo carattere strumentale rispetto ad una forma di sindacato diffuso non consentita dall’ordinamento
per il tramite dello strumento giuridico dell’accesso agli atti.
In contrario non rileva quanto osservato, anche in sede di discussione orale, dalla difesa delle appellanti secondo cui l’accesso avrebbe avuto ad oggetto soltanto due programmi dell’ente televisivo atteso che, al contrario, la pretesa ostensiva mirava alla acquisizione di una serie di atti relativi alle due predette testate, apparentemente non correlati se non sotto il profilo dalla loro valenza rivelatrice di possibili ipotesi di mala gestio . Ma è proprio questo il contenuto ed il senso del divieto posto dalla indicata disposizione (art. 24, comma 3, cit.) in vista di un uso coerente e non distorto dell’istituto dell’accesso, preordinato a consentire l’acquisizione di documentazione amministrativa correlata ad una posizione meritevole di tutela dell’istante e funzionale alla sua più proficua tutela giuridica, ma non al compimento di indagini ispettive ad ampio raggio sulla efficienza dell’azione dei pubblici poteri ( nella lata accezione che intorno a tale espressione si è venuta a delineare nella elaborazione giurisprudenziale).
In definitiva, l’appello va respinto risultando condivisibili le osservazioni svolte dal giudice di primo grado a sostegno della piena legittimità del diniego d’accesso in primo grado impugnato.
Le spese di lite di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.