Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-06-06, n. 202204587

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-06-06, n. 202204587
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202204587
Data del deposito : 6 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/06/2022

N. 04587/2022REG.PROV.COLL.

N. 06462/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6462 del 2020, proposto dalla società IES, Italiana Energia e Servizi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M S, L T e G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G M in Roma, via Giuseppe Cuboni 12;

contro

la Provincia di Mantova, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati E P R e L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune di Mantova, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Gianolio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Orlando Sivieri in Roma, via Cosseria n. 5;
il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente - Dipartimento di Mantova, Agenzia di tutela della salute della Val Padana, non costituitesi in giudizio;

nei confronti

della società Belleli Energy CPE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Peres e Alessandro Kiniger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Brescia (sezione prima) n. 176 del 27 febbraio 2020, resa tra le parti.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Mantova, del Comune di Mantova, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché della Belleli Energy CPE s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2022 il consigliere Silvia Martino;

Uditi gli avvocati M S, L T, Orlando Sivieri (su delega dell’avvocato Paolo Gianolio) e Luciano Butti (su delega dell’avvocato Federico Peres);

Dato atto delle istanze di passaggio in decisione depositate dall’avvocato E P R e dall'avvocato dello Stato Maria Letizia Guida;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Oggetto del contendere è il provvedimento in data 15 ottobre 2012 prot. n. 21/258, notificato il 19 ottobre 2012, con il quale il Dirigente del settore ambiente, pianificazione territoriale e autorità portuale della Provincia di Mantova ha ordinato alla ricorrente IES S.p.a. di provvedere per lo stabilimento Belleli Energy CPE S.r.l. di via Taliercio n.1, in quel di Mantova, all’immediata messa in sicurezza nonché a tutte le attività e prescrizioni di cui agli artt. 242 e 244 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, attraverso la presentazione nei trenta giorni dalla notifica di uno specifico progetto ovvero attraverso l’integrazione della documentazione e dei progetti già agli atti del Ministero competente, al fine di impedire il propagarsi della contaminazione.

1.1. La società odierna appellante opera nel campo dell’attività di raffinazione di petrolio e nella produzione dei relativi derivati, che ha esercitato nelle aree di sua proprietà nel Comune di Mantova, in parte ricadenti all’interno del Sito di interesse nazionale (S.i.n.) “Laghi di Mantova e Polo Chimico” istituito con d.m. 31 luglio 2002 n. 179, dagli anni ‘50’ del secolo scorso fino alla riconversione del proprio stabilimento in polo logistico e deposito di oli minerali.

1.2. All’interno del S.i.n. la proprietà della ricorrente, soggetta a bonifica dal 2001, occupa una superficie di circa 40 ettari ed è collocata a monte idrogeologico della proprietà della società Belleli Energy CPE, dalla quale è divisa fisicamente da Via Brennero e dalla linea ferroviaria.

1.3. La vicenda di cui trattasi ha avuto avvio dalla 7^ campagna di monitoraggio delle acque di falda condotta da A.r.p.a. Lombardia – Dipartimento di Mantova nell’ambito delle attività di caratterizzazione dell’area di proprietà di Belleli Energy (maggio - giugno 2007), nel corso della quale venivano rinvenuti idrocarburi surnatanti in alcuni piezometri in corrispondenza della falda.

1.4. L’A.r.p.a. ne dava comunicazione agli Enti competenti evidenziando che il surnatante era presumibilmente proveniente dalla contigua raffineria IES ed ordinava quindi a IES e a Belleli di adottare i necessari interventi di messa in sicurezza di emergenza delle aree, con il recupero della fase organica separata.

1.5. Essendo stata riscontrata la presenza di surnatante anche lungo l’adiacente via Brennero, su richiesta del Ministero dell’ambiente l’A.r.p.a. prelevava campioni da 21 piezometri presenti nell’area di IES, lungo Via Brennero e in area Belleli, al fine di stabilirne la provenienza.

Gli esiti venivano sintetizzati nella nota di A.r.p.a. del 10 marzo 2008.

