Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-08-02, n. 202307483

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-08-02, n. 202307483
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307483
Data del deposito : 2 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/08/2023

N. 07483/2023REG.PROV.COLL.

N. 02894/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2894 del 2018, proposto da
M S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A M in Roma, via Alberico II, n. 33;
Comune di Castelrotto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L M e A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L M in Roma, via Alberico II, n. 33;

contro

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F Cr e Luca Graziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Mo.Pa S.r.l., non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO, n. 277/2017, resa tra le parti e concernente la domanda di annullamento della deliberazione della Giunta provinciale n. 1545 del 16 dicembre 2014 di approvazione del Piano di settore degli impianti di risalita e delle piste da sci;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2023 il Cons. Ulrike Lobis e uditi per le parti gli avvocati A M e Luca Graziani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in esame, parte ricorrente ha appellato la sentenza n. 277/2017 del TRGA di Bolzano, recante l’accoglimento parziale del gravame proposto dalla stessa parte per ottenere l’annullamento della deliberazione della Giunta provinciale del 16 dicembre 2014, n. 1545 di approvazione del piano decennale di settore per impianti di risalita e piste da sci per violazione delle norme dell’art. 12 della l.p. n. 13/1997 sull’approvazione dei piani di settore.

1.1. In primo grado la soc. M S.r.l., che per anni ha gestito la zona sciistica “M” nel Comune di Castelrotto e che già prima dell’adozione della delibera impugnata aveva presentato diversi progetti per il collegamento della zona sciistica M all'Alpe di Siusi, ha basato il ricorso avverso la deliberazione n. 1545/2014 sui seguenti motivi di impugnazione:

1) Illegittimità della delibera della Giunta provinciale n. 1545 del 16-12-2014: difetto di competenza ovvero difetto di potere decisionale della Commissione natura, paesaggio e sviluppo del territorio nonché violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 12, l.p. 13/1997, eccesso di potere.

2) Illegittimità della delibera della Giunta provinciale n. 1545/2014;
violazione ovvero mancata applicazione dell'art. 12, l.p. 13/1997.

3) Violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 12, l.p. 13/1997: al progetto di piano di settore sono state apportate numerose modifiche che la Giunta provinciale non ha né approvato, né pubblicato, sicché gli interessati e i Comuni non hanno avuto modo di presentare osservazioni o proposte in merito;
violazione della direttiva CE 2001/41 nonché dell'art. 10, l.p. 2/2007 (Valutazione ambientale per piani e progetti).

4) Violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 2, l.p. 13/1997;
i testi relativi alla zona sciistica M sono stati modificati dopo la pubblicazione del progetto di piano di settore;
numerose informazioni relative alla zona sciistica M sono errate;
eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento e mancata considerazione dell’effettiva situazione di fatto.

5) Violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 5 e dell'art. 5/bis, l.p. 14/2010 sull'”Ordinamento delle aree sciabili attrezzate”: la legge provinciale 14/2010 non distingue tra modifiche di lieve entità e modifiche di +maggiore entità delle zone sciistiche”;
eccesso di potere per difetto, contraddittorietà ovvero insufficienza di motivazione;
eccesso di potere per illogicità manifesta.

6) Violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 9 del d.p.g.p. 3/2012 (norme di attuazione relative alla legge provinciale 14/2010);
eccesso di potere per difetto di motivazione, motivazione contraddittoria ovvero insufficiente;
eccesso di potere per illogicità manifesta: la Commissione non ha inserito nel piano nessuno degli interventi, tra cui la proposta della M S.r.l. (doc. 6 e 7), in quanto essi – a suo parere - contraddirebbero i principi delle zone sciistiche.

7) Violazione del principio di affidamento nonché violazione dell'art. 97 della Costituzione per violazione del principio del buon andamento e dell'efficienza dell'amministrazione;
violazione dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sul diritto ad una buona amministrazione;
eccesso di potere per contraddittorietà rispetto a provvedimenti precedenti: La Giunta provinciale con nota del 23-6-2011 (doc. 5) aveva garantito alla M S.r.l. che il collegamento al comprensorio sciistico Alpe di Siusi potesse essere realizzato in sede di rielaborazione del piano di settore.

8) Sviamento di potere ed eccesso di potere per contraddittorietà e violazione delle regole di procedimento;
violazione del principio del buon andamento e dell'efficienza dell'amministrazione nonché del principio di imparzialità (art.97 Cost.): la Commissione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio che ha esaminato il progetto di piano di settore era composta dagli stessi funzionari che avevano elaborato il progetto.

9) Incompetenza, sviamento di potere, eccesso di potere per difetto di motivazione, motivazione illogica e insufficiente, violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 5 e 5 bis della l.p. 13/1997 nonché dell'art. 8 del d.p.g.p. 3/2012;
violazione ovvero falsa applicazione della l.p. 3/1995 (Piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale): l'amministrazione provinciale ha stabilito arbitrariamente un'espansione pari a 150 metri per le zone sciistiche.

10) Disparità di trattamento manifesta: le richieste della Gitschberg Jochtal S.p.A. e della società Funivie Solda S.r.l. sono state accolte dalla Giunta provinciale.

