Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-17, n. 202306920

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-17, n. 202306920
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306920
Data del deposito : 17 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2023

N. 06920/2023REG.PROV.COLL.

N. 07218/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7218 del 2021, proposto da
Ministero della Difesa - Arma dei Carabinieri - Cufa, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

R A S, G G C, G F C, rappresentati e difesi dall'avvocato F L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
C G G, C G F non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (sezione prima) n. 00310/2021, resa tra le parti, concernente il trasferimento d’autorità dalla sede di servizio di Civitella Alfedena alla sede di Pescasseroli;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori R A S, G G C e G F C;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2023 il Cons. C A e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in epigrafe il Ministero delle politiche agricole, Alimentari e Forestali chiede la riforma della sentenza del TAR Abruzzo n. 310 del 5 giugno 2021 che ha accolto il ricorso proposto dai signori R A S, G G C e G F C e volto al riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 1 l. 86/2001 a seguito di trasferimento d’autorità, con decorrenza 1 giugno 2012, dalla sede di servizio di Civitella Alfedena alla sede di Pescasseroli.

1.1 Con nota n. 10017 del 19.10.2012 l’amministrazione appellante negava l’indennità in questione perché lo spostamento del personale era finalizzato ad una diversa dislocazione per motivi logistici e la permanenza in servizio dei dipendenti presso la nuova sede era volta a soddisfare l’aspirazione dei medesimi a trovare un utile impiego e una collocazione nell’ambito territoriale di provenienza.

1.2 Il TAR accoglieva il ricorso degli interessati, rilevando che al caso in decisione non si applica ratione temporis l’art. 1, comma 163, l. 24.12.2012 n. 228 (in vigore dal 1 gennaio 2013) che ha aggiunto all’art. 1 della legge 86/2001 il comma 1 bis , escludendo la spettanza di tale indennità al personale trasferito a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni. Per tale ragione, in relazione ai trasferimenti d’ufficio avvenuti prima dell’entrata in vigore della novella, l’indennità spetta anche in caso di soppressione o diversa dislocazione del reparto purché il mutamento di sede risponda ad esigenze logistiche dell’amministrazione e la nuova sede di servizio disti più di dieci chilometri da quella di provenienza.

2. Il Ministero chiede la riforma della sentenza sulla base di un unico motivo di appello con cui deduce “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1 L. 86/2001 E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE – ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI ATTI DI CAUSA ”. Il TAR avrebbe errato nel ritenere che l’indennità spetti anche nel caso di diversa dislocazione per motivi logistici del reparto poiché, in siffatta ipotesi, il personale conserva la medesima dislocazione territoriale, continuando a svolgere la propria attività nella stessa zona di operatività e nello stesso Reparto, con la sola novità oggettiva dello spostamento dei locali della sede di servizio in un comune diverso, circostanza che non può assurgere a presupposto per il pagamento dell’indennità. Inoltre, la sostanziale permanenza in servizio presso la nuova sede del citato Coordinamento territoriale per l’ambiente è stata diretta sostanzialmente a soddisfare l’aspirazione e le esigenze dei dipendenti a trovare utile impiego nell’ambito territoriale di provenienza, senza comportare ulteriori e maggiori disagi derivanti dall’assegnazione in località più distanti. Rileva, infine, che gli interessati, all’epoca dei fatti, erano residenti a Opi che dista 6,9 Km dalla nuova sede di Pescasseroli, rispetto ai circa 13 Km dalla precedente di Civitella Alfedena, con la conseguenza che la distanza tra sede di servizio e luogo di residenza si è ridotta e quasi dimezzata.