In particolare, l’Agenzia metteva in luce che all’interno dell’area di proprietà della raffineria erano presenti differenti tipologie di prodotto surnatante, accomunate dalla presenza di benzene ma differenziate dalla presenza o meno di altri analiti;
la presenza di MTBE, tracciante tipico delle benzine, quindi riconducibile alle tipologie di lavorazioni della Raffineria, aveva interessato anche alcuni piezometri lungo via Brennero fino ad arrivare al piezometro 015 in proprietà Belleli;
la presenza di Zolfo e di Stirene nel surnatante del piezometro PE9S-10 lungo via Brennero poteva essere collegata alla presenza degli stessi inquinanti riscontrata nel surnatante dei piezometri della Raffineria.

L’Agenzia riteneva altresì che gli sbarramenti idraulici presenti in corrispondenza del confine IES non fossero sufficienti a contenere il prodotto surnatante entro i confini dello stabilimento.

1.6. Successivamente:

- nel giugno del 2009 veniva eseguita la 9^ campagna di monitoraggio delle acque di falda, nella quale l’A.r.p.a. dava conto che il surnatante era stato rinvenuto anche in altri piezometri all’interno dell’area Belleli;

- nel marzo 2011, su richiesta del Comune, l’A.r.p.a. prelevava un campione di surnatante dal piezometro 002 nell’area Belleli e lo confrontava con un campione prelevato nel 2007, verificandone la similitudine, ed inferendone una conferma di quanto già ipotizzato nelle conclusioni della campagna del 2007 e della 9^ campagna, “ ossia che il prodotto organico che si rinviene presso lo stabilimento Belleli è probabilmente quello fuoriuscito negli anni passati dalla Raffineria IES, quando non erano in funzione adeguati sistemi di contenimento come quelli attuali;
non si esclude l’ipotesi secondo cui parte di questo prodotto possa provenire da perdite avvenute in passato dalle condotte che collegavano la raffineria con lo stabilimento petrolchimico
”;

- nell’agosto 2011, nell’ambito del rapporto della 10^ campagna di monitoraggio, l’A.r.p.a. evidenziava che il surnatante presente nei siti di IES e in quello di Belleli “ costituisce un’unica sorgente di contaminazione ”, che le sostanze contaminate rinvenute - in particolare benzene e MTBE - rappresentano i contaminanti tipici della raffineria e che le concentrazioni presentano un andamento costante e/o crescente nel tempo, testimoniando la scarsa efficacia delle misure di MISE poste in essere;

- il 9 ottobre 2012 l’Agenzia validava i risultati analitici dei campioni di terreno prelevati nell’ambito della terza fase di esecuzione delle indagini previste dal piano di caratterizzazione delle aree Belleli, rilevando che i sondaggi con campioni di terreno contaminati da sostanze di natura idrocarburica in corrispondenza del livello di fluttuazione della falda non presentavano contaminazione nel terreno insaturo sovrastante, ed escludendo quindi fenomeni di percolazione dall’alto di sostanze inquinanti. Concludeva quindi A.r.p.a. che il surnatante presente nella zona nord dello stabilimento non potesse aver avuto origine da sorgenti ubicate all’interno dell’area di Belleli Energy CPE, ma che provenisse dal monte idrogeologico, confermando l’ipotesi formulata nel 2007.

1.7. A tali accertamenti ha fatto seguito l’ordinanza della Provincia impugnata, avverso la quale la società, in primo grado, ha dedotto tre mezzi di gravame (da pag. 11 a pag. 26 del ricorso di primo grado).

2. L’impugnata sentenza - T.a.r. per la Lombardia, Brescia (sezione prima) n. 176 del 27 febbraio 2020 - ha:

- respinto l’eccezione preliminare di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (capo non impugnato);

- respinto con dovizia di argomenti tutti e tre i motivi di ricorso;

- condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

3. L’appello della società IES è stato affidato a tre complessi mezzi di gravame (estesi da pag. 11 a pag. 26 del ricorso), che possono essere sintetizzati come di seguito.