11) Violazione della l.p. 3/1995, dell'art. 5, l.p. 14/2010, dell'art. 5, 6 e 11 della l.p. 13/1997 nonché dei principi del buon andamento dell'amministrazione ai sensi dell'art. 97 della Cost. ovvero 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della proporzionalità, della celerità del procedimento, dell'efficienza e della corretta collaborazione: il piano di settore rappresenta uno strumento di pianificazione per lo sviluppo dell'infrastruttura sciistica e non deve limitarsi al rilevamento dello stato di fatto dell'impiantistica esistente.

1.2. All’esito del giudizio di prime cure il TRGA di Bolzano, premettendo che il piano di settore impianti di risalita e piste da sci impugnato rappresenta uno strumento di pianificazione di natura generale, ha ritenuto che l'interesse a ricorrere della M S.r.l. deve ritenersi sussistente quanto alla propria richiesta avente ad oggetto l'estensione del piano di settore impianti di risalita e piste da sci alla nuova zona sciistica tra Castelrotto e l'Alpe di Siusi ovvero a quegli aspetti che possono ripercuotersi direttamente su detta richiesta ed ha accolto il ricorso unicamente al motivo relativo alla per constatata violazione dell'art. 12 della l.p. n. 13/1997, violazione ritenuta a carattere assorbente degli altri motivi dedotti, sebbene sui restanti motivi il Tar si sia pronunciato, nel merito, nel senso della loro infondatezza, annullando solo in parte la delibera n. 1545/2014 impugnata, in quanto nella delibera oggetto del ricorso mancava la decisione definitiva che la Giunta provinciale avrebbe dovuto prendere.

Non sono state accolte, invece, le doglianze sulla asserita illegittimità della modifica che la Giunta provinciale ha apportato a posteriori al progetto di piano di settore, ovvero dopo la sua pubblicazione, in quanto le modifiche apportate a posteriori e riguardanti in particolare le norme di attuazione del piano di settore (art. 3, art. 4, artt. 7 e 9), le correzioni apportate alla prima parte del piano, la definizione delle zone paesaggisticamente sensibili, la definizione dei ghiacciai alpini, la definizione della portata degli impianti di risalita, nonché le modifiche apportate all'analisi SWOT sono state trattate non solo dalla Commissione natura, ambiente e sviluppo del territorio, ma anche dal Comitato ambientale.

È stata anche respinta la doglianza sulla mancata ripubblicazione in quanto, secondo il TRGA, nella fattispecie le modifiche apportate alle norme di attuazione o a singole definizioni (zona paesaggisticamente sensibile, ghiacciaio alpino…) non erano da considerare quali modifiche che mettevano in discussione i principi di pianificazione tanto da rendere necessaria la ripubblicazione.

La censura sull'inserimento dell'art. 9 sui siti UNESCO nelle norme di Attuazione è stata ritenuta inammissibile in quanto né la zona sciistica di Castelrotto, né la zona sciistica dell'Alpe di Siusi rientrano tra i siti dell'UNESCO e pertanto per la ricorrente non ne deriva alcun interesse a ricorrere.

Il motivo concernente la versione modificata relativa alla zona sciistica M è stato respinto ritenendo che la versione modificata non è riconducibile a un procedimento amministrativo scorretto, ma è il risultato del processo di pianificazione. Nel progetto del piano di settore non era previsto l'ampliamento della zona sciistica di Castelrotto attraverso il collegamento alla zona sciistica dell'Alpe di Siusi. Tale ampliamento è stato inserito nella procedura in seguito alle richieste della M S.r.l., appoggiata dal Comune di Castelrotto. In merito al collegamento della zona sciistica di Castelrotto alla zona sciistica dell'Alpe di Siusi gli organi tecnici dell'amministrazione provinciale hanno espresso parere negativo. L'aggiunta contenuta nella versione definitiva del piano di settore, secondo cui tale collegamento costituirebbe indubbiamente un intervento di ampio respiro e alquanto problematico dal punto di vista della tutela ambientale e paesaggistica essendo il Monte Bullaccia zona non antropizzata di grande valore naturalistico, costituiva secondo il Giudice di prime cure una constatazione risultante da una valutazione tecnica, condivisa dalla Giunta provinciale.

Infine, il TAR riteneva altrettanto infondata l'affermazione che alcune indicazioni relative alla zona sciistica M, riguardanti in particolare l'infrastruttura, sarebbero errate, non avendo la ricorrente depositato – ad esclusione di alcune foto scattate successivamente, a marzo 2015, che ritraggono alcuni impianti per bambini (gli impianti sciistici sono già fermi dalla stagione invernale 2009/2010) – alcun documento a fondamento delle sue affermazioni;
anche in riferimento all’asserita riduzione del traffico attraverso un secondo collegamento da Castelrotto all'Alpe di Siusi, non sono stati presentati studi e valutazioni.

