Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-07-14, n. 202306872

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-07-14, n. 202306872
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306872
Data del deposito : 14 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/07/2023

N. 06872/2023REG.PROV.COLL.

N. 10525/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in apppello numero di registro generale 10525 del 2021, proposto dalla CE della Dott.ssa Pacilli Giuseppina Anna s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Umberto Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

l’Azienda Sanitaria Locale Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mariarosaria Di Trolio, Elisa Iannaccone e Marco Mariano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Commissario Straordinario per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Campania, non costituito in giudizio;



nei confronti

della Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosanna Panariello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
dello Studio di Radiologia Medica Ecografica e Terapia Fisica Dr. P.Volino s.r.l., non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 1409 del 2021, resa tra le parti, concernente la revisione della capacità operativa massima a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Avellino e della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le istanze di passaggio in decisione delle parti costituite;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2023 il consigliere Nicola D'Angelo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La CE, struttura sanitaria autorizzata e accreditata, ha impugnato la delibera del Direttore Generale della Asl di Avellino n. 89 del 5 febbraio 2019 nella parte in cui, in riscontro all’istanza di rimodulazione, è stata revisionata la capacità operativa massima (di seguito COM) per l’erogazione di prestazioni di diagnostica per immagini a decorrere dal 1° gennaio 2019, anziché dal 1° gennaio 2018.

1.1. In particolare, la ricorrente ha sostenuto che l’accertamento dell’implementazione delle ulteriori prestazioni erogabili dalla struttura sarebbe stato ancorato alla sussistenza di oggettivi requisiti tecnico-organizzativi, con la conseguenza che il riconoscimento della nuova COM sarebbe stato automatico e vincolato e che in omaggio al principio “ tempus regit actum ” avrebbe dovuto produrre i propri effetti con riferimento non già al momento del relativo perfezionamento, ma dalla presentazione della istanza di rimodulazione.

2. Il Tar di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 1409 del 2021) ha respinto il ricorso, compensando le spese di giudizio. Più nel dettaglio, lo stesso Tribunale ha evidenziato come la revisione della COM non costituisse una automatica valutazione a carattere retroattivo: “ in via di principio, è da escludersi che l’implementazione della COM rimodulata potesse decorrere dal 1° gennaio 2018, anziché – come stabilito nella gravata delibera del Direttore Generale dell’ASL Avellino n. 89 del 5 febbraio 2019 – dal 1° gennaio 2019. E ciò, non solo in ragione della dianzi acclarata natura tecnico-discrezionale della verifica demandata all’autorità sanitaria – che, in quanto tale, impedisce la retroattività degli

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