I. La società sarebbe stata illegittimamente individuata quale responsabile in ragione di meri assiomi ipotetici;
in particolare:

i) la ricostruzione degli andamenti dei livelli della falda operata sulla scorta delle stesse indagini condotte dall’A.r.p.a. dimostrerebbe che la direzione del flusso della falda nell’area d’interesse risulta essere da Nord - Est a Sud - Ovest, ovvero subparallela a Via Brennero.

Tale direzione di flusso non sarebbe compatibile con una migrazione del surnatante diretta, per effetto di trascinamento della falda, dall’area della Raffineria IES verso l’area dello stabilimento Belleli.

Sulla base dei dati di monitoraggio disponibili, la direzione di spostamento del surnatante presente nell’area della raffineria IES si sviluppa invece dalle aree centrali della raffineria IES verso l’area Grezzi Darsena;

ii) l’esame delle oscillazioni della falda, osservate nel corso delle varie campagne di monitoraggio, evidenzierebbe poi che il surnatante tende ad essere immobilizzato e che, pertanto, non potrebbe migrare da un’area verso un’altra. Tale conclusione sarebbe supportata anche dal confronto tra le ricostruzioni della distribuzione del surnatante effettuate con riferimento all’VIII campagna di monitoraggio del 2008 e alla campagna di monitoraggio del 2019 (entrambe effettuate in periodi di basso piezometrico - docc. 4 e 35 della Provincia di Mantova) le quali danno evidenza del fatto che la distribuzione del surnatante nell’area della raffineria appare sostanzialmente immodificata, nonostante siano trascorsi 11 anni e nonostante la falda sia stata sottoposta ad un’intensa movimentazione a causa delle attività di emungimento condotte per la messa in sicurezza del sito. La continuità della distribuzione del surnatante nelle ricostruzioni effettuate dall’Amministrazione sarebbe solo apparente altro non essendo che l’effetto della scelta grafica di interpolazione dei dati mediante il metodo dei poligoni di Thiessen;

iii) la barriera idraulica della IES, realizzata nel rispetto delle prescrizioni impartite dagli Enti competenti e da essi autorizzata, sarebbe perfettamente funzionante e funzionale alla sua finalità, che è quella di captare la contaminazione disciolta nelle acque di falda oltre che, ora, di garantire la captazione anche per le sorgenti collocate nell’area Belleli. Il surnatante, in virtù della sua scarsa mobilità, non richiede infatti specifiche opere di barrieramento, bensì interventi finalizzati alla sua estrazione (skimmer, sistemi multifase, etc.)

Di tanto vi sarebbe conferma nel fatto che nell’ultimo Accordo di programma 2020, gli Enti competenti hanno allocato le ingenti risorse finanziarie prima destinate alla bonifica dell’area IES e delle aree contermini ad altra destinazione.

II. La ricorrente contesta la sentenza perché ritiene di avere comprovato come i risultati della caratterizzazione eseguita in area Belleli, evidenzino che in diverse zone dello stabilimento si rileva contaminazione dei terreni da idrocarburi pesanti C>12.

A tale riguardo, sarebbe stato trascurato il fatto che nell’area Belleli erano presenti 30 serbatoi di combustibile, rispetto ai quali non è stata svolta alcuna indagine specifica.

Pertanto, sulla base dei dati di caratterizzazione dell’area Belleli, ed in assenza di ulteriori specifici approfondimenti, la Provincia non avrebbe potuto escludere l’ipotesi che nel passato si fossero verificate perdite puntuali dalle strutture interrate con conseguente formazione del surnatante rilevato a partire dal 2007.

Inoltre, l’unico sversamento rilevato nel tempo in area IES, non avrebbe alcuna attinenza con l’inquinamento dell’area Belleli (non essendo stato ivi rivenuto lo stirene componente della benzina BKR oggetto dell’episodico sversamento – docc. 7, 15 e 25).