2. Avverso la sentenza di primo grado, nelle parti di essa recanti la reiezione dei motivi giudicati infondati, parte appellante ha formulato i seguenti motivi di appello:

Violazione del combinato disposto di cui agli artt. 100 c.p.c. 39 primo comma c.p.a.: la sentenza di primo grado ha erroneamente ritenuto che la M srl fosse priva di interesse ad impugnare il piano di settore;
omessa pronuncia sull'intervento ad adiuvandum del Comune di Castelrotto.

Illegittimità della sentenza di primo grado: Il TRGA ha ritenuto che l'arrogazione da parte della Commissione (per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio) dei poteri decisori spettanti alla Giunta provinciale non costituisca violazione dell'art. 12 l.p. 13/1997;
omessa pronuncia sulle censure di incompetenza e di carenza di potere proposte dalla M srl.

Erroneità della sentenza di primo grado: la violazione dell'art. 12 l.p. 13/1997 da parte della Giunta provinciale inficia l'intero piano di settore.

Ancora sulla violazione dell'art. 12 della l.p. 13/1997: la sentenza di primo grado ha ritenuto legittima la ripetuta modifica del progetto del piano, nonostante tali modifiche non siano state né pubblicate, né approvate dalla Giunta provinciale.

Ancora sulla violazione, rispettivamente sulla falsa applicazione dell'art. 12 l.p. 13/1997: la sentenza di primo grado ritiene da un lato del tutto irrilevante che il testo descrittivo dell'area sciistica M sia stata modificata dopo la pubblicazione del progetto, e dall'altro non sufficientemente provato che la descrizione (analisi-Swot) sia errata.

Omessa pronuncia sulla violazione, rispettivamente sulla falsa applicazione degli artt. 5 e 5-bis l.p. 14/2010: né la l.p. 14/2010, né il rispettivo regolamento di attuazione (D.P.P. 3/2012) distinguono tra interventi "di entità ridotta" e interventi "che prevedono l'inclusione di aree più rilevanti";
omessa pronuncia sull'eccesso di potere per motivazione insufficiente e contraddittoria, nonché illogicità manifesta e violazione degli artt. 11 e 12 della l.p. 13/1997.

Ommessa pronuncia sullo sviamento, rispettivamente sull'eccesso di potere per contraddittorietà e violazione del procedimento, nonché sulla violazione dei principi del buon andamento e dell'imparzialità (art. 97 Cost.): la Commissione (provinciale per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio) era composta dagli stessi funzionari che hanno elaborato il piano.

Ommessa pronuncia sull'incompetenza, sullo sviamento di potere e sul difetto di motivazione, nonché sulla violazione, rispettivamente falsa applicazione degli artt. 5 e 5-bis l.p. 13/1997 nonché 8 del D.P.P. 3/2012: il criterio per delimitare le "zone sciistiche", pari a 150 metri, è privo di fondamento normativo e del tutto arbitrario.

2.1. La Provincia autonoma di Bolzano si è costituita con atto del 12.04.2018 chiedendo il rigetto dell’appello e nella memoria difensiva del 29.10.2021 ha eccepito l’inammissibilità dell’appello medesimo per sopravvenuto difetto d’interesse a causa della pendenza dell’iter di approvazione del progetto della M.

La Provincia ha chiesto, pertanto, la sospensione del presente giudizio in attesa del perfezionamento dell’iter approvativo del progetto della M, approvato dalla deliberazione della G.P. n. 764/2020, ma annullato dal TAR Bolzano con sentenza 276 del 6.10.2021 per difetto di istruttoria (avallo, da parte di un organo consultivo di natura tecnica, delle argomentazioni in favore del nuovo collegamento funiviario).

2.2. Con ordinanza collegiale n. 4821 del 09.06.2022 è stata accolta l’istanza di rinvio, fissando l’udienza di discussione del merito al 19.1.2023.

2.3. Nessuna delle parti ha depositato ulteriori memorie in vista dell’udienza di merito.

2.4. All’udienza del 19.01.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. L’infondatezza dell’appello nel merito, per le ragioni che si diranno, esime il Collegio dalla valutazione dell’eccezione di inammissibilità dell’appello per sopravvenuto difetto d’interesse a causa della pendenza dell’iter di approvazione del progetto della M, proposta dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Con il primo motivo di appello (rubricato: Violazione del combinato disposto di cui agli artt. 100 c.p.c. 39 primo comma c.p.a.: la sentenza di primo grado ha erroneamente ritenuto che la M srl fosse priva di interesse ad impugnare il piano di settore;
omessa pronuncia sull'intervento ad adiuvandum del Comune di Castelrotto),
le parti appellanti sostengono:

- che la sentenza del TRGA, accogliendo il ricorso limitatamente alla proposta di modifica presentata dalla M srl, rispettivamente all'esame della stessa, sarebbe erronea laddove ha negato l’interesse della M s.r.l. all’impugnazione del piano di settore impianti di risalita e piste da sci nelle parti dedicato allo sci ed agli impianti di risalita in Provincia di Bolzano che non riguardano il suo ambito territoriale: ossia la zona sciistica M, basando tale decisione sulla motivazione che nel piano di settore impugnato si tratterebbe di uno strumento di pianificazione generale, contenente la normativa applicabile a tutte le aree sciistiche della Provincia;

