TAR Venezia, sez. III, sentenza 2016-01-20, n. 201600052

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2016-01-20, n. 201600052
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201600052
Data del deposito : 20 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00011/2015 REG.RIC.

N. 00052/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00011/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11 del 2015, proposto da:
A S, rappresentata e difesa dagli avv. A S, S B, N L B, con domicilio eletto presso A S in Venezia, San Polo, 2988;



contro

Provincia di Verona, rappresentato e difeso dall'avv. B B, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;



per l'annullamento,

della determinazione n. 4871 del 4.12.2014, comunicata l'11.12.2014, con la quale il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona ha deciso di assoggettare alla procedura di VIA il progetto per l’ampliamento del campeggio che la società ricorrente possiede e gestisce in Loc.Torrente Valle di Valleggio sul Mincio, nonché del conforme parere espresso dalla competente Commissione provinciale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Verona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2015 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con il presente ricorso la Società A S ha impugnato la determinazione n. 4871/14 del 04/12/2014 con la quale il dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona, alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 20 del D.Lgs. 152/2006, ha deciso di assoggettare alla procedura di VIA il progetto per l’ampliamento del campeggio che la società ricorrente possiede e gestisce in Località Torrente Valle di Valleggio sul Mincio.

La società Artha rilevava, infatti, di aver predisposto un progetto di ampliamento della struttura turistica sopracitata e di aver attivato, contestualmente ai procedimenti per l’adozione delle necessarie variazioni urbanistiche, la procedura di verifica di assoggettabilità del progetto di ampliamento alla Valutazione Ambientale Strategica e, in sede provinciale, la procedura di verifica della sua assoggettabilità a VIA, con istanza del marzo 2014.

In relazione a detto ultimo procedimento la Commissione Provinciale VIA, con verbale del 17 ottobre 2014, ha proposto di assoggettare a VIA il progetto di ampliamento del campeggio in considerazione dei seguenti presupposti:

perché non è stato presentato alcun elaborato redatto di concerto con gli enti gestori degli elettrodotti;

perché nella documentazione integrativa costituita dallo Studio della ricaduta al suolo degli inquinanti atmosferici sembravano emergere delle criticità in relazione all’inquinante NO2;

perché nella documentazione integrativa costituita dallo “Studio d’impatto sul traffico” non sarebbero stati approfonditi i livelli di servizio in corrispondenza dei principali nodi;

perché il progetto mancherebbe della prescritta verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e sarebbe urbanisticamente incompatibile con l’art. 49 delle NTA del PTCP.

Malgrado le controdeduzioni della società ricorrente il Dirigente della Provincia di Verona, con l’atto impugnato, ha uniformato la propria determinazione al parere della Commissione VIA del 17 ottobre 2014 e del 21 novembre 2014, determinando di assoggettare a VIA il progetto di ampliamento del campeggio.

Nell’impugnare detto provvedimento, unitamente al parere della Commissione provinciale si è sostenuto l’esistenza dei seguenti vizi:

1.l’eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione e violazione dell’art. 20 del D. Lgs. 152/2006, in quanto la motivazione risulterebbe in contrasto con l’art. 20 sopra citato;

2. l’eccesso di potere per sviamento e per illogicità manifesta e con riferimento all’osservanza della fascia di rispetto dagli elettrodotti, in quanto la presenza di questi ultimi implicherebbe l’assunzione di valutazioni di carattere edilizio e igienico sanitarie del tutto estranee a quelle che riguardano gli effetti prodotti dalla realizzazione di un campeggio;

3. l’eccesso di potere per sviamento e per irragionevolezza, in quanto la fascia di rispetto sarebbe stata erroneamente calcolata; si censurava inoltre il comportamento della Commissione VIA che avrebbe preteso di dedurre, da un’affermata incompatibilità urbanistica del progetto di ampliamento del campeggio, l’esistenza di dubbi sulla sufficienza della distanza dell’insediamento turistico ricettivo;

4. l’eccesso di potere per errore nei presupposti, per sviamento, per manifesta illogicità e per difetto di motivazione e, ciò, con riferimento alle concentrazioni del biossido di azoto;

5. l’eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e per sviamento e, ciò, per quanto concerne lo studio del traffico, in quanto la Commissione si sarebbe riferita erroneamente alla tipologia del parco tematico nel momento in cui aveva ritenuto che lo studio presentato dal ricorrente si sarebbe limitato a considerare solo le vie di accesso principali;

6. la violazione degli artt. 12 e 20 del D.Lgs. 152/2006 e l’eccesso di potere per sviamento e per errore nei presupposti, in quanto risulterebbe erronea l’argomentazione in base alla quale la Commissione Provinciale ha ritenuto di assoggettare a VIA il progetto in considerazione dell’incompatibilità urbanistica e della mancata verifica di assoggettabilità a VAS.

Si costituiva la Provincia di Verona che contestava le argomentazioni delle parti costituite, rilevando l’inammissibilità del ricorso in quanto la maggior parte dei motivi di impugnazione si limiterebbero a contestare la valutazione della Commissione Provinciale che, in quanto tale, costituirebbe espressione di un potere di discrezionalità tecnica sottratto al sindacato di questo Tribunale.

Concludeva l’Amministrazione sopra citata contestando nel merito le argomentazioni dedotte e chiedendo una pronuncia di rigetto del ricorso in quanto infondato.

Nel corso della Camera di Consiglio del 04 Febbraio 2015 questo Tribunale respingeva l’istanza cautelare, provvedimento che veniva riformato dal Consiglio di Stato in data 26 maggio 2015 (ord. N. 2281/15) in applicazione dell’art. 55 comma 10 del Codice del Processo Amministrativo.

All’udienza del 16 Dicembre 2015, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.



DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va respinto.

1.1 E’ infondato il primo motivo con il quale si sostiene il venire in essere di un difetto di motivazione del provvedimento impugnato e la violazione dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006, in quanto il provvedimento impugnato non

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