III. La pronuncia impugnata sarebbe infine manifestamente illogica, contraddittoria, travisata, nonché in conflitto con il quadro normativo di riferimento anche laddove (capo 8 – sub-capo 8.1, 8.2 e 8.3) ha ritenuto legittimo l’ordine di immediata messa in sicurezza d’emergenza in pretesa applicazione dell’art. 240, comma 1, lettera t) del d.lgs. n. 152/2006 e sul presupposto (insussistente) dell’asserita “ permanenza di matrici inquinate nell’area oggetto di indagine ” costituente “ pericolo ancora attuale ”.

Nel caso di specie di contro non vi è stato alcun “ evento di contaminazione repentino ” poiché la presenza del surnatante in area Belleli è nota dal 2007, né d’altra parte l’ordinanza della Provincia di Mantova reca alcuna motivazione in ordine alla configurabilità di rischi da fronteggiare in via d’urgenza.

4. Si sono costituiti per resistere la società Bellelli Energy CPE, il Ministero dell’ambiente, il Comune di Mantova e la Provincia di Mantova.

5. Con ordinanza n. 5702 del 25 settembre 2020, la Sezione ha dato atto della rinuncia da parte dell’appellante all’istanza di misure cautelari.

5. Il Comune di Mantova, la Provincia di Mantova e la società Bellelli Energy CPE hanno depositato memorie conclusionali (rispettivamente in data 12 marzo 2022 e 14 marzo 2022), nelle quali, tra l’altro, hanno eccepito l’inammissibilità per violazione del divieto dei nova in appello del deposito da parte dell’appellante dei documenti contrassegnati con le lettere B, H, e I.

Inoltre le parti resistenti hanno ricordato che, successivamente alla sentenza oggetto dell’odierna impugnativa, è intervenuta la sentenza della Corte di Appello di Brescia, 3 febbraio 2021 n. 125, la quale ha accertato la responsabilità dell’odierna appellante per il danno all’ambiente nelle aree poste all’interno e in prossimità del sito “Polo Chimico e Laghi di Mantova”.

6. Anche la società IES ha depositato una memoria conclusionale (in data 14 marzo 2023).

7. La Provincia, la società Belelli Energy CE e l’appellante hanno depositato memorie di replica (rispettivamente in data 23 marzo 2022 e 24 marzo 2022).

8. L’appello, infine, è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 14 aprile 2022.

9. In via preliminare, deve darsi atto della novità – eccepita dalle parti resistenti - degli studi e relazioni tecniche depositati dall’appellante il 4 settembre 2020 (documento B) e il 4 marzo 2022 (documenti H e I).

Tale documentazione è inammissibile e deve essere espunta dal presente processo in quanto depositata in violazione del divieto dei “ nova ” in appello sancito dall’art. 104 comma 2 c.p.a.

10. Inoltre, il Collegio limiterà il proprio esame ai motivi originari posti a sostegno del ricorso di primo grado – nella parte in cui, criticamente, sono stati riproposti in appello – i quali perimetrano obbligatoriamente il processo di appello ex art. 104 comma 1 c.p.a. (sul principio e la sua applicazione pratica, fra le tante, cfr. sez. IV, n. 1137 del 2020, n. 1130 del 2016, sez. V, n. 5868 del 2015;
sez. V, n. 5347 del 2015).

11. Ciò posto, l’appello è infondato e deve essere respinto.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

12. In primo luogo, va ricordato che nei giudizi di impugnazione come quello in esame la legittimità dell’atto impugnato va valutata con riguardo esclusivo alla situazione di fatto e di diritto esistente nel momento in cui esso fu emanato, restando irrilevanti le eventuali sopravvenienze, secondo il principio tempus regit actum , sostenuto dalla costante giurisprudenza (per tutte, Corte cost., ordinanza 13 aprile 2018 n.76 e sentenza 22 maggio 2013 n.90;
Cons. Stato, sez. IV, 3 giugno 2021 n. 4246;
sez. III, 15 maggio 2012 n.2801).

12.1 Inoltre, nelle materie tecnico scientifiche - quale è indubbiamente quella in esame, relativa in generale alla tutela dell’ambiente dall’inquinamento - si applica il principio per cui le valutazioni delle autorità preposte sono ampiamente discrezionali, e quindi possono essere sindacate in sede di giurisdizione di legittimità nei soli casi di risultati abnormi o evidentemente illogici e contraddittori (per tutte, con riferimento alla più ampia materia delle valutazioni ambientali, Cons. Stato, sez. II, 7 settembre 2020 n.5379;
sez. IV, 9 gennaio 2014 n. 36).