- che l’annullamento da parte del TRGA non avrebbe dovuto colpire solo quella parte della deliberazione concernente le osservazioni proposte in merito all’estensione del piano di settore impianti di risalita e piste da sci alla nuova zona sciistica tra Castelrotto e l'Alpe di Siusi ovvero a quegli aspetti che possono ripercuotersi direttamente su detta richiesta (mentre lascia in piedi il piano per il resto, sempre approvato con la delibera inficiata dallo stesso vizio procedurale, riconosciuto dallo stesso giudice di primo grado), ma avrebbe dovuto colpire tutta la deliberazione;

- che, essendo la M srl soggetto al quale il piano è indirizzato, sussisterebbe in capo ad essa l’interesse all’impugnazione di quelle parti che ritiene lesive nei suoi confronti;
un tanto varrebbe anche per il Comune di Castelrotto, intervenuto ad adiuvandum nei confronti del quale la sentenza avrebbe completamente omesso di pronunciarsi nonostante il Comune avesse riproposto i medesimi motivi di ricorso dedotti dalla M srl e nonostante il Comune avesse rilasciato il parere previsto dall’art.12 l.p. n. 13/1997 sulla proposta del piano nonché approvato la proposta di collegamento presentata dalla M srl;

- che l’interesse ad impugnare le parti ritenute lesive nei propri confronti risiederebbe nell’arbitraria e scientificamente ingiustificata introduzione, mediante le “zone sciistiche” - contenute nella loro rappresentazione grafica e nella esatta superficie, nel terzo volume del nuovo piano - di una delimitazione spaziale delle aree sciistiche, rendendo particolarmente gravoso qualsiasi intervento al di fuori delle aree così delimitate;

- che persino le norme di attuazione al piano sarebbero state emanate in violazione dell’art. 12 della l.p. n. 13/1997.

La doglianza è infondata.

3.1. Giova premettere in via generale che in materia di impugnazione degli strumenti di programmazione territoriale ai fini dell’ammissibilità dell’azione giudiziaria, è necessaria l’integrazione di tutte le sue condizioni, dovendo la parte ricorrente fornire, oltre alla sussistenza di una posizione giuridica qualificata e differenziata in astratto configurabile come interesse legittimo, altresì la prova del concreto pregiudizio patito e patiendo, sia esso di carattere patrimoniale o di deterioramento delle condizioni di vita o di peggioramento dei caratteri urbanistici che connotano l'area (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 8 giugno 2021, n. 4375), non essendo sufficiente la legittimazione al ricorso, bensì occorrendo, altresì, l’interesse ad ottenere una pronuncia di merito idonea ad arrecare un’utilità concreta alla parte ricorrente.

La sollecitazione di un sindacato giurisdizionale sugli strumenti urbanistici, generali e attuativi è, infatti, ammissibile nel solo caso in cui la parte ricorrente si dolga di prescrizioni che riguardino direttamente i beni di proprietà ovvero comportino un significativo decremento del valore di mercato o dell’utilità dei suoi immobili, non potendo, invece, essere sufficiente l’allegazione di un generico danno all'ordinato assetto del territorio, alla salubrità dell'ambiente e ad altri valori la cui fruizione potrebbe essere rivendicata da qualsiasi soggetto residente, anche non stabilmente, nella zona interessata dalla pianificazione.

La prova delle circostanze da cui possa desumersi un pregiudizio per la parte ricorrente per effetto dell’adozione del provvedimento impugnato si impone, difatti, anche con riferimento agli atti di pianificazione, non potendo, nell’ambito di una giurisdizione di natura soggettiva, quale quella amministrativa, ammettersi (salve le ipotesi eccezionali di azioni popolari previste dal legislatore) iniziative processuali che non siano idonee ad arrecare un’utilità concreta ed effettiva in capo alla parte ricorrente.

3.2. Alla stregua di tali principi, tenuto conto delle circostanze del caso concreto portate all’attenzione del Collegio, il ricorso di primo grado come proposto dalla appellante M srl in primo grado, deve ritenersi ammissibile, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, solo con riferimento alla valutazione o meno da parte della Giunta provinciale - nel rispetto delle norme che regolano l’approvazione del piano - delle osservazioni e proposte presentate in merito all’estensione del piano di settore impianti di risalita e piste da sci alla nuova zona sciistica tra Castelrotto e l'Alpe di Siusi ovvero a quegli aspetti che possono ripercuotersi direttamente su detta richiesta.

3.3. In tale ottica doveva essere valutato ed esaminato il ricorso presentato da parte della soc. M srl ed a tale aspetto doveva limitarsi la valutazione dell’impugnazione basata sulla affermata violazione dell’art. 12 della l.p. n. 13/1997 con particolare riguardo all’esame effettuato da parte della Giunta provinciale, delle osservazioni e delle proposte presentate in seguito alla pubblicazione del progetto di piano.

