Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-12-09, n. 202409906

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-12-09, n. 202409906
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202409906
Data del deposito : 9 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/12/2024

N. 09906/2024REG.PROV.COLL.

N. 08081/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8081 del 2022, proposto dalla società -OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati V P, A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Campania, non costituito in giudizio;
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Azienda Sanitaria Locale di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 04882/2022, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2024 il Cons. G P e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La società-OMISSIS-ha agito in primo grado per l’annullamento dei provvedimenti che le hanno negato il riconoscimento delle indennità per l’abbattimento di complessivi n. 132 capi bufalini risultati positivi alla brucellosi.

2. Il diniego è stato opposto dalla ASL Caserta in quanto dagli esami svolti su nove capi infetti di età superiore ai 6-9 mesi era emerso l’uso illecito del vaccino RB51 per la brucellosi a far data dal mese di luglio 2013 e fino alla data dell’ultimo controllo avvenuto il 21 aprile 2021, e ciò in asserita violazione:

I) dell’art. 25 del D.M. n. 651/1994, che vieta su tutto il territorio nazionale la commercializzazione e l’uso di vaccini contro la brucellosi, salvo deroghe consentite in particolari situazioni epidemiologiche;

II) della delibera della Giunta Regionale Campania n. 189 del 24 maggio 2011 (Piano triennale per il controllo della brucellosi bufalina nella Provincia di Caserta, vigente ratione temporis ), punto 1.7, in forza della quale la vaccinazione con siero RB51 può essere praticata nei soli animali di sesso femminile di età compresa tra i 6 e i 9 mesi.

Secondo quanto riportato nei provvedimenti impugnati, l’uso non autorizzato del vaccino RB51 da parte dell’allevatore è equiparabile al comportamento di “ mancata collaborazione ” alle operazioni di eradicazione della patologia bufalina e, come tale, preclude l’accesso al beneficio dell’indennizzo ai sensi dell’art. 26 del D.M. n. 651/1994.

3. Nel contestare la legittimità di dette determinazioni, la parte ricorrente ha dedotto che:

a) in esse è insito un difetto di istruttoria, di illogicità e di erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, dal momento che è stata assegnata rilevanza ad una circostanza (il presunto utilizzo illecito del vaccino su capi di età superiore ai 6 - 9 mesi, limite entro il quale tale vaccino era consentito dalla delibera giuntale n. 189/2011 all’epoca vigente) fattualmente smentita in sede penale, visto che il legale rappresentante dell’azienda è stato assolto dalla Corte d’Appello di Napoli, Prima Sezione Penale, in relazione all’imputazione per il delitto di cui all’art. 544 ter c.p. (maltrattamento di animali) asseritamente commesso in-OMISSIS-(CE) il 23 – 24 luglio 2013;

b) sussistono vizi di illegittimità anche con riguardo alle note del Ministero della Salute del 15 gennaio 2014 prot. n. 589 e della Regione Campania del 27 gennaio 2014 prot. n. -OMISSIS-richiamate dall’ASL a sostegno del gravato diniego, in quanto superate dalla successiva Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015 (poi modificata dall’Ordinanza Ministeriale 23 giugno 2021) la quale non impone affatto l’abbattimento dei capi bufalini rispetto ai quali sia emerso il sospetto di uso non autorizzato del vaccino, né preclude l’erogazione dell’indennizzo ex D.M. n. 651/1994, ma determina la sola sospensione della qualifica di azienda ufficialmente indenne fino alla completa negativizzazione al compimento della quale è consentito riconferire all’allevamento lo status di “ indenne con vaccinazione ” e, dopo 3 anni, di “ indenne senza vaccinazione ”;

c) il presunto utilizzo non autorizzato del vaccino RB51 non integra neppure una condotta di “mancata collaborazione” alle operazioni previste dal Piano di eradicazione contro la brucellosi, non risultando violato nessuno degli obblighi che gravano sull’azienda ai sensi del D.M. 651/1994, tra cui quelli di cui agli artt. 5 (sottoposizione a prove diagnostiche), 8 (osservanza dei provvedimenti dell’Autorità sanitaria, come l’isolamento dei capi infetti e l’invio alla macellazione), 9 (misure da azionare negli allevamenti dichiarati infetti; disinfezione) e 12 (controlli da effettuare dopo l’apertura del focolaio);

d) non risulta integrata, infine, neppure la previsione di cui all’art. 5, comma 4, dell’O.M. 28 maggio 2015 che individua, quale esclusiva causa impeditiva all’erogazione dell’indennizzo, l’adozione dell’ordine di abbattimento coattivo dei capi infetti in caso di inerzia dell’allevatore.

4. Con la sentenza qui impugnata n. 4882 del 2022 il TAR Campania ha respinto l’impugnativa osservando, in sintesi, che:

-- le note del Ministero della Salute del 15 gennaio 2014 prot. n. 589 e della Regione Campania del 27 gennaio 2014 prot. n. -OMISSIS-- poste a fondamento della gravata azione amministrativa - sono legittime nella parte in cui stabiliscono che il ricorso non autorizzato al vaccino RB51 integra un’ipotesi di “ mancata collaborazione ”, sanzionata ex art. 26 D.M. n. 651/1994 con la perdita del diritto all’indennizzo per l’abbattimento dei capi bufalini positivi alla brucellosi “ selvaggia ”;

-- l'indennizzo in questione ha infatti natura indennitaria, legata a ragioni solidaristiche che postulano il pieno rispetto delle misure di profilassi, ivi incluse quelle previste dall’art. 25 del D.M. n. 651/1994 e il divieto, tra queste, della commercializzazione e dell’uso di vaccini contro la brucellosi bovina (salvo limitate deroghe). Valgono sul punto le considerazioni espresse dal Consiglio di Stato, Sez. III, con la pronuncia n. 1691/2022, in relazione ad una distinta fattispecie concernente il tardivo abbattimento di capi affetti da tubercolosi, stando alle quali sussiste una “ prioritaria esigenza di salvaguardia della salute pubblica, umana ed animale, che orienta tutte le statuizioni volte alla predisposizione di un sistema di vigilanza

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