Non è invece consentito chiedere al giudice di sostituirsi alle valutazioni riservate alle Amministrazioni giungendo ad esiti diversi fondati, ad esempio, su una c.t.u. o una verificazione sollecitate dalla parte (sul punto specifico, Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2009 n. 3500), ovvero sulle perizie tecniche di parte o con il richiamo a studi predisposti da propri esperti (sul principio, per tutte Cons. Stato, sez. V, 25 marzo 2021 n.2524, e per il caso particolare del parere di un esperto di parte, sez. IV, 7 giugno 2021 n.4331). Studi di questo genere infatti, secondo logica, potrebbero essere valutabili solo se ritualmente introdotti all’interno del procedimento amministrativo e condivisi espressamente dall’autorità competente.

12.2. A ciò si aggiunga che, in materia ambientale l’accertamento del nesso fra una determinata presunta causa di inquinamento ed i relativi effetti - accertamento che evidentemente rileva per decidere se determinati interventi per eliminarlo siano giustificati- si basa sul criterio del “più probabile che non”, ovvero richiede semplicemente che il nesso eziologico ipotizzato dall’autorità competente sia più probabile della sua negazione (in questo senso la costante giurisprudenza, per tutte Cons. Stato, Ad. plen. n. 10 del 2019;
successivamente, sez. IV, 7 gennaio 2021 n.172).

13. Nel caso di specie, l’ordinanza della Provincia di Mantova impugnata in primo grado, costituisce l’epilogo di una pluralità di indagini condotte dall’A.r.p.a.

Il provvedimento impugnato in primo grado richiama in particolare:

- i risultati delle campagne di monitoraggio delle acque sotterranee condotte fra il 2007 ed il 2011 che hanno evidenziato la presenza di surnatante in area IES e Belleli con presenza significativa di benzene e MTBE “ che rappresentano i contaminanti tipici della Raffineria ” nonché l’inadeguatezza del sistema di MISE presente presso la raffineria a trattenere le acque sotterranee contaminate;

- la relazione dell’A.r.p.a. prot. n. 36474 del 10 marzo 2008 nella quale si evidenzia che all’interno dell’area di proprietà della raffineria erano presenti differenti tipologie di prodotto surnatante e che la presenza di MTBE, tracciante tipico della benzine, riconducibile con sicurezza alle lavorazioni della raffineria, era stata riscontrata in alcuni piezometri lungo via Brennero, fino ad arrivare al piezometro 015 in area Belleli, e si conclude che gli sbarramenti idraulici presenti sul confine IES non erano stati sufficienti a contenere il prodotto surnatante;

- la relazione A.r.p.a. prot. n. 88306 del 29 giugno 2011 in cui si attesta che la comparazione in cromatogramma GC-MS fra i campioni di surnatante prelevati dal piezometro 002 in area Belleli e quelli prelevati dal piezometro PH4BCS in area IES nel 2007, mostra una “ buona similitudine fra loro che può far supporre che si tratti di un prodotto analogo ”;

- la nota dell’A.r.p.a. in data 6 agosto 2012 sugli esiti del monitoraggio del surnatante, in cui si sottolinea l’inadeguatezza del sistema di recupero attivato presso la raffineria lungo via Brennero, in ragione dei quantitativi estremamente limitati di prodotto recuperato, nonostante gli elevati livelli di surnatante;

- la relazione A.r.p.a. di validazione della caratterizzazione in area Belleli prot. 138093 del 9 ottobre 2012 che conferma le precedenti ipotesi, essendosi constatato che i campioni di terreno contaminato da sostanze di natura idrocarburica in corrispondenza del livello di fluttuazione della falda non presentano contaminazione nel terreno insaturo sovrastante;
l’Agenzia in tale relazione giunge alla conclusione che il surnatante presente nella zona nord dello stabilimento Belleli non possa aver avuto origine da sorgenti ubicate all’interno di Belleli Energy ma che sia stato possibile un suo ingresso da monte.

