Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-06-17, n. 201904029
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Pubblicato il 17/06/2019
N. 04029/2019REG.PROV.COLL.
N. 00042/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sull’appello n. 42 del 2019, proposto dal signor-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato E T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero della Difesa, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato
ex lege
in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Rilevato che gli avvocati Pier Carlo Maina e Gabriele Pafundi hanno dapprima dichiarato di costituirsi in giudizio per conto della Regione Piemonte e poi hanno depositato una nota, con cui hanno rilevato che tale deposito vi è stato per mero errore materiale e si deve considerare privo di rilevanza giuridica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2019 il pres. L M e uditi per le parti l’avvocato Vincenza Casale, su delega dell’avvocato, e l'avvocato dello stato Giovanni Palatiello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante, sottufficiale della Marina Militare, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “-OMISSIS-” ed ha chiesto la concessione dell’equo indennizzo.
Con verbale del 3 gennaio 2005, la commissione medica locale ha espresso il giudizio diagnostico “-OMISSIS-”, non si è pronunciata – non rientrando nei suoi compiti – sull’ipotesi di dipendenza da causa di servizio ed ha ravvisato un effetto permanentemente invalidante, ascrivibile alla categoria IV della Tabella A, allegata al d.P.R. n. 834 del 1981.
Il Comitato per la verifica delle cause di servizio (C.V.C.S.) nell’adunanza del 17 marzo 2006 ha poi espresso il parere che l’infermità in questione non si possa considerare dipendente da causa di servizio.
L’interessato, ritenendo che nella specie fosse applicabile l’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, ha inviato al comitato nuovi documenti e controdeduzioni, ma nella seduta del 16 ottobre 2006 il Comitato ha dichiarato che non vi fosse luogo a deliberare, dovendosi ritenere che il precedente parere avesse carattere definitivo.
E’ seguito il provvedimento conclusivo del Ministero della Difesa, conforme al parere.
2. Con il ricorso di primo grado n. -OMISSIS-(proposto al TAR per il Lazio, Sede di Roma), l’interessato ha impugnato il provvedimento di rigetto e gli atti presupposti e ne ha chiesto l’annullamento.
Il TAR, con la sentenza n.-OMISSIS-, ha respinto il ricorso, rilevando che il parere negativo del C.V.C.S. non risulta legittimo, anche alla luce del principio per il quale simili giudizi tecnici non sono sindacabili nel merito.
3. Con l’appello in esame, l’interessato ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia accolto.
In data 25 gennaio 2019, il Ministero appellato si è costituito in giudizio ed ha chiesto che l’appello sia respinto.
4. Ritiene il Collegio che l’appello sia infondato e vada respinto.
4.1. L’interessato non ha dedotto in primo grado, e con l’atto d’appello, che nel procedimento svoltosi in sede amministrativa sarebbero ravvisabili vizi di forma o di procedura e neppure ha dedotto il provvedimento impugnato sia in contrasto con disposizioni vincolanti.
Egli, in sostanza, ha contestato la condivisibilità, nel merito, della valutazione di mancata dipendenza dell’infermità da causa di servizio, formulata dall’organo competente, cioè dal C.V.C.S.
In particolare, l’interessato ha lamentato che il Comitato non avrebbe considerato che la patologia accertata sarebbe – a suo dire – l’effetto dei disagi e degli stress subìti durante il servizio prestato a bordo del naviglio militare.
4.2. Il Collegio rileva che le deduzioni dell’appellante, in sostanza, si basano sulla considerazione che il Comitato per la verifica delle cause di servizio sarebbe un mero organo interno di consulenza, le cui conclusioni potrebbero essere contraddette con la produzione di una consulenza tecnica di parte e potrebbero essere anche disattese nella sede giurisdizionale di legittimità, ove occorra, a seguito di una consulenza tecnica d’ufficio.
La disciplina vigente in materia di equo indennizzo e di pensioni privilegiate, invece, configura il C.V.C.S. come un organo amministrativo decidente dotato di competenza esclusiva, che si esprime sulla base di valutazioni tecniche di natura medica.
Il d.P.R. n. 461 del 2001 dispone che l’Autorità amministrativa che acquisisce il parere del comitato è tenuta ad uniformarvisi, salva la facoltà di formulare – una sola volta – una motivata richiesta di riesame.
Nell’eventuale fase dell’impugnazione giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, i pareri del C.V.C.S. – espressione di un potere autoritativo - sono sindacabili solo per travisamento di fatti o manifesta illogicità, non potendo il giudice amministrativo sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalle competenti autorità, in sede amministrativa (Cons. Stato, Sez. IV, 25 marzo 2019, n. 1952;Sez. IV, 25 febbraio 2019, n. 1297;Sez. III, 4 settembre 2013, n. 4426;Sez. III, 18 aprile 2013, n. 2195;Sez. III, 23 maggio 2013, n. 2806).
4.3. Nella specie, non si può ritenere che il Comitato per la verifica delle cause di servizio non abbia valutato la possibile rilevanza causale del servizio prestato: esso ha affermato, invece, che quanto si conosce della malattia rilevata induce a ritenere che essa sia “non suscettibile di essere influenzata da eventi esterni”.
Data questa premessa – basata su valutazioni mediche, rimesse alla valutazione del Comitato, e che comunque non è stata efficacemente smentita dalla documentazione prodotta dal ricorrente - risulta come logica conseguenza la conclusione che i disagi asseritamente subìti dall’interessato non abbiano avuto alcuna rilevanza causale nell’insorgenza della malattia in questione.
5. In conclusione, l’appello va respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado del giudizio.