Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-09-06, n. 202207765

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-09-06, n. 202207765
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202207765
Data del deposito : 6 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2022

N. 07765/2022REG.PROV.COLL.

N. 04954/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4954 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G F, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, ALLA via Francesco Denza, n. 3;



contro

Consiglio Regionale della Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

G D V, rappresentato e difeso dall'avvocato L M, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
C L, non costituito in giudizio;



per l’ottemperanza

della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 3465/2021, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Regionale della Lombardia e di G D V;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2022 il Cons. Giovanni Grasso e preso atto delle richieste di passaggio in decisione, senza preventiva discussione, depositate in atti di parte dagli avvocati Galletti, Caccia, Manna;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.- In data 27 gennaio 2017, il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia comunicava di dover procedere, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e della L.R. 6 dicembre 2010, n. 18, alla nomina del Difensore regionale, all’uopo sollecitando i soggetti di cui all’art. 3 della L.R. 25/2009 (recante “ Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale ”) a presentare le proposte di candidatura.

Esaminate le candidature, con nota del 6 aprile 2017, la Commissione consiliare rassegnava al Presidente del Consiglio gli esiti dell’istruttoria, che vedevano esclusa una candidatura ed ammesse le restanti tredici.

All’esito della pedissequa votazione a scrutinio segreto, giusta l’art. 61 dello Statuto, era proclamato eletto, con D.C.R. n. X/1506 del 3 maggio 2017, il sig. C L, che aveva conseguito 42 degli 80 voti dei componenti dell’Assemblea.

2.- Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Lombardia, la deliberazione era impugnata da G F, che ne lamentava l’illegittimità sotto plurimo profilo, invocandone l’annullamento.

Con sentenza n. 797 del 10 aprile 2019, il Tribunale respingeva il ricorso. Ma, su appello del Fortunato, la decisione veniva riformata dalla decisione n. 6456 del 31 maggio 2021 del Consiglio di Stato che, in assorbente accoglimento del primo motivo di gravame e ritenuto applicabile anche all’elezione del Difensore regionale il requisito del possesso di un “ titolo di studio adeguato all’attività dell’organismo interessato ” di cui all’art. 5, comma 2, lett. a ) della L.R. 25/2009, disponeva l’annullamento della nomina del Lio, che ne era risultato privo.

Ai fini del seguito conformativo, era precisato che, in “ esecuzione della […] sentenza, il procedimento elettivo [avrebbe dovuto] essere rinnovato senza tenere conto della candidatura del controinteressato ”.

Per l’effetto, la Regione Lombardia – in dichiarata applicazione dell’art. 4, comma 2 della L.R. n. 18/2010, a mente della quale “ qualora il mandato stesso [fosse venuto] a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza prevista, il Consiglio regionale [avrebbe proceduto] alla nuova elezione entro due mesi dalla cessazione stessa, con le procedure di cui agli articoli 2 e 3 ” –avviava, nei relativi tempi, la riedizione del procedimento elettivo e, nelle more dell’elezione, per effetto dell’art. 4, comma 3, della legge (come modificato dall’art. 4, comma 2, lett. a ) della L.R. 19 maggio 2021, n. 7) affidava temporaneamente le funzioni di Difensore regionale al Garante per l’infanzia e l’adolescenza, di cui alla L.R. 6/2009.

In data 17 maggio 2021, stante il tempo intercorso dall’elezione del 2017, il Servizio segreteria dell’Assemblea chiedeva a tutti gli originari candidati, con l’eccezione del Lio, di dichiarare l’assenza di sopravvenute cause di ineleggibilità, incandidabilità ed esclusione, nonché la permanenza del proprio interesse alla carica. Venivano, altresì, escluse le candidature non in possesso di titolo di studio adeguato ex art. 5, comma 2, lett. a ) L.R. 25/2009, giusta le direttive della sentenza del Consiglio di Stato.

All’esito, con nota del 9 giugno 2021, il Presidente del Consiglio regionale trasmetteva le residue cinque candidature (tra quelle, già

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