13.1. In sede di appello la ricorrente è tornata sul tema dell’andamento della falda e della asserita scarsa mobilità del surnatante, attraverso deduzioni che, così come eccepito dalle parti resistenti, sono del tutto nuove e, come tali, inammissibili in questa sede;
ciò è avvenuto in particolare per quanto concerne le critiche rivolte alla scelta di interpolazione dei dati mediante il metodo dei poligoni di Thissen operata da A.r.p.a. per dimostrare la continuità della distribuzione del surnatante, nonché relativamente alla pretesa diversità del surnatante presente in area Belelli rispetto al sito della raffineria.

13.2. Ad ogni buon cono si osserva che:

- lo studio redatto dall’Università degli Studi Milano Bicocca ricostruisce la presunta complessiva dinamica dei flussi idrici con riferimento all’intero S.i.n. e alla situazione in essere nel 2018, ma non si sofferma sulla questione che, in base al descritto principio tempus regit actum , sarebbe stata rilevante, ovvero non è riferito alla specifica questione se il provvedimento impugnato fosse o no logico e giustificato in base alla situazione rilevabile in quel momento;

- sia la nota esplicativa del prof. Manassero che le analisi condotte dall’Università di Milano Bicocca riguardano comunque un periodo successivo a quello per cui è causa e valutano le prestazioni delle misure di messa in sicurezza attualmente in essere e realizzate successivamente.

In sostanza, tali studi non sono comunque idonei a confutare le relazioni e le analisi dell’A.r.p.a. su cui la Provincia ha basato le proprie determinazioni, dovendosi peraltro, come già evidenziato, condurre lo scrutinio di legittimità del provvedimento amministrativo avuto riguardo allo stato di fatto e diritto presente al momento della sua emanazione.

13.3. Inoltre, il fatto che nell’Accordo di programma 2020, gli Enti competenti abbiano allocato le ingenti risorse finanziarie prima destinate alla bonifica dell’area IES e delle aree contermini ad altra destinazione, trova spiegazione non già nel sopravvenuto riconoscimento della validità delle tesi di IES circa l’efficienza delle misure dalla stessa adottate, quanto piuttosto nel fatto che, gli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree in esame competono alla ricorrente, che deve provvedervi in proprio e non già a carico dell’Erario (tanto si legge espressamente nella nota del M.i.t.e., in data 10 maggio 2021, prot. n. 49070, versata in atti dalla Provincia)

13.4. In definitiva, il T.a.r. ha correttamente respinto il primo mezzo articolato in primo grado, mettendo efficacemente in rilievo che “ Le aree in questione sono contigue e quella di Belleli è posta a valle idrogeologico rispetto a quella di IES;
inoltre il materiale rinvenuto costituisce un’unica sorgente di contaminazione, come comprovato anche dalla presenza significativa di sostanze contaminanti, in particolare Benzene e MTBE (che viene usato come additivo delle benzine), ovvero dei contaminanti tipici della raffineria, estranei invece alla produzione di impianti industriali di cui si occupa Belleli Energy
”.

13.5. L’appello non ha poi efficacemente contrastato le ulteriori argomentazioni con cui il T.a.r. ha respinto il secondo motivo di ricorso con il quale la società ha sostenuto che la Provincia non avrebbe sufficientemente indagato altre possibili fonti di provenienza del surnatante.

Al riguardo, il primo giudice ha sottolineato che “ Il provvedimento impugnato dà infatti espressamente conto delle indagini effettuate nell’ambito del piano di caratterizzazione dell’area Belleli non solo nella prima fase di esecuzione (quella del 2007 da cui ha avuto avvio la vicenda), ma anche nella seconda fase (ottobre 2009) e nella terza fase (novembre 2010-febbraio 2011);
tutte hanno confermato la provenienza del surnatante dal monte idrogeologico
”,

Infatti la contaminazione da sostanze di origine idrocarburica del terreno è stata evidenziata solo in corrispondenza nel livello di oscillazione della falda, o dei terreni saturi ” mentre, relativamente ai sondaggi in cui è stata rinvenuta una contaminazione dello strato superficiale del terreno “ la stessa

risulta limitata e non prosegue fino alla falda ” (ordinanza impugnata pag. 7).

