Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-07-02, n. 202405850
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Testo completo
Pubblicato il 02/07/2024
N. 05850/2024REG.PROV.COLL.
N. 06305/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6305 del 2022, proposto da
Eleven Finance S.r.l. in liquidazione (già C.G. Cinema Spettacolo S.r.l. in liquidazione incorporata in Eleven Finance S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato U L S D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 01042/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2024 il Cons. M S e uditi per le parti gli avvocati De Luca e Lorenzetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Si controverte sull’ordine di rimozione di alcuni impianti, collocati sui terrazzi laterali del Cinema Adriano in Roma, destinati alla pubblicità dei film in programmazione.
Il Cinema Adriano è stato sottoposto a vincolo culturale (Tutela Monumentale) con decreto ministeriale del 4 dicembre 1999.
La diffida impugnata è stata dunque adottata per la violazione dell’art. 49 del Codice dei Beni Culturali, avendo la ricorrente installato dei manifesti pubblicitari su immobile sottoposto a vincolo di tutela monumentale senza la prescritta autorizzazione della Soprintendenza, per legge obbligatoria e vincolante.
Il provvedimento comunale contesta infatti la violazione dell’art. 49 del codice dei beni culturali nella parte in cui si vieta la collocazione di impianti pubblicitari su edifici culturali, salva l’autorizzazione del soprintendente che nella specie difetta.
2. L’ordine di rimozione veniva impugnato dinanzi al TAR Lazio che tuttavia rigettava il gravame per le seguenti ragioni:
2.1. La soprintendenza statale ai beni culturali non è stata evocata in giudizio;
2.2. Nel caso di specie non si pone un problema di circolazione stradale ma, piuttosto, di adeguata tutela del vincolo architettonico a suo tempo impresso sull’immobile;
2.3. Vincolo che nel caso di specie non risulta essere stato rispettato dal momento che non è stata richiesta la prescritta autorizzazione ministeriale.
3. La sentenza di primo grado formava oggetto di appello per erroneità nella parte in cui non sarebbe stato considerato che:
3.1. I due manufatti pubblicitari non costituiscono abuso edilizio in quanto insuscettibili di creare “nuove volumetrie né aumento di cubatura” (pag. 8 atto di appello introduttivo);
3.2. I due manufatti non costituiscono pericolo per la circolazione stradale;
3.3. “dette strutture pubblicitarie (cartellonistica) poste all’esterno del … “Cinema Adriano” sono presenti