3. Si sono costituiti in giudizio gli appellati che hanno resistito al gravame, chiedendone la reiezione.

4. All’udienza del 27 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. L’appello è infondato.

6. In relazione ai trasferimenti d’ufficio avvenuti in data antecedente all’entrata in vigore del comma 1 bis dell’art. 1 della legge 86/2001 (introdotto dall’art. 1, comma 163, l. 24.12.2012 n. 228), la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, ponendosi nel solco di quanto sancito dall’Adunanza Plenaria n. 1/2016, ha costantemente statuito che l’indennità in questione spettasse anche al personale trasferito a seguito di soppressione o diversa dislocazione del reparto, purché al cospetto di tutti i presupposti individuati dalla norma, tra i quali, in particolare, una distanza fra la nuova e l’originaria sede di servizio superiore ai 10 chilometri e l’ubicazione delle due sedi in comuni differenti (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. II 22 maggio 2020 n. 3251).

6.1 E’ stato precisato, altresì, che l’indennità in questione spetta al personale militare a seguito del mutamento della sede di servizio, dovuto a soppressione o diversa dislocazione del reparto di appartenenza, anche in presenza di clausole di gradimento o di istanze di scelta della nuova sede purché ricorrano gli ulteriori presupposti individuati dalla norma, già sopra richiamati (Cons. Stato, sez. II 22 giugno 2022 n. 5125;
sez. IV 7 gennaio 2019 n. 115; id 9 novembre 2019 n. 7666).

6.2 Quanto alla novella introdotta dall’art. 1 comma 163 l. 228/2012 -che, inserendo un nuovo comma 1 bis all’art. 1 della citata legge n. 86, ha espressamente escluso l’indennità in questione in caso di trasferimento ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni- la giurisprudenza ha sancito che nella nuova disposizione non è rinvenibile alcun elemento che possa indurre a considerarla di natura interpretativa e, dunque, munita di efficacia retroattiva e che la citata disposizione ha inteso avere un effetto innovativo nell’ordinamento, modificando la normativa previgente (Cons. Stato sez. VI, 12/11/2014, n.5553, sez. IV, 27/04/2015, n.2081).

7. Nel caso di specie non è contestato che il trasferimento, dal punto di vista geografico, abbia riguardato due sedi di servizio ubicate in Comuni diversi (quella di provenienza, Civitella Alfedena, e quella di destinazione, Pescasseroli) e distanti oltre dieci chilometri e che, dal punto di vista temporale, sia stato disposto a decorrere dal 1 giugno 2012, ossia in data antecedente all’entrata in vigore (1 gennaio 2013) del già citato comma 1 bis dell’art. 1 l.86/2001 che ha espressamente escluso l’indennità in questione in caso di soppressione o diversa dislocazione del reparto.

7.1 Sul piano dell’interesse sotteso al trasferimento, osserva il Collegio che l’interesse del personale militare alla permanenza nello stesso reparto oggetto di diversa dislocazione, pur potendo in concreto concorrere con quello dell’amministrazione, non costituisce, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero appellante, l’interesse preminente che il trasferimento è deputato a soddisfare, poiché quest’ultimo si identifica nell’esigenza di “ diversa dislocazione per motivi logistici della citata struttura ” (come riconosciuto dall’amministrazione nella nota impugnata) e, logicamente, anche del personale che in quella struttura presta servizio.

7.2 A diverse conclusioni non conduce nemmeno l’assunto difensivo relativo alla mancata dimostrazione, da parte degli interessati, dell’effettivo trasferimento di residenza poiché siffatto requisito non è richiesto dall’art. 1 l. 86/2001 che subordina il riconoscimento dell’indennità in questione alla mera sussistenza di una distanza di oltre dieci chilometri tra le sedi di servizio ubicate in comuni diversi. Inconferente risulta, sul punto, il richiamo alla pronuncia di questa Sezione n. 3538 del 4 giugno 2020 che attiene alla diversa fattispecie dell’indennità di prima sistemazione, di cui all’art. 21 della legge 18 dicembre 1973 n. 836).

8. Per le ragioni sopra indicate, l’appello è infondato e deve essere respinto.

9. La natura delle questioni trattate giustifica la compensazione tra le parti costituite delle spese del presente grado di giudizio.

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