Il Comune di Castelrotto non aveva presentato autonomo ricorso entro i termini di legge avverso l’approvazione del piano di settore, pubblicato sul B.U.R il 10.2.2015, ma è intervenuto ad adiuvandum della soc. M srl con atto di stile, depositato il 16.6.2015, facendosi proprie le deduzioni e domande della M srl e riservandosi di integrarle, per cui sono destituite di fondamento le doglianze circa la mancata pronuncia nei confronti del Comune di Castelrotto.

3.4. Sono pertanto destituiti di fondamento i singoli profili di illegittimità indicati dalle parti appellanti con il primo motivo di impugnazione e deve pertanto confermarsi l’inammissibilità del ricorso, dichiarata dal Tar, relativamente alle censure dirette contro l’intera delibera n. 1545/2014 difettando al riguardo un interesse al ricorso idoneo a sostenere l’intrapresa azione giudiziaria.

Per l’effetto, nel prosieguo della disamina, gli ulteriori motivi di impugnazione proposti dagli appellanti potranno essere esaminati soltanto in relazione alla mancata decisione della Giunta provinciale sulle richieste della M srl e sulle osservazioni e sui pareri presentati in merito all’estensione del piano di settore impianti di risalita e piste da sci alla nuova zona sciistica ambita dalla M srl.

3.5. Respinto il primo motivo di impugnazione, afferente alle statuizioni di rito rese dal primo giudice, in ordine all’ammissibilità del ricorso, è possibile esaminare gli ulteriori motivi di impugnazione, diretti a censurare le statuizioni di merito con cui il TRGA ha escluso i pretesi vizi di legittimità invocati in ricorso.

4. Con il secondo motivo di appello (rubricato: Illegittimità della sentenza di primo grado: Il TRGA ha ritenuto che l'arrogazione da parte della Commissione (per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio) dei poteri decisori spettanti alla Giunta provinciale non costituisca violazione dell'art. 12 l.p. 13/1997;
omessa pronuncia sulle censure di incompetenza e di carenza di potere proposte dalla M srl)
, le parti appellanti, riportando a titolo esemplificativo alcuni passaggi del verbale della seduta della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio, dai quali emergerebbe che questa non si sarebbe limitata ad esprimere un parere, ma che avrebbe deliberato sui pareri, sulle proposte e sulle osservazioni pervenute, sostengono:

- che contrariamente a quanto disposto dall'art. 12 l.p. 13/1997, nel caso di specie sarebbe stata la Commissione e non la Giunta provinciale ad esaminare ed a deliberare sulle osservazioni, sulle proposte di modifica e sui pareri rilasciati dagli altri organi consultivi, nonché dai Comuni territorialmente interessati;

- che la Commissione non avrebbe espresso un parere, così come richiesto dall'art. 12 l.p. 13/1997, ma si sarebbe del tutto arbitrariamente sostituita alla Giunta provinciale, esercitando i poteri e le competenze a quest'ultima attribuiti dalla legge;

- che in palese violazione dell'art. 12 l.p. 13/1997 sarebbe stata la Commissione e non la Giunta provinciale ad esaminare le obiezioni del Comitato ambientale, accogliendone alcune e rigettandone altre, deliberando quale organo consultivo sul parere di un altro organo consultivo ad essa gerarchicamente equiparato, rendendo la delibera della Giunta insanabilmente viziata per incompetenza, rispettivamente per carenza di potere della commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio;

- che nonostante le predette illegittimità la sentenza di primo grado non avrebbe ritenuto che un tanto determini l'illegittimità della procedura di approvazione del piano, ma avrebbe sostenuto che - sebbene la Commissione si sia arrogata poteri decisori a lei non spettanti ed abbia deliberato sui pareri, le osservazioni e le proposte pervenute, accogliendole o rigettandole definitivamente - tali decisioni conterebbero comunque una valutazione che potrebbe essere interpretata sulla falsariga del parere che sarebbe stata chiamata a rilasciare.

4.1. Con il terzo motivo di impugnazione (rubricato: Erroneità della sentenza di primo grado: la violazione dell'art. 12 l.p. 13/1997 da parte della Giunta provinciale inficia l'intero piano di settore ), le appellanti sostengono:

- che dalla delibera impugnata risulterebbe incontestabilmente che la Giunta provinciale avrebbe abdicato ai poteri ad essa attribuiti dall’art. 12 della l.p. n. 13/1997;

- che la Giunta si sarebbe limitata ad esaminare solamente le proposte concernenti le tre zone sciistiche della Alta Val Venosta (Solda, Belpiano e Malga San Valentino), dimenticandosi di tutte le altre. L'insieme delle modifiche che la Commissione avrebbe illegittimamente apportato alla bozza del piano invece non sarebbe stato né esaminato né approvato, come pure non sarebbe stato la Giunta provinciale, ma solamente la Commissione ad esprimersi sul parere del Comitato ambientale;

- che tale macroscopica violazione di legge emergerebbe confrontando l'approvazione dell'attuale piano di settore, con quella del piano precedente, risalente all'anno 2010 ove tutte le proposte e le osservazioni presentate a seguito della pubblicazione della bozza del piano, come pure i pareri espressi dagli organi consultivi, sarebbero stati espressamente deliberati dalla Giunta provinciale;

- che per quanto dedotto al primo motivo di appello sarebbe evidente che tale vizio non può rimanere circoscritto al solo esame della proposta di modifica presentata dalla M srl, ma inficerebbe l'intera procedura di approvazione del piano.

