Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-03-03, n. 201701004
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Pubblicato il 03/03/2017
N. 01004/2017REG.PROV.COLL.
N. 04708/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4708 del 2016, proposto da:
M T M, C V, rappresentati e difesi dall'avvocato M T M C.F. MRRMRA50H44D086D, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
contro
Ministero della Giustizia non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 03024/2016, della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 03021/2016, della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 03023/2016, resa tra le parti, concernente statuizione sulle spese del giudizio relativo all'esecuzione del giudicato formatosi sui decreti n.7660/12,7162/11 e 1601/14 della corte di appello di roma - equa riparazione - legge pinto
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2017 il Cons. A A e uditi per le parti gli avvocati R. Carlo su delega di M.T. Marra;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con un unico atto di appello la parte appellante ha impugnato molteplici sentenze di primo grado;
Considerato che pertanto l’appello è inammissibile;
Considerato infatti che nel processo amministrativo d'appello è inammissibile l'impugnativa da parte del privato, con un unico atto, di più sentenze emesse in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, ancorché pronunciate tra le stesse parti, atteso che l'art. 70 c.p.a. conferisce al giudice amministrativo il generale potere discrezionale di disporre la riunione di ricorsi connessi con la conseguenza che, ove si tratti di cause connesse in senso oggettivo o soggettivo, è al giudice amministrativo di secondo grado che compete il potere di riunire appelli contro più sentenze in funzione dell'economicità e della speditezza dei giudizi, nonché al fine di prevenire la possibilità di contrasto tra giudicati;è quindi una riunione a posteriori adottata in vista di un'uniforme decisione definitiva delle cause e quando le parti hanno ormai definito le loro posizioni;è invece inammissibile l'iniziativa posta in essere a priori dall'appellante, intesa a riunire cause diverse mediante unico appello contro più sentenze, in violazione dell'art. 101 c.p.a., che qualifica l'appello come ricorso proposto avverso la sola sentenza che definisce il giudizio, atteso che essa sottrarrebbe al giudice il governo dei giudizi e porrebbe le premesse per la creazione di situazioni processuali confuse o inestricabili. ( cfr. ad es. IV Sez. n. 1906/2016);