Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza breve 2023-07-06, n. 202306606

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza breve 2023-07-06, n. 202306606
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306606
Data del deposito : 6 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/07/2023

N. 06606/2023REG.PROV.COLL.

N. 04399/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 4399 del 2023, proposto da
Hightel Towers S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato U L S D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Diamante, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M D R e M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 410/2023.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Diamante;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2023 il Cons. G G e uditi per le parti gli avvocati U L S D L e M P;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


FATTO E DIRITTO

1. In data 28 febbraio 2020 la Hightel Towers S.p.A. ha presentato al prot. n. 4403 del Comune di Diamante un’istanza di autorizzazione per “lavori di realizzazione di nuovo impianto tecnologico da ubicare su fabbricato adibito a struttura ricettiva sito in loc. Riviere”, su suolo distinto in catasto al fg. 4, p.lla 252, sub. 1.

1.1 Con provvedimento prot. n. 6458 del 9 aprile 2020 il Comune di Diamante, previa comunicazione dei motivi ostativi, ha rigettato detta istanza rilevando il contrasto con il “regolamento comunale per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, di telecomunicazioni televisive e degli elettrodotti e relative tavole indicanti le zone e/o i siti per l’installazione degli impianti” approvato giusta delibera di C.c. n. 17 del 25.5.2015 recante il divieto di installazione di impianti di comunicazioni elettroniche in aree e/o fabbricati vincolati ex D.Lgs. 42/2004”.

1.2. Avverso il provvedimento prot. n. 6458 del 9 aprile 2020 e tutti gli altri atti presupposti,

connessi e/o conseguenziali (tra cui l’ordinanza n. 139 del 5 aprile 2020 e, nei limiti dell’interesse

fatto valere, il regolamento comunale approvato giusta delibera di C.c. n. 17 del 25 maggio 2015)

la Hightel Towers S.p.A. ha proposto impugnazione innanzi al T.A.R. per la Calabria – sede di Catanzaro con ricorso R.G. n. 643/2020.

1.3 Nelle more della decisione sul predetto ricorso R.G. n. 643/2020, con ordinanze n. 282 e n. 283 del 22 maggio 2020, il Sindaco del Comune di Diamante, nel dichiarato esercizio dei poteri attribuitigli dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000, per un verso, ha vietato “la sperimentazione o installazione del 5G sul territorio del Comune [… ], applicando il principio precauzionale sancito dall’Unione europea, in attesa dell’aggiornamento del regolamento comunale ed in subordine all’emanazione di linee guida aggiornate da parte gli organismi di tutela della salute e dell’ambiente nazionali e regionali” e “di autorizzare, asseverare, dare esecuzione a ogni installazione di impianti e progetti riguardo l’installazione e/o modifica di impianti di telecomunicazioni relativi alla nuova tecnologia 5G su tutto il territorio amministrato […] fino quando non sarà garantita l’innocuità di questa nuova tecnologia”, per altro verso, ha inibito, sino al 30 luglio 2020 l’avvio e la cantierizzazione di opere e interventi, nonché la presentazione di richieste, comunicazioni, domande “volti ad ottenere -anche nella forma del silenzio significativo- titoli abilitativi (autorizzazioni, permessi, nulla osta) per la realizzazione e/o l’ampliamento/potenziamento/adeguamento e/o qualsiasi tipologia di intervento di modifica di

impianti di telefonia mobile o radio base sul territorio comunale”.

1.4 Avverso le prefate ordinanze n. 282 e n. 283 del 22 maggio 2020 la Hightel Towers S.p.A. ha proposto motivi aggiunti nel giudizio introdotto con ricorso R.G. n. 643/2020 che il T.A.R. per la Calabria – sede di Catanzaro ha accolto con sentenza n. 1164/2020 annullando, per l’effetto, l’impugnato provvedimento prot. n. 6458 del 9 aprile 2020.

In tale sentenza il T.A.R. ha rilevato:

- che “la particolare natura degli impianti di teleradiocomunicazione, equiparati in via

normativa alle opere di urbanizzazione primaria (art. 86, comma 3, del D.Lgs. 387/2003), rende

l’installazione di tali manufatti compatibile con qualunque destinazione di zona (cfr. T.A.R.

Catanzaro II 15.10.2019, n. 1692; T.A.R. Catanzaro II 30.5.2018, n. 1124; T.A.R. Catanzaro II

30.5.2018, n. 1122; T.A.R. Catanzaro I 10.6.2011, n. 882), sicché la collocazione di questi in aree

vincolate non impedisce ex se la loro realizzazione. È vero che l’art. 8, comma 6, della L. 36/2001

permette ai comuni di individuare siti in cui è vietata l’installazione di impianti di telecomunicazione, per la protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici. Tuttavia «tale potere regolamentare incontra il limite che esso non può sostanziarsi in divieti generalizzati di installazione degli impianti in intere zone urbanistiche predefinite e, in quest’ultimo caso deve comunque salvaguardare una possibile localizzazione alternativa degli impianti, così da permettere una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni. In altre parole, il divieto di posizionare gli impianti in determinate aree deve comunque consentire la localizzazione degli impianti in aree alternative, risultando, in caso contrario, in contrasto con l’interesse pubblico alla capillare distribuzione del servizio di telecomunicazioni sul territorio» (C. di S. VI 3.6.2019, n. 3679)”;

- l’assenza di “una concreta esplicazione di quali siano le localizzazioni alternative che

consentano all’impianto -sebbene collocato al di fuori dell’area vincolata- di raggiungere l’intero

territorio comunale, ivi inclusa l’area in questione”;

- che “le ordinanze -n. 282 e n. 283 del 22.5.2020- non trovano applicazione né a procedimenti

già conclusi né a domande presentate prima della loro emanazione, sicché non impattano in

alcun modo sulla posizione giuridica del ricorrente […] l’ordinanza n. 282 […] ha un campo di

operatività limitato alla tecnologia 5G cui l’impianto era estraneo”.

1.5 In data 24 settembre 2020 la Hightel Towers S.p.A., poiché l’art. 87, comma 9, del D.Lgs. 259/2003, nella versione vigente ratione temporis, prevedeva che l’istanza volta alla realizzazione di impianti di comunicazione elettroniche, decorsi 90 giorni dalla presentazione, dovesse ritenersi accolta, ha comunicato l’avvio dei lavori volti alla realizzazione dell’impianto.

1.6 Con nota prot. n. 21239 del 25 settembre 2020 il

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