4.2. I dei due motivi di impugnazione, che si prestano ad un esame congiunto, sono infondati.

Come giustamente ha rilevato il Giudice di prime cure nella parte della sentenza ora criticata col terzo motivo di appello, la Commissione natura, paesaggio e sviluppo del territorio, in qualità di organo tecnico della Giunta provinciale, era autorizzata ai sensi dell'art. 2 della l.p. n. 13/1997 a prendere posizione e valutare tutte le osservazioni, proposte e i pareri sotto il profilo tecnico, dandone una valutazione positiva o negativa, per cui, partendo dal presupposto che nel caso di rigetti o accoglimenti si tratta di valutazioni negative o positive di un organo collegiale che deve prendere una decisione maggioritaria, la censura di incompetenza ovvero di eccesso di potere da parte della Commissione natura, paesaggio e sviluppo del territorio appare effettivamente infondata.

Infatti, da nessuno degli atti e documenti versati dalle parti emerge che la Commissione natura, paesaggio e sviluppo del territorio con le proprie delibere avesse preso delle decisioni definitive.

La deliberazione impugnata n. 1545/2014 è stata adottata dalla Giunta provinciale e quindi dall’organo competente, il quale però, come specificato ai punti precedenti da 3.1. a 3.3., non si era espresso, contrariamente a quanto previsto dall’art. 12, c. 5 della l.p. 13/1997, sulle osservazioni e sulle proposte, mancando nella delibera impugnata qualsiasi indizio circa l’espletamento di tale attività da parte della Giunta in seguito all’esame preliminare effettuato da parte della commissione nelle sedute del 6.11.2014 e 7.11.2014, per cui il Giudice di prime cure ha correttamente annullato solo in parte qua la deliberazione impugnata in relazione alla mancata decisione della Giunta provinciale sulle richieste della M srl e sulle osservazioni presentate in merito all’estensione del piano di settore impianti di risalita e piste da sci alla nuova zona sciistica.

4.3. Non coglie nel segno l’affermazione delle parti appellanti che sarebbe stata la Commissione e non la Giunta provinciale ad esaminare le obiezioni del Comitato ambientale, accogliendone alcune e rigettandone altre, deliberando sul parere di un altro organo consultivo ad essa gerarchicamente equiparato;
infatti, come emerge dal testo della deliberazione impugnata, la Giunta provinciale ha ivi riportato in maniera riassuntiva sia il parere del Comitato ambientale (cfr. pag. 3, ultimo capoverso e pag. 4 della delibera), sia il parere della Commissione natura paesaggio e sviluppo del territorio sia sul piano di settore, sia sui suggerimenti espressi dal comitato ambientale (pag. 5 e 6 della delibera) e la circostanza che la Giunta riporta tale contenuto senza discostarsene nella parte deliberante è chiara espressione del fatto che la Giunta li ha esaminati ed approvati, come pure le norme di attuazione contenute nel volume 1, il rapporto ambientale di cui al volume 2 e il materiale cartografico in scala 1:50.000 contenuto nel volume 3, approvato assieme al “Piano di settore impianti di risalita e piste da sci on le modifiche ed integrazioni indicate nelle premesse” che “s’ inseriscono nei volumi 1, 2 e 3 “, dei quali il piano è costituito.

5. Con il quarto motivo di appello (rubricato: Ancora sulla violazione dell'art. 12 della l.p. 13/1997: la sentenza di primo grado ha ritenuto legittima la ripetuta modifica del progetto del piano, nonostante tali modifiche non siano state né pubblicate, né approvate dalla Giunta provinciale), gli appellanti sostengono:

- che l'Amministrazione - dopo la presentazione delle diverse proposte di modifica, delle osservazioni nonché dei pareri obbligatori dei Comuni - avrebbe ripetutamente modificato ampie parti del piano senza darne avviso agli interessati (o almeno a chi aveva presentato osservazioni o proposte) e senza pubblicare tale nuova bozza, pesantemente modificata, così come richiesto dall'art. 12 l.p. 13/1997. Dal verbale della Commissione del 6.11.2014 emergerebbe che sia le norme di attuazione (volume 1), quanto il rapporto ambientale (volume 2), contenente le prescrizioni ecologico -paesaggistiche, sono state modificate dopo la pubblicazione del progetto del piano e dopo che all'Amministrazione provinciale erano pervenuti i pareri dei Comuni, nonché le proposte di modifica e le diverse osservazione;
sarebbe stato inserito ex novo l'art. 9 delle norme di attuazione, estremamente controverso e bocciato dallo stesso presidente della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio, che vieta tout court , senza la possibilità di valutazione concreta caso per caso, la realizzazione di piste da sci ed impianti di risalita sia nelle zone Unesco, che nelle zone adiacenti (zone " buffer ");

- che nel territorio del Comune di Castelrotto si trovano sia Zone Unesco vere e proprie che le cosiddette zone " buffer ";

