TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-06-10, n. 202101409

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-06-10, n. 202101409
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202101409
Data del deposito : 10 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/06/2021

N. 01409/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00534/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di NO (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 534 del 2019, proposto da
CEDIR della Dott.ssa Pacilli Giuseppina Anna S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Umberto Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

ASL Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariarosaria Di Trolio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’ASL, in Avellino, via degli Imbimbo, 10;
Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario nella Regione Campania, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di NO, domiciliataria ex lege in NO, corso Vittorio Emanuele, 58;



nei confronti

Regione Campania, Studio Radiologia Medica Ecografia e Terapia Fisica Dr. P. Volino S.r.l., non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

della delibera del Direttore Generale dell’ASL Avellino n. 89 del 5 febbraio 2019, avente per oggetto la revisione della COM per l’erogazione di prestazioni di diagnostica per immagini.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ASL Avellino e del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario nella Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 84 del d.l. n. 18/2020, 4 del d.l. n. 28/2020, 25 del d.l. n. 137/2020 e 1 del d.l. n. 183/2020;

Relatore nell’udienza del giorno 28 aprile 2021 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori tramite collegamento telematico da remoto, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1 Col ricorso in epigrafe, la CEDIR della Dott.ssa Pacilli Giuseppina Anna s.r.l. (in appresso, C.) impugnava, chiedendone l’annullamento: - la delibera del Direttore Generale dell’ASL Avellino n. 89 del 5 febbraio 2019, nella parte in cui, in riscontro all’istanza di rimodulazione quali-quantitativa prot. n. 312217 del 28 dicembre 2017, la capacità operativa massima (COM) della proponente struttura autorizzata ed accreditata per l’erogazione di prestazioni di diagnostica per immagini era stata revisionata a decorrere dal 1° gennaio 2019, anziché dal 1° gennaio 2018; - il verbale della Commissione COM n. 115 del 20 dicembre 2018, trasmesso con nota dell’ASL Avellino prot. n. 2996/DS del 24 dicembre 2018; - la nota dell’ASL Avellino prot. n. 23221 del 4 ottobre 2018, recante la comunicazione del verbale della Commissione COM n. 55 del 22 febbraio 2018.

2. A sostegno dell’esperito gravame, la C. deduceva, in estrema sintesi, che: a) l’accertamento dell’implementazione delle ulteriori prestazioni erogabili dalla struttura sanitaria ex ante autorizzata ed accreditata, ossia della nuova COM dalla stessa conseguibile, siccome ancorato alla sussistenza di oggettivi requisiti tecnico-organizzativi, e cioè stante la sua natura automatica e vincolata, nonché in omaggio al principio ‘tempus regit actum’, avrebbe dovuto produrre i propri effetti con riferimento non già al momento di relativo perfezionamento, bensì al momento di presentazione della prodromica istanza di rimodulazione, e, quindi, decorrere dal 31 dicembre dell’anno successivo a quest’ultima; b) d’altronde, la stessa Commissione COM, nel verbale n. 55 del 22 febbraio 2018 avrebbe indicato tale decorrenza, per poi contraddirsi nel successivo verbale n. 115 del 20 dicembre 2018.

3. Costituitasi l’intimata ASL Avellino, eccepiva l’infondatezza dell’impugnazione proposta ex adverso.

Si costituiva, altresì, in giudizio il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario nella Regione Campania.

4. All’udienza del 28 aprile 2021, svoltasi tramite collegamento da remoto sulla piattaforma “Microsoft Teams”, effettuato ai sensi degli artt. 4 del d.l. n. 28/2020 e 25 del d.l. n. 137/2020 e del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134/2020, la causa era trattenuta in decisione.

5. Venendo ora a scrutinare il ricorso nel merito, giova, in primis, ridimensionare le proposizioni attoree circa la natura automatica e vincolata delle valutazioni sottese alla revisione della COM posseduta dalla struttura sanitaria già autorizzata ed accreditata.

Al riguardo, valga richiamare la seguente ricostruzione, compiuta da TAR Campania, Napoli, sez. I, 7 luglio 2016, n. 3481 e 7 novembre 2017, n. 5208 (confermata in appello da Cons. Stato, sez. III, 11 maggio 2018, n. 2831).

«In primis, per COM si intende il valore sintetico che esprime le potenzialità funzionali e strutturali di un centro erogatore di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, e che si pone come limite massimo di esplicazione del rapporto di accreditamento provvisorio, ossia come numero massimo di prestazioni erogabili in regime di accreditamento provvisorio (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2011, n. 5427; 22 gennaio 2014, n. 283; TAR Campania, Napoli, sez. I, 15 gennaio 2008, n. 215; 1° luglio 2008, n. 6504).

Passando, quindi, a ricostruire il contesto storico-normativo-attuativo proprio dell’istituto in parola (sul punto, cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 febbraio 2009, n. 753; TAR Campania, Napoli, sez. I, 26 gennaio 2011, n. 466), rammenta il Collegio che, nella fase di “start up” del nuovo sistema di accreditamento, la Giunta regionale della Campania, nel regolare in via transitoria l’erogazione delle prestazioni sanitarie, con

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