Tale conclusione “ non è contraddetta dalla presenza di contaminazione nei sondaggi 28 e 152 dell’area Belleli, correlata a sorgenti interne allo stabilimento, posto che il primo è ubicato a valle e non ha relazione con il materiale presente a monte, mentre il secondo è in zona molto distante da quella della contaminazione e non interessa la falda .”

13.6. Il T.a.r. ha sottolineato, altresì, sulla base delle relazioni in atti e delle motivazioni dell’ordinanza della Provincia che “ Gli altri due stabilimenti indicati dalla ricorrente come possibili responsabili della contaminazione sono in primo luogo più distanti dall’area rispetto allo stabilimento IES. Per quanto riguarda il punto vendita AGIP di proprietà di Claipa, la contaminazione riguarda inoltre le acque di falda, non il terreno, perciò si tratta di una contaminazione proveniente da monte;
un contributo causale alla rilevata situazione di criticità ambientale in area Belleli non può essere ascritto nemmeno all’ex punto vendita IP di proprietà ENI, atteso che, evidenzia la Provincia, “come più volte affermato da ARPA nell’ambito delle relazioni di commento delle varie campagne di monitoraggio delle acque sotterranee, la direzione della falda della zona settentrionale del SIN non è NE-SW, ma risulta deviata dall’azione drenante del canale Diversivo Mincio e dalle barriere idrauliche presenti in area Versalis (Ex Polimeri Europa
)” […]”.

14. Il terzo motivo di ricorso articolato in primo grado denuncia l’assenza dei presupposti di urgenza necessari per imporre misure di MISE, in particolare, in relazione al fatto che la presenza del surnatante in area Belleli è nota dal 2007.

Anche questi rilievi non sono fondati.

14.1. Ai sensi dell’art. 240, lett. m) del d.lgs. n. 152 del 2006 (c.d. codice dell’ambiente), per “ messa in sicurezza d'emergenza ” si intende “ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente ”.

Secondo la lett. t) condizioni di emergenza sono gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria l’esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio:

1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;

2) presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda;

3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli;

4) pericolo di incendi ed esplosioni.

Le definizioni normative sono di ampiezza tale da fare rientrare nel concetto di messa in sicurezza d’emergenza ogni intervento immediato atto a contenere la diffusione della contaminazione.

Inoltre, la presenza di surnatante è esplicitamente qualificata come una situazione di emergenza.

La giurisprudenza ha chiarito che il riferimento contenuto nel cit. art. 240 comma 1, lett. m), del codice dell’ambiente, al “ caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura ” non va inteso come istantaneità, “ perché l’effetto, una volta manifestatosi inaspettatamente, può ben restare permanente. Del resto, se così non fosse, sarebbe ultronea la stessa previsione di misure di contenimento dal carattere comunque permanente. Ma questo contrasterebbe i principi dell’azione ambientale […] Sicché, a fronte di siffatte situazioni di emergenza, ben possono essere imposte misure di contenimento a carattere permanente, purché secondo criteri di proporzione e ragionevolezza rispetto al concreto pericolo ” (Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 2014, n.2526;
sez. IV, 18 dicembre 2018, n. 7121).

14.2. In linea con tale esegesi è la motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui, rileva “ la necessità di adottare misure di sicurezza d’emergenza in quanto quelle in corso risultano insufficienti a trattenere le acque sotterranee contaminate, a recuperare in maniera efficace il prodotto surnatante e ad impedire quindi che vengano raggiunti i bersagli ambientali costituiti dalle aree umide e dal fiume Mincio ”.

15. Per quanto sopra argomentato, l’appello deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto dei criteri di cui all’art. 26, comma 1, c.p.a., nonché del regolamento n. 55 del 2014.

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