- che la Giunta provinciale non avrebbe mai esaminato, né deliberato tali modifiche;

- che contrariamente a quanto la sentenza di primo grado erroneamente ritiene, non si tratterebbe di una circostanza irrilevante e pertanto trascurabile, ma di un diritto espressamente garantito dall'art. 12. L.p. 13/1997, alla cui violazione consegue l'illegittimità dei provvedimenti adottati;

- che sarebbe infondata l’affermazione del TRGA in riferimento all'omessa approvazione di tali modifiche da parte la Giunta provinciale, laddove rileva che la loro approvazione sarebbe avvenuta implicitamente ed " in via indiretta " mediante l’approvazione sic et simpliciter del l'intero piano, così come dapprima elaborato dai propri uffici e poi modificato dalla Commissione, per cui tali modifiche sarebbero comunque entrate a far parte del piano.

5.1. Le doglianze non hanno pregio. La sentenza impugnata si esprime in maniera chiara ed inequivoca sul punto, laddove statuisce che nella impugnata delibera di approvazione n. 1545/2014 della Giunta provinciale “tali modifiche al progetto di piano di settore apportate in seguito sono state citate soltanto in forma generica, sottolineando però che esse non vanno a modificare le indicazioni strategiche del piano stesso ”. “ Altrettanto infondata è la censura secondo cui il progetto di piano di settore a seguito delle modifiche apportate avrebbe dovuto essere nuovamente pubblicato e che il pubblico, in particolare i Comuni, non sarebbero stati informati delle modifiche. Quest'ultima argomentazione non corrisponde al vero. Dal verbale n. 29 del 6-11-2014 della Commissione natura, ambiente e sviluppo del territorio citato in precedenza e dalla delibera di approvazione della Giunta provinciale n. 1545/2014 emerge infatti il contrario, ovvero che tutti i Comuni interessati erano stati informati. Per quanto riguarda l’asserito obbligo di pubblicazione, dal procedimento amministrativo descritto all'art. 12 della l.p. n. 13/1997 si evince chiaramente che la versione definitiva e approvata del piano di settore può contenere delle modifiche rispetto al progetto di piano”

5.2. Il Collegio osserva che, a prescindere dalla circostanza che gli appellanti non hanno dedotto già nel ricorso di primo grado che nel territorio del Comune di Castelrotto si trovano sia Zone Unesco vere e proprie che le cosiddette zone " buffer ", dalle censure mosse non emerge specificatamente quali modifiche introdotte nel piano di settore approvato rispetto al progetto di piano avrebbero rappresentato un tale cambiamento sostanziale del piano, nei suoi criteri ispiratori, da costituire un mutamento delle sue caratteristiche essenziali, in grado di alterarne l’impianto originario.

Ad ogni modo si ritiene corretta e priva di vizi logici la valutazione effettuata dal Giudice di prime cure, per cui non vi sono elementi ai fini dell’accoglimento del quarto motivo di appello, tenuto conto anche del consolidato orientamento, dal quale il Collegio non vede ragioni di discostarsi, secondo il quale “la riapertura della fase istruttoria, per mezzo della ripubblicazione del documento e della conseguente riattivazione dell’interlocuzione coi soggetti interessati, si rende necessaria soltanto allorché le modifiche apportate al progetto iniziale nel corso del procedimento finalizzato alla sua approvazione importino un sostanziale cambiamento nei suoi criteri ispiratori e nel suo assetto essenziale, cioè un mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che presiedono alla sua impostazione, determinando una rielaborazione complessiva del piano stesso (ex aliis, C.d.S., sez. IV, 10 agosto 2004, n. 5492), il che certamente non è avvenuto nel caso in esame, nel quale la contestata modificazione è consistita nella sola soppressione dell’iniziativa privata nella formazione del piano di recupero” ( Consiglio di Stato, Sez. II, 5.6.2019 n. 3806 )

“Anche di recente la giurisprudenza di questo Consiglio è tornata a ribadire che una ripubblicazione del piano è necessaria solo in caso di modifiche che comportino uno stravolgimento dello strumento adottato, ovvero un profondo mutamento dei suoi stessi criteri ispiratori, e non anche per variazioni di dettaglio che comunque ne lascino inalterato l’impianto originario, anche quando queste siano numerose sul piano quantitativo ovvero incidano in modo intenso sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree “(Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 aprile 2018, n. 2513).

