Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-09-07, n. 202005379
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Testo completo
Pubblicato il 07/09/2020
N. 05379/2020REG.PROV.COLL.
N. 04875/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4875 del 2012, proposto dalla Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato P M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G G in Roma, via Maria Cristina, n. 8, nonché dall’avvocato A R G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Perugia, corso Vannucci, n. 30,
contro
la Società Effedi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M B V e P D R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato P D R in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 11,
nei confronti
- il Comune di Gualdo Cattaneo, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
- la Provincia di Perugia, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, Sezione Prima, n. 152/2012, resa tra le parti, concernente procedura di assoggettabilità alla valutazione d’impatto ambientale di un impianto fotovoltaico.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Società Effedi S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 7 luglio 2020, il Cons. A M e dati per presenti, ai sensi dell’art. 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i difensori delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Regione Umbria ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, sezione I, n. 152 del 26 aprile 2012, resa inter partes , la quale ha accolto, compensando le spese, il ricorso n. 448/2011, proposto dalla Società Effedi S.p.a. (d’ora in avanti, per comodità, solo la Società) per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 4915 del 6 luglio 2011 che ha disposto la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) del progetto relativo alla realizzazione di una centrale fotovoltaica di potenza pari a kw 4.999 in località “Colle del Marchese” nel Comune di Gualdo Cattaneo.
La sentenza appellata, individuata la norma di riferimento nell’art. 20 del d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.lgs. n. 128/2010, ha ritenuto che la Regione abbia disposto l’assoggettamento a V.I.A. della progettualità di parte non sulla base della rilevata sussistenza di impatti significativi sull’ambiente, bensì della necessità di approfondimenti, siccome espressamente richiesto nel parere del Servizio VII “Valutazione del territorio e tutela del paesaggio e tecnologie dell’informazione” e del Servizio “Risorse idriche e rischio idraulico”. Ciò avrebbe comportato la statuizione di « vere e proprie prescrizioni nell’utilizzo del territorio, anche se imposte sub specie di prescrizioni per integrare la documentazione progettuale », incompatibili con il procedimento di screening, valorizzando peraltro le sole esigenze di tutela del paesaggio, e non quelle dell’ambiente complessivamente inteso. Sarebbe inoltre stato violato l’art. 10 bis della l. n. 241/1990, essendo il preavviso di diniego vieppiù necessario stante le sostanziali richieste integrative, conoscendo preventivamente le quali la parte avrebbe potuto proficuamente interloquire con l’Amministrazione scongiurando l’esito negativo del procedimento.
2. L’appello contesta diffusamente le argomentazioni della sentenza impugnata, chiedendone l’annullamento, con rigetto del ricorso di primo grado. Nello specifico, con un primo motivo di gravame la difesa erariale ha riproposto la doglianza relativa alla formulazione della norma applicata (art. 20 del d.lgs. n. 152/2006), ritenendo che la mancata adozione all’epoca dei fatti di cui in controversia dei provvedimenti regionali attuativi imponesse di avere riguardo alla stesura antecedente la novella di cui al d.lgs. n. 128/2010. Nel merito, ha ribadito la correttezza dell’operato dell’Amministrazione, che ha fondato il proprio giudizio sul parere di ben tre Servizi interni coinvolti per competenza, e non soltanto su quello del Servizio VII. La natura preliminare della valutazione di screening , infine, renderebbe inapplicabile, in assenza di un vero e proprio diniego, la disciplina sul relativo preavviso. “ Per mero scrupolo difensivo ”, la Regione ha altresì inteso contestare nuovamente le doglianze promosse nel ricorso di primo grado avverso i singoli pareri istruttori, indebitamente attinenti al merito della discrezionalità amministrativa, e come tali inammissibili.
3. Si è costituita per resistere all’appello la Società con atto di stile, successivamente integrato con dettagliata memoria in controdeduzione. Oltre a ribadire l’applicabilità ratione temporis dell’art. 20 del d.lgs. n. 152/2006 novellato dal d.lgs. n.128/2010, ha chiesto la conferma della sentenza di prime cure, laddove ha ritenuto insufficientemente motivato con riferimento al potenziale pregiudizio ambientale il provvedimento impugnato. Privi di rilievo sarebbero al riguardo i richiami ai principi europei di precauzione e prevenzione, invocati dalla Regione appellante, che comunque non possono imporre l’assoggettamento a V.I.A. su base meramente probabilistica di pregiudizio per l’ambiente. Le modifiche progettuali richieste documenterebbero la mancata valutazione del significativo impatto ambientale richiesta dalla norma ai fini della decisione di assoggettare il progetto a V.I.A. Infine, la natura autonoma del procedimento di screening rispetto a quello di vera e propria V.I.A., avrebbe imposto l’inoltro del preavviso di rigetto, siccome affermato dal T.A.R. per l’Umbria.
In vista dell’odierna udienza le parti hanno depositato rispettivamente memoria e memoria di replica, la Regione argomentando anche sulla base della sentenza del T.A.R. per il Veneto n. 52 del 20 gennaio 2016, asseritamente attinente a fattispecie analoga, laddove la Società ne ha contestato la conferenza al caso di specie.
4. La causa è passata in decisione in data 7 luglio 2020, ai sensi della normativa emergenziale di cui all’art. 84, commi 5 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
DIRITTO
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, salvo quanto di seguito precisato con riferimento al primo motivo di doglianza.
6. Oggetto dell’odierna controversia è la correttezza del procedimento di valutazione preliminare (cd. screening ), volto a decidere l’assoggettamento o meno a V.I.A. di un determinato intervento, nel caso di specie riferito alla realizzazione di una centrale fotovoltaica. Trattasi di una fase preliminare, ma non necessariamente propedeutica alla V.I.A., in quanto funzionale proprio ad evitarne l’attivazione, la cui disciplina procedurale è contenuta in dettaglio nell’art. 20 del d.lgs. n. 152/2006.
7. Al fine di compiutamente inquadrare l’odierna controversia, il Collegio ritiene necessario premettere una breve ricostruzione della cornice giuridica che governa la materia.
Il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto Codice dell’Ambiente, dopo aver tracciato nel Titolo I della Parte II le linee generali e definitorie degli istituti della V.I.A., della V.A.S. (valutazione ambientale strategica) e della autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), ne descrive analiticamente il procedimento nelle disposizioni successive.
Per quanto qui di interesse, la V.I.A. è configurata come procedura amministrativa di supporto per l’autorità competente finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un’opera, il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione. In altri termini, trattasi di un procedimento di valutazione ex ante degli effetti prodotti sull’ambiente da determinati interventi progettuali, il cui obiettivo è proteggere la salute umana, migliorare la qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema, promuovere uno sviluppo economico sostenibile (cfr. art. 3, direttiva n. 85/337/CEE e successive modifiche apportate dalla direttiva n. 97/11/CE). Essa mira a stabilire, e conseguentemente governare in termini di soluzioni più idonee al perseguimento di ridetti obiettivi di salvaguardia, gli effetti sull’ambiente di determinate progettualità. Tali effetti, comunemente sussumibili nel concetto di “ impatto ambientale ”, si identificano nella alterazione “ qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa” che viene a prodursi sull’ambiente, laddove quest’ultimo a sua volta è identificato in un ampio contenitore, costituito dal “sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti” (art. 5, comma 1, lett. b ) e c ), del d.lgs. n. 152/2006).
8. Anche l’oggetto dello screening è, sostanzialmente, ridetto “ impatto