6. Con il quinto motivo (rubricato: Ancora sulla violazione, rispettivamente sulla falsa applicazione dell'art. 12 l.p. 13/1997: la sentenza di primo grado ritiene da un lato del tutto irrilevante che il testo descrittivo dell'area sciistica M sia stata modificata dopo la pubblicazione del progetto, e dall'altro non sufficientemente provato che la descrizione (analisi-Swot) sia errata ), gli appellanti sostengono, sempre con riferimento alle modifiche apportate al progetto di piano in sede di approvazione

- che la bozza del piano non avrebbe menzionato neppure il possibile collegamento all'Alpe di Siusi e, quindi, non avrebbe espresso alcuna valutazione su tale possibile intervento, mentre il piano modificato dall'Ufficio pianificazione territoriale, e poi approvato dalla Giunta provinciale, laddove rileva che “" Un eventuale nuovo collegamento Castelrotto M - Alpe di Siusi rappresenterebbe senz'alcun dubbio un intervento massiccio e assai problematico dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, considerato che la Bullaccia è una zona non antropizzata e di elevato valore naturalistico. All'eventuale ripresa degli impianti esistenti (M) sarebbe da accompagnare una valutazione dell'impatto ambientale e dell'impianto di approvvigionamento e stoccaggio idrico ai fini dell'innevamento tecnico ”, conterrebbe una valutazione, doppiamente negativa per la M srl, poiché, si riferisce sia all'auspicato collegamento con l'Alpe di Siusi, sia alla semplice riattivazione degli impianti esistenti;

- che nella bozza del piano non sarebbe stata inserita una negativa valutazione ambientale, ostativa ad un eventuale collegamento;

- che la sentenza di primo grado statuirebbe in modo del tutto apodittico che la M srl non avrebbe assolto il proprio onere probatorio, poiché la produzione di documentazione fotografica rappresentate lo " snowpark " e l'" asilo neve " non costituirebbe prova della loro effettiva esistenza, e a prescindere da ciò sarebbe comunque insufficiente.

6.1. Anche tale motivo è infondato. A prescindere dal fatto che la valutazione di questo motivo di impugnazione, come la doglianza sulla documentazione fotografica circa la snow parc si è resa superflua con l’annullamento in parte qua del piano di settore, si osserva che pare logico che solo nel corso dell’iter di approvazione del piano di settore abbia fatto la sua comparsa l’ipotesi espressa del collegamento con l’Alpe di Siusi partente dalla stazione sciistica M, ipotesi non prevista nella bozza iniziale del piano in quanto proposta dalla stessa M srl, rispettivamente dal Comune di Castelrotto.

7. E’ infondato anche il sesto motivo di appello (rubricato: Omessa pronuncia sulla violazione, rispettivamente sulla falsa applicazione degli artt. 5 e 5-bis l.p. 14/2010: né la l.p. 14/2010, né il rispettivo regolamento di attuazione (D.P.P. 3/2012) distinguono tra interventi "di entità ridotta" e interventi "che prevedono l'inclusione di aree più rilevanti" ; omessa pronuncia sull'eccesso di potere per motivazione insufficiente e contraddittoria, nonché illogicità manifesta e violazione degli artt. 11 e 12 della l.p. 13/1997 ), con il quale si sostiene che sarebbe illegittimo l’accoglimento da parte della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio delle proposte di modifica valutate "di entità ridotta", rigettando invece quelle dichiarate "più rilevanti", tra le quali quelle della M srl., rilevando che né la l.p. n. 14/2010, né il rispettivo regolamento di attuazione (D.P.P. 3/2012) distinguerebbero tra interventi " di entità ridotta " ed interventi " più rilevanti ", e tanto meno l'art. 12 l.p. n. 13/1997, per cui le proposte di modifica, tra le quali quella della M srl, sarebbero state decise in base ad un criterio in realtà inesistente e senza fondamento normativo, in quanto la valutazione di questo motivo di impugnazione si è resa superflua con l’annullamento in parte qua del piano di settore.

8. Con il settimo motivo (rubricato: Ommessa pronuncia sullo sviamento, rispettivamente sull’eccesso di potere per contraddittorietà e violazione del procedimento, nonché sulla violazione dei principi del buon andamento e dell’imparzialità (art. 97 Cost.): la Commissione (provinciale per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio) era composta dagli stessi funzionari che hanno elaborato il piano ), si censura la circostanza che nel caso di specie la direttrice dell'Ufficio pianificazione territoriale, come pure il suo sostituito avrebbero fatto parte sia del "gruppo di lavoro" che ha elaborato il piano, sia della Commissione che lo ha valutato (rispettivamente ha deciso sulle proposte di modifica presentate), costituendo tale duplice ruolo violazione dei principi del buona andamento e dell'imparzialità (art. 97 Cost.).

8.1. Anche questo motivo non coglie nel segno in quanto, come rilevato al precedente punto 4.2., da nessuno degli atti e documenti versati dalle parti emerge che la Commissione natura, paesaggio e sviluppo del territorio con le proprie delibere avesse preso delle decisioni definitive, per cui non si prospettano le violazioni dei principi invocati dalle parti appellanti.

9. Con l’ultimo motivo di appello (rubricato: Ommessa pronuncia sull'incompetenza, sullo sviamento di potere e sul difetto di motivazione, nonché sulla violazione, rispettivamente falsa applicazione degli artt. 5 e 5-bis l.p. 13/1997 nonché 8 del D.P.P. 3/2012: il criterio per delimitare le "zone sciistiche", pari a 150 metri, è privo di fondamento normativo e del tutto arbitrario ), gli appellanti sostengono che l'innovazione principale del piano di settore approvato sarebbe l'introduzione delle cosiddette " zone sciistiche ", per le quali sarebbe stato inserito nella l.p. n. 14